Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 27/02/2024
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La relatrice PETRUCCI (FdI) illustra il provvedimento in titolo, che apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.
L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.
L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", che costituiscono, nel loro insieme, il Sistema nazionale delle aree naturali protette, e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.
L'articolo 3 elimina il riferimento al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dal decreto legislativo n. 281 del 1997, e apporta alcune modifiche alla disciplina della Consulta tecnica per le aree naturali.
L'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-bis, che disciplina il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette e definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti.
L'articolo 5 apporta modifiche conseguenti all'articolo 5 della legge parchi, espungendo i riferimenti ivi contenuti al Comitato per le aree naturali protette.
In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.
L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.
L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la governance degli enti parco.
Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituto da un Revisore unico dei conti.
Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, disciplinando il caso di dissenso del Presidente della regione sulla terna proposta dal Ministro, nel qual caso dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. In caso di mancata intesa, viene inoltre previsto che il Ministro debba motivare l'individuazione del nominativo all'interno della terna e che, qualora invece accolga le motivazioni del dissenso espresso dalla regione, provveda a proporre una nuova terna.
Si prevede poi che la carica di Presidente sia incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici e si introduce il riferimento espresso al decreto-legge n. 293 del 1994, in materia di proroga degli organi amministrativi.
Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.
A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco).
Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.
L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.
L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la vigilanza sul rispetto di piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 siano coordinati dalla polizia ambientale regionale, ove esistente.
Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale.
L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 12 della legge parchi in materia di piano per il parco, la cui adozione è demandata alla Comunità del parco. In primo luogo, ne viene ampliato il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori. Si prevede inoltre che il piano rechi l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.
Conseguentemente alla prevista soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad adottare la deliberazione mediante la quale l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco può essere affidato ad un apposito comitato.
L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi - in materia di acquisti, espropriazioni e indennizzi - prevedendo che per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette.
L'articolo 16 introduce nella legge parchi un nuovo articolo 19-bis, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'articolo 17 modifica l'articolo 22 della legge parchi - che reca le norme quadro in materia di aree naturali protette regionali - eliminando il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevedendo che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione da parte dell'organismo di gestione del parco.
L'articolo 18 interviene sull'articolo 24 della legge parchi, che disciplina l'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, sostituendo i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco e sostituendo il riferimento al Collegio dei revisori dei conti con quello al revisore unico dei conti.
L'articolo 19 interviene sull'articolo 27 della legge parchi, in materia di vigilanza e sorveglianza, prevedendo, in particolare, che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali sia esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita.
L'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.
Oltre ad aggiornare alcuni importi, si prevede, in primo luogo, che nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applichino le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Si prevede inoltre che siano sempre disposti il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine, e, in sede di sentenza di condanna, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
Con riferimento alle sanzioni in esame, viene poi esclusa l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale.
Infine, si introduce un meccanismo di aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.
L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.