Legislatura 19ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 26 del 21/12/2023

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Vice Presidente Potenti in ordine a cariche rivestite da senatori

Il PRESIDENTE cede la parola al senatore Potenti, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite da senatori.

Il coordinatore del Comitato, senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), fa preliminarmente presente che il Comitato, nelle riunioni del 12 e del 19 dicembre, ha svolto l'istruttoria sulla carica di Presidente della Cyberealm S.r.l., rivestita dal senatore Gasparri. Il senatore ha inviato l'11 dicembre scorso una comunicazione recante alcune valutazioni sulla carica rivestita e sulla società menzionata, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie di alcuna delle incompatibilità previste dalla legge. Successivamente, il Comitato ha richiesto ed acquisito da parte dello stesso senatore la visura camerale della società.

Dalla documentazione acquisita emerge in sintesi che la predetta società ha per oggetto la fornitura di servizi connessi al settore informatico, telematico, di Internet e di servizi di comunicazione risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, soluzioni e apparecchiature di sicurezza elettroniche e informatiche.

La società ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata con codice Ateco che la qualifica nell'ambito dell'attività della società di partecipazione (holding); il consiglio di amministrazione risulta composto dal Presidente - carica ricoperta dal senatore Gasparri dal giugno 2021 - da un amministratore delegato e da un consigliere.

Al Presidente sono attribuiti in particolare i compiti di vigilare sull'andamento della società; curare e gestire i rapporti istituzionali con enti pubblici e privati; valutare le possibili applicazioni dei servizi offerti dalla società e verificare il potenziale interesse di operatori pubblici e privati all'acquisizioni di tali servizi; formulare piani strategici e gestire i rapporti con gli organi di informazione.

Ai fini dell'accertamento di eventuali profili di incompatibilità tra la carica rivestita dal senatore Gasparri ed il mandato parlamentare, il Comitato ha concentrato la propria attenzione su alcune previsioni contenute nella legge n. 60 del 1953.

In particolare, la disamina è stata condotta in primo luogo con riferimento all'articolo 2, primo comma, della predetta legge " i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente".

Se pur è indubbio il requisito soggettivo rappresentato dall'attribuzione al senatore Gasparri della carica di presidente della società Cyberealm S.r.l., appare tuttavia evidente la carenza degli ulteriori requisiti di natura oggettiva e funzionale indicati come necessari nella richiamata disposizione poiché la citata società non può essere annoverata tra enti o che gestiscano "servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente". Infatti, l'agire "per conto" implica una forma di rappresentanza indiretta che non sussiste nella fattispecie in esame poiché la società in questione - di natura e dimensione integralmente privata - non agisce per conto (e quindi in rappresentanza) dello Stato e della pubblica Amministrazione, né tanto meno essa gestisce un "servizio pubblico", ma fornisce prodotti e sistemi informatici di vario genere rivolgendosi al mercato, agendo in nome e nell'interesse proprio e non certo per conto e quindi in rappresentanza dello Stato e della Pubblica Amministrazione.

Per servizio pubblico si intende il complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi; in numerosi ambiti di servizio pubblico è stata, in passato, ampiamente legittimata la presenza di monopoli pubblici che hanno assunto diverse modalità: in particolare, si sono registrate forme di gestione diretta del servizio pubblico da parte di imprese pubbliche e casi di gestione indiretta, con l'affidamento del servizio in concessione amministrativa a privati. Successivamente, mediante numerose direttive settoriali e tramite processi di privatizzazione, i tradizionali settori di servizio pubblico sono stati aperti alla prestazione competitiva e maggiormente concorrenziale tra più operatori.

Lo stesso diritto comunitario disciplina i servizi d'interesse generale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico che possono riferirsi a servizi d'interesse generale privi di rilevanza economica (istruzione, sanità, protezione sociale) ma anche a servizi d'interesse economico generale, tra cui le poste, le comunicazioni, i trasporti di linea, l'energia elettrica e il gas.

Secondo la giurisprudenza amministrativa più recente "per l'identificazione giuridica di una attività quale servizio pubblico…. è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione; oltre alla natura pubblica delle regole e alla doverosità dello svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una nozione oggettiva della nozione, che esse presentino un carattere economico e produttivo… e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi indivisibili) o comunque di terzi beneficiari". (Consiglio di Stato, sez. II, 28 gennaio 2021, n. 851).

In virtù di tale inquadramento e della documentazione relativa all'attività svolta in concreto dalla società, non è dunque configurabile nel caso in esame né la situazione di un soggetto che agisca "in nome e per conto" del rappresentato (rappresentanza diretta) né quella di chi agisce "per conto" del rappresentato (rappresentanza indiretta) e non è altresì ipotizzabile un "servizio (pubblico) di qualunque genere" non riscontrandosi prestazioni che l'Amministrazione eroga in favore degli utenti direttamente o indirettamente tramite un concessionario, ossia l'espletamento delle funzioni e l'erogazione delle prestazioni svolte dall'Amministrazione (direttamente o tramite concessionario) ai cittadini, fruitori del servizio.

Nelle comunicazioni presentate dal senatore Gasparri si evidenzia peraltro che la società in questione non svolge e non ha mai svolto servizi per conto dello Stato, né direttamente - nel senso che non ha mai ricevuto alcun affidamento da parte dello Stato e/o da altri enti operanti nella sfera della pubblica amministrazione, né da soggetti di diritto privato partecipati da enti pubblici - né indirettamente.

Né d'altro canto appare desumibile - come richiesto dalla stessa disposizione della legge n. 60 - una contribuzione "in via ordinaria" da parte dello Stato; la legge n. 259 del 1958 - sulla partecipazione della Corte dei conti alla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - chiarisce che devono essere considerate contribuzioni ordinarie: a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica Amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione, per quanto risulta, non erogano o riconoscono alla medesima società forme di contribuzione (di risorse pubbliche) con caratteri di periodicità e di continuità, né altre tipologie di finanziamento.

Sono peraltro numerosi i precedenti maturati presso la Giunta in cui si è accertata la compatibilità tra il mandato parlamentare e cariche rivestite da senatori all'interno di società di natura privata (nello specifico società a responsabilità limitata) ed operanti in diversi campi dell'attività economica, industriale e produttiva, di cui è stata verificata l'assenza di una gestione di servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione o l'assenza di una contribuzione in via ordinaria, diretta o indiretta, da parte dello Stato (si vedano, tra le altre, le seguenti sedute: XVI Legislatura, 9 febbraio 2010; XV Legislatura, 3 aprile e 16 maggio 2007; XIV Legislatura, 28 settembre 2004).

Quale ulteriore fattispecie da esaminare, l'articolo 3 della citata legge n. 60 dispone che "I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede".

A tale riguarda, si osserva che nell'articolo sembrerebbero rientrare anche le cosiddette holding su cui in passato la Giunta ha svolto una approfondita discussione, con particolare riguardo al profilo se possano definirsi come società finanziarie anche quelle aventi ad oggetto l'assunzione, la detenzione e la cessione in qualsiasi forma di partecipazioni o interessenze in società, imprese, consorzi o altri enti (X Legislatura, Relazione cariche allegata alla seduta del 18 aprile e sedute del 26 settembre, del 2 agosto, del 25 e del 4 luglio 1990; IX Legislatura, sedute del 4 e del 10 dicembre 1986, del 26 novembre 1986 e del 2 ottobre 1986). Indipendentemente dalla soluzione in via astratta del problema posto dalla qualificazione attribuibile in generale alle società holding, la Giunta ha sempre ritenuto di fondare la sua decisione in ordine alla compatibilità delle cariche in esame sull'analisi effettuata caso per caso.

Nel caso specifico, si rileva in primo luogo che la Cyberealm è una società a responsabilità limitata e, come tale, non rientra nel divieto (di stretta interpretazione) posto dal citato articolo 3 che connette la fattispecie di incompatibilità con cariche detenute nelle sole società per azioni.

Ma, indipendentemente dall'elemento dell'assetto societario - pur insuperabile secondo i precedenti maturati in questa Giunta (si vedano, tra le altre, le seguenti sedute: XV Legislatura, 16 maggio e 31 luglio 2007 e XIV Legislatura, 18 novembre 2004, nelle quali, tra l'altro, venne dichiarata la compatibilità di cariche rivestite da senatori in alcune s.r.l.) - la Cyberealm S.r.l., sulla base della documentazione acquisita, costituisce una holding di partecipazione (come attestato dal codice Ateco) che detiene quote di partecipazioni in altre società, senza esercitare attività finanziaria, come scopo prevalente.

Per le holding la giurisprudenza della Giunta (ad iniziare dalla X legislatura durante la quale si approfondì il tema con un ampio dibattito culminato con le dichiarazioni di compatibilità del 17 ottobre 1990) è nel senso di ritenere che quando l'attività consiste nella detenzione stabile, a fine di controllo, di partecipazioni in società che svolgono attività industriali, la carica è compatibile (si vedano, da ultimo, le seguenti sedute: XVI Legislatura, 9 febbraio 2010; XV Legislatura, 31 luglio 2007). Cyberealm S.r.l., secondo l'oggetto sociale, opera infatti prevalentemente nel settore della fornitura di servizi connessi al settore informatico, telematico, di internet e di servizi di comunicazione risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, soluzioni e apparecchiature di sicurezza elettroniche e informatiche.

Per mera completezza, è stata valutata anche la previsione dell'articolo 4 che stabilisce che "I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato".

La prassi applicativa di tale disposizione risulta assai scarna poiché si sono registrati soltanto pochissimi casi (di cui peraltro è stata accertata la compatibilità con il mandato parlamentare, XV Legislatura, seduta del 26 febbraio 2008 e XIV Legislatura, seduta del 28 settembre 2004) che denotano in modo evidente che si ha riguardo esclusivo a forme di patrocinio o consulenza legali di carattere professionale esercitate da avvocati (nel campo del diritto ammnistrativo, civile, penale o tributario) in vertenze o rapporti d'affari con lo Stato, intesi come transazioni o contenziosi che vedono coinvolte l'amministrazione dello Stato ed imprese di carattere finanziario ed economico. L'incarico di presidente della società Cyberealm S.r.l. non risulta rientrare nella fattispecie così configurata essendo evidente che nessuna forma di patrocinio professionale era esigibile da parte del senatore interessato, né risultano vertenze o rapporti tra lo Stato e la società in questione.

A suo avviso, gli elementi istruttori acquisiti sono esaustivi e non sono pertanto necessarie ulteriori verifiche.

Occorre, infine, rilevare che in materia di diritto politico, tra i quali è il diritto a ricoprire la carica di membro del Parlamento, non è ammissibile l'interpretazione analogica o quella estensiva; qualsiasi restrizione deve essere espressamente menzionata dalla legge: le norme sulle incompatibilità (così come quelle sulle ineleggibilità) sono limitative del principio costituzionale di uguaglianza (anche) in ordine all'acquisizione e mantenimento delle cariche pubbliche e, pertanto, sono di stretta interpretazione.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, della documentazione acquisita e valutato il quadro legislativo vigente, si rimette alla Giunta la proposta di ritenere compatibile con il mandato parlamentare la carica ricoperta dal senatore Gasparri presso la società Cyberealm S.r.l.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), dopo aver ringraziato il senatore Potenti che ha illustrato una relazione accurata, ricorda che la vicenda nasce da una palese omissione da parte del senatore Gasparri, che non ha comunicato al Senato di ricoprire la carica in questione nella società Cyberealm S.r.l.

Anche le successive e tardive comunicazioni rese dal senatore Gasparri appaiono quantomeno imprecise, poiché il Presidente della società esercita deleghe operative di rilievo, tenuto conto che, ad esempio, è chiamato a curare e gestire i rapporti istituzionali con enti pubblici e privati, con imprese operanti nei settori di interesse della società e con investitori istituzionali, nonché di verificare il potenziale interesse di operatori pubblici e privati all'acquisizione di tali servizi.

Per quanto poi attiene più direttamente alla società, emerge che questa costituisce una holding di partecipazione che detiene quote in altre società. Tale circostanza rappresenterebbe sicuramente un profilo da approfondire - a prescindere da alcuni precedenti maturati in passato all'interno della Giunta riferibili a fattispecie in parte diverse - allo scopo di verificare attentamente la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità previsti dalla legge n. 60 del 1953.

In sostanza, senza inseguire congetture o illazioni, ma proprio allo scopo di dissiparle, sarebbe opportuna un'integrazione istruttoria per richiedere allo stesso senatore l'acquisizione di copia dell'ultimo bilancio approvato dalla società Cyberealm S.r.l., in modo da verificare il quadro delle partecipazioni in altre società collegate e ricostruire l'assetto complessivo della compagine societaria che non può essere ricavato dalla visura camerale della stessa Cyberealm.

Tale verifica ulteriore appare opportuna e doverosa, sia alla luce di una normativa scarna e datata sia per la figura dello stesso senatore Gasparri, in modo che la vicenda sia completamente chiarita.

La senatrice CUCCHI (Misto-AVS) si associa alla proposta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli.

La senatrice LOPREIATO (M5S) evidenzia che dall'istruttoria risulta evidente che il senatore Gasparri ricopre la carica di presidente della società Cyberealm S.r.l., che costituisce una holding di partecipazione, avendo collegamenti anche con altre società affini, le quali, sulla base delle notizie apparse sugli organi di stampa, potrebbero avere avuto rapporti diretti con lo Stato.

Al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni o conclusioni errate e nello spirito di garantire una verifica completa e seria, manifesta il proprio assenso alla proposta di integrazione documentale avanzata dal senatore Bazoli.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) si dichiara amareggiato e deluso per il tenore degli interventi precedenti che reputa incoerenti rispetto al ruolo cui è chiamata la Giunta. Infatti, anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Comitato, si dispone di tutti gli elementi necessari per poter pervenire nella seduta odierna ad una decisione volta al pieno riconoscimento della compatibilità della carica ricoperta dal senatore Gasparri nella società in questione.

Appare infatti inequivocabile che, sulla base degli atti acquisiti, è l'amministratore delegato della società ad avere i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché il potere di rappresentanza e non certo il presidente; inoltre la società presenta un oggetto sociale assai ampio e articolato, come si verifica normalmente per affrontare ogni vicenda societaria.

Per quanto poi concerne le quote di partecipazione, queste hanno un valore di minoranza e sono detenute in altre società, anch'esse non aventi rapporti diretti con lo Stato. Peraltro, i precedenti maturati in questa Giunta in merito a cariche ricoperte all'interno di holding, sono state esaminate, senza riscontrare situazioni di incompatibilità. Alla luce di tali elementi, si oppone ad ogni ulteriore richiesta istruttoria che reputa strumentale, oltre che tardiva, avendo il solo obiettivo di ritardare il voto, alimentando ulteriori speculazioni e strumentalizzazioni.

Ritiene doveroso sottolineare che l'istruttoria presso il Comitato e poi in Giunta ha avuto impulso da una trasmissione di giornalismo d'inchiesta; in tal senso, è auspicabile che gli accertamenti assai accurati, condotti in merito alla carica ricoperta dal senatore Gasparri, siano svolti con la medesima dovizia anche nei confronti di altri parlamentari, ad esempio appartenenti al MoVimento 5 Stelle, formazione politica da sempre assai sensibile nel condannare i conflitti di interesse: ad esempio, richiama l'attenzione sulla condizione del senatore Pirondini, rispetto ad una carica che potrebbe essere valutata sulla base dell'articolo 10 del D.P.R. n. 361 del 1957.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) manifesta il proprio apprezzamento per le argomentazioni e conclusioni su cui poggia la proposta del coordinatore del Comitato rispetto ad una vicenda che assume caratteri paradossali vista l'assenza di un petitum o di un capo d'imputazione, poiché non risulta chiaro il profilo da esplorare per valutare o meno la compatibilità di cariche come quelle ricoperte dal senatore Gasparri. D'altro canto, appare discutibile che l'impulso all'istruttoria sembra essere derivato dall'inchiesta di una trasmissione giornalistica.

Nel merito, ritiene che non vi sia alcun elemento volto a giustificare una condizione di incompatibilità della carica ricoperta dal senatore Gasparri in una società privata che non gestisce servizi per conto dello Stato, che non riceve dallo Stato contributi in via ordinaria e che non esercita in modo prevalente attività di carattere finanziario.

Poiché l'istruttoria condotta dal Comitato è completa, esprime la propria contrarierà all'acquisizione di qualsiasi altro elemento istruttorio, ritenendo che la Giunta sia nelle condizioni, nella seduta odierna, di poter concludere l'esame, dichiarando la compatibilità della carica rivestita dal senatore Gasparri. Preannuncia in tal senso il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del senatore Potenti.

Il senatore RASTRELLI (FdI), nel rilevare che l'istruttoria effettuata dal Comitato è stata particolarmente accurata, anche andando al di là dei profili assai evidenti della vicenda, esprime la convinzione sull'assoluta compatibilità della carica ricoperta dal senatore Gasparri, sulla base della documentazione acquisita e delle comunicazioni rese dallo stesso senatore.

Appare infatti evidente che il Presidente della società è privo di deleghe gestionali ed operative e che i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono attribuiti all'amministratore delegato.

Oltre all'assenza di tali elementi di carattere soggettivo, sotto il profilo oggettivo e funzionale, la società Cyberealm non ha rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le sue articolazioni, né le norme di riferimento contenute nella legge di riferimento n. 60 del 1953 sono suscettibili di un'interpretazione analogica o estensiva, visto che si è in materia di un diritto politico costituzionalmente garantito.

In conclusione, manifesta contrarietà alla proposta di integrazione istruttoria e preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta illustrata dal senatore Potenti.

Ad avviso del senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) è indubbio che ricorra il requisito soggettivo previsto dalla normativa di riferimento, visto che il senatore Gasparri è il presidente della società in questione, a nulla rilevando la sussistenza o meno di deleghe operative. Tuttavia, l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 richiede per integrare la fattispecie di incompatibilità anche la compresenza di requisiti di tipo oggettivo e funzionale, riferiti all'attività in concreto svolta dalla società nella quale si ricopra la carica. Tuttavia, in questo caso, sulla base delle dichiarazioni che il senatore Gasparri ha reso sotto la propria responsabilità e fino a prova contraria, la società Cyberealm non ha avuto e non ha rapporti con lo Stato, né direttamente, né indirettamente.

A prescindere dalla circostanza che il senatore Gasparri ha omesso ad inizio della legislatura di dichiarare tale carica - omissione che a suo avviso andava evitata e che, se del caso, potrà essere oggetto di valutazione in altre sedi e da parte di altri organi - reputa che l'istruttoria svolta dal Comitato sia completa e consenta oggi alla Giunta di pervenire ad una deliberazione conclusiva.

Coglie l'occasione per rimarcare l'anomalia di una vicenda che sembra essere innescata soprattutto dalle indiscrezioni provenienti da una trasmissione di giornalismo d'inchiesta poiché tale aspetto rappresenta una deriva preoccupante; si augura pertanto che la stessa accuratezza che è stata dimostrata nelle verifiche relative al senatore Gasparri sia impiegata anche negli accertamenti sulle cariche ricoperte da altri senatori.

Preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del senatore Potenti.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), nel ringraziare il senatore Potenti per aver svolto una relazione puntuale ed approfondita, evidenzia che la Giunta non è chiamata a una mera presa d'atto, ma a dover esprimere valutazioni consapevoli e funzionali ad una determinazione finale.

Dall'istruttoria condotta emergono alcuni elementi chiave: è indubbio che vi sia stata un'omissione da parte del senatore Gasparri nella dichiarazione della carica ricoperta; dalla documentazione acquisita appare incontestabile che il senatore Gasparri riveste la carica di Presidente della società, con deleghe operative e di rilievo; da notizie emerse sulla stampa la società Cyberealm sembra detenere partecipazioni societarie in altre società collegate che potrebbero avere avuto rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione.

Rispetto a quest'ultimo profilo, proprio per acquisire elementi conoscitivi formali e ricostruire la rete societaria complessiva, appare utile e doveroso insistere sulla proposta d'integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli affinché si faccia piena luce sulla vicenda, anche a tutela e nell'interesse dello stesso senatore Gasparri, per la sua figura e per il ruolo che riveste quale componente di rilevanti commissioni parlamentari.

Secondo la senatrice DAMANTE (M5S) le comunicazioni rese dal senatore Gasparri presentano qualche imprecisione visto che ha dichiarato sotto la propria responsabilità che quale presidente della società in esame non esercita deleghe di carattere gestionale. Al contrario, invece, la documentazione acquisita fa emergere in modo incontrovertibile che al Presidente sono attribuiti compiti assai rilevanti, di carattere operativo.

Per quanto concerne ulteriori acquisizioni documentali ricorda che all'interno del Comitato si è svolto un dibattitto nel quale aveva sin da subito evidenziato i propri dubbi sul fatto che la visura camerale fosse di per sé sufficiente ad avere un quadro esaustivo della compagine societaria. Si era riservata in tal senso ulteriori approfondimenti e valutazioni sulla base delle quali ritiene pertanto giustificata la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli.

Qualora tale proposta non fosse accolta, preannuncia sin da ora che la propria parte politica si esprimerà in senso contrario sulla proposta del senatore Potenti di ritenere compatibile con il mandato parlamentare la carica ricoperta dal senatore Gasparri.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) osserva incidentalmente che tra le comunicazioni rese dal senatore Gasparri e dagli atti acquisiti non sussiste alcuna differenza visto che in entrambi i casi è chiaro che il Presidente della società non esercita poteri di amministrazione in senso stretto.

Tuttavia, a prescindere da questo aspetto relativo alle deleghe, è indubbio che la carica di Presidente sia di per sé sufficiente ad integrare il requisito soggettivo previsto dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, disposizione che, come rilevato in precedenza, richiede tuttavia ulteriori profili di natura oggettiva e funzionale che nella fattispecie non si riscontrano.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa la discussione, tiene a precisare che la Giunta, per il tramite del Comitato, ha esaminato la vicenda, dopo una comunicazione da parte del Presidente del Senato che ha trasmesso alcune dichiarazioni fatte pervenire dal senatore Gasparri. In tal senso, essa ha esercitato le funzioni che le sono attribuite, senza inseguire notizie o indiscrezioni emerse dagli organi di stampa, riservandosi di poter avviare ulteriori approfondimenti, se reputati necessari, anche sulle cariche rivestite da altri senatori.

Durante la discussione sono emersi due orientamenti in merito all'istruttoria svolta dal Comitato: da una parte, alcuni senatori hanno ritenuto che questa istruttoria fosse del tutto sufficiente e, in taluni casi, persino eccessiva; secondo altri componenti, invece, l'istruttoria andrebbe completata e, in tal senso, è stata proposta una integrazione documentale da parte del senatore Bazoli.

Avverte quindi che metterà prima in votazione la proposta di integrazione istruttoria e, nel caso in cui questa fosse respinta, sarà posta ai voti la proposta illustrata in apertura di seduta dal coordinatore del Comitato.

Previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti è respinta la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli.

Successivamente, con distinta votazione, la Giunta approva, a maggioranza, la proposta illustrata dal coordinatore del Comitato, senatore Potenti, di ritenere compatibile con il mandato parlamentare la carica ricoperta dal senatore Maurizio Gasparri in qualità di presidente della società Cyberealm S.r.l.

La seduta termina alle ore 14,10.