Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 181 del 26/03/2024
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Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private.
L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.
È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.
Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.
L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.