Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 105 del 06/12/2023
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IN SEDE REFERENTE
(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.
Segnala che durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti ma solo modifiche di drafting riguardanti il coordinamento formale del testo.
L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare - salve minime correzioni - l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale è necessario rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre. Considerando la possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei referendum introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dalla medesima legge, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone pertanto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021: nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte nel numero massimo di 100 unità di cui: 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possono partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Il comma 5 dell'articolo 1 - oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello - stabilisce che tale personale sia responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi del medesimo articolo 6 della legge n. 199 del 1978, il primo presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. I commi 6 e 7 recano infine, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 - introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 342-bis - prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. La lettera b) del comma 1 modifica invece il comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di precisare che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Il successivo comma 2 stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a che, a sua volta, provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP s.p.a. Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento senza emendamenti ma con mere correzioni formali, fa presente che il decreto-legge in conversione scade la prossima settimana. Sarà pertanto calendarizzato per l'esame definitivo dell'Assemblea in tempi rapidi. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 15, per terminare la procedura entro la giornata di martedì prossimo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Poiché non vi sono interventi il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE invita i senatori a preparare i propri interventi in discussione generale sul provvedimento entro martedì affinché possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il tema, infatti, è stato ampiamente approfondito nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(626) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE, nonostante le audizioni svolte in sede informale sul tema oggetto del disegno di legge, ritiene sia necessario qualche ulteriore approfondimento sui dati relativi alle persone scomparse e al loro ritrovamento nell'arco dei cinque anni. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame per l'acquisizione di questi dati.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.