Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 27/02/2024
Azioni disponibili
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1014
G/1014/1/8
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,
premesso che:
la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;
l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5a Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;
il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,
impegna il Governo:
ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:
a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 203 - legge di bilancio 2023-206);
b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e f adeguamento della relativa dotazione organica;
c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;
d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;
e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;
f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;
g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;
h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;
i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;
k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;
l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;
m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;
n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;
o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);
p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;
q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;
r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;
s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;
t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;
u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;
v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;
w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;
x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);
y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;
z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;
a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:
a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;
b) prevedere un contributo di 500.000 dì euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;
c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;
d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;
e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;
f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;
g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;
h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);
i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;
j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;
k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto Corso Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;
l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B -;
m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).
Art. 1
1.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.
1.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».
1.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».
1.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».
1.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».
1.7
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
1.8 (testo 2)
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».
1.8
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calzano- Cortina e Tirano- Bormio- Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».
1.9
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità».
1.10 (testo 2)
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».
1.10
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; «dell'impronta idrica», ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino, nonché «dell'impronta ecologica» complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori sopra indicati devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».
1.11
Garavaglia, Minasi, Germanà, Potenti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;
b) alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a FERROVIENORD S.p.A.».
1.12
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ferrovienord S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».
1.13
Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».
1.0.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)
1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».
1.0.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure in materia di sostenibilità ambientale)
1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».
1.0.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure in materia di sostenibilità ambientale)
1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».
1.0.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Tavolo di confronto permanente)
1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.
2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:
1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;
2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);
3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;
4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;
5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.
4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.».
Art. 2
2.2
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «quale soggetto autore ad ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a Ferrovienord S.p.A.».
2.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».
Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».
2.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2.6 (Comitato Legislazione)
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sostituire le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».
2.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport" con le seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità».
Conseguentemente:
All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» sono sostituite dalle seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».
2.8
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «l'Autorità di governo competente in materia di disabilità e l'Autorità di governo».
2.9 (Comitato Legislazione)
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».
2.10
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».
2.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica», con le seguenti: «Autorità di Governo».
2.12
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «stradali e».
2.13 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.13
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;
b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: «5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.14
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;
b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»
2.15
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nonché dell'intervento» con le seguenti: «nonché degli interventi».
2.16
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».
2.17
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».
2.18 (Comitato Legislazione)
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».
2.19
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».
2.20
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione»;
b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».
2.21
Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».
2.24
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze».
2.25
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».
Art. 3
3.2
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;
b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».
3.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il terzo periodo;
2) al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;
3) sopprimere l'ultimo periodo.
3.5
Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».
3.6
Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».
3.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».
3.8
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».
3.9
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».
3.10
Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».
3.0.1
Garavaglia, Minasi, Germanà, Potenti
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)
1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.
2. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.
3. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.
4. Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
Art. 3-ter.
(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)
1. Le risorse stanziate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3-quater.
(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti ai Giochi)
1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31 o comunque comunicata allo stesso.
Art. 3-quinquies.
(Altre disposizioni)
1. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.
2. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate dalla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.
4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultanti dalle relative approvazioni, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.».
3.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)
1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».
3.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)
1. Le risorse stanziate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
3.0.4
Garavaglia, Minasi, Germanà, Potenti
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Altre disposizioni)
1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.
2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.
3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio del medesimo, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "articoli 1, 2, 3" aggiungere le seguenti: ", 3-bis".
3.0.5
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Altre disposizioni)
1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.
2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.
3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.
4. Le risorse resesi disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.».
3.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)
1. I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore.».
3.0.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)
1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.
2. I Commissari straordinari provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.
3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.».
3.0.8
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.
3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.
4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».
3.0.9
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.
3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica.
4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».
3.0.10
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.
2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.
3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.
4. I dati risultati dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».
3.0.11
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)
1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.12
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Interventi per garantire l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità all'anfiteatro romano "Arena di Verona")
1. Al soggetto attuatore sono destinate le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, per un importo di spesa di euro 2 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026, per interventi di qualificazione e di adeguamento volti a rimuovere le barriere architettoniche lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'Anfiteatro Romano «Arena di Verona» al fine di agevolarne il collegamento pedonale per le persone disabili con mobilità ridotta.».
3.0.13
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»
3.0.14
Patuanelli, Di Girolamo, Pirro, Sironi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.».
3.0.15
Patuanelli, Di Girolamo, Pirro, Sironi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2,"».
3.0.16
Patuanelli, Di Girolamo, Pirro, Sironi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono aggiunte le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».
3.0.17
Patuanelli, Di Girolamo, Sironi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto, i procedimenti da seguire e i soggetti competenti adibiti al controllo delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto."».
Art. 4
4.3
Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
4.4
Garavaglia, Minasi, Germanà, Potenti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
c) sopprimere il comma 4.
4.5 (Comitato Legislazione)
Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».
4.6
Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».
4.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo», con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».
4.9
Stefani, Minasi, Germanà, Potenti, Tosato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle olimpiadi Milano Cortina, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La nuova dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è la seguente:
QUALIFICA | Nuova dotazione come da Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n°1 del 15/3/2023 |
Posti attualmente coperti |
Posti da coprire |
DIRIGENTI I FASCIA | 2 | 0 | 2 |
DIRIGENTI II FASCIA | 5 | 4 | 1 |
ELEVATE PROFESSIONALITA' | 7 | 0 | 7 |
FUNZIONARI (ex Area C) | 103 | 34 | 69 |
ASSISTENTI (ex Area B) | 12 | 10 | 2 |
OPERATORI (ex Area A) | 3 | 0 | 3 |
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA | 132 | 48 | 84 |
Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2024 e di 5.500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
3-ter. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter del presente decreto».
4.10
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si avvale di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A., la copertura dei costi per le attività svolte da RFI S.p.A. e da ANAS S.p.A. avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede alla sottoscrizione ovvero all'aggiornamento delle convenzioni con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per la definizione delle attività loro affidate e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di cui al secondo periodo sono recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A.»;
b) al comma 4 sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».
4.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di ammodernamento del trasporto pubblico locale)
1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti Euro 6, alle Regioni interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, sono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli in loco e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».
4.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di vigilanza)
1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva, anche finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare anche in relazione ai lavori complementari e connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ferme restando le competenze in materia delle amministrazioni competenti, possono essere stipulati, avvalendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli d'intesa contenenti ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire fenomeni di intermediazione illegittima di manodopera.».
4.0.5
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)
1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.
2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:
a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durate la stagione Olimpica e Para olimpica.
3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.6 (testo 2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)
1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato la necessità di aumentare la capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo, anche al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.
2. Il Programma di cui al comma 1, considera i seguenti punti:
a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali;
b) coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
c) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
d) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
e) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026;
f) coinvolgere Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durate la stagione Olimpica e Para olimpica.
g) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea Tirano - Bormio - e della linea Calalzo - Cortina;
h) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali.
3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)
1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.
2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:
a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durate la stagione Olimpica e Para olimpica.
3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.7
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.8
Bergesio, Minasi, Germanà, Potenti
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Rimodulazione intervento linea 2 della Metropolitana di Torino)
1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nei limite complessivo massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
Conseguentemente,
all'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere il quarto periodo.
4.0.9
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
4.0.10
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ispettorato nazionale del lavoro)
1. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 512 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.082.143 per il 2024 e di euro 22.164.285,5 a decorrere dal 2025 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 4.553.400 per il 2024 e di euro 3.228.400 a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 750.000 per il 2024 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.».
4.0.11
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sironi
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 4-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)
1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:
«Art. 70.1. - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale del lavoro.».
Art. 4-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)
1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:
«Art. 76-quater. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale.».
Art. 4-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)
1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 371-ter. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;
d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.
4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».
Art. 4-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.".
Art. 4-sexies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)
1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 76-quinquies. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».
Art. 4-septies.
(Procedimento per l'avocazione)
1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.".
Art. 4-octies.
(Dotazioni organiche)
1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.
4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.
Art. 4-nonies.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 4-decies.
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni previste dalla presente decreto si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».