Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 05/12/2023
Azioni disponibili
Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente su cui la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere eventuali osservazioni alla 6a Commissione.
Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000; l'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.
Segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 1, lettera a) che contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare, per quanto di competenza, viene introdotto un riferimento specifico alla rilevanza della cosiddetta interpretazione adeguatrice per consentire - secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente di svolgere una funzione orientativa per l'interpretazione di tutte le norme tributarie: viene cioè sancita espressamente la «funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete».
La lettera b) introduce il divieto di analogia per le disposizioni tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, recependo quanto già elaborato in dottrina e in giurisprudenza.
La lettera e) introduce nello Statuto il nuovo articolo 6-bis che reca una disciplina generale in materia tributaria del principio del contraddittorio - cioè il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Tale principio è di applicazione generale per tutti «i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi» a pena di annullabilità dell'atto (il comma 2 dell'articolo 6-bis individua tuttavia un elenco di atti esclusi dall'applicazione del principio citato).
La lettera f) modifica l'articolo 7 dello statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, prevede inoltre che la motivazione rechi i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.
La lettera g) introduce nello Statuto gli articoli da 7-bis a 7-sexies che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, di nullità e irregolarità degli atti; sono elencati i vizi dell'attività istruttoria (con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge) e i relativi effetti; infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.
La lettera i) introduce gli articoli 9-bis e 9-ter concernenti rispettivamente il divieto di bis in idem nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.
La lettera m) introduce gli articoli da 10-ter a 10-nonies nello Statuto del contribuente concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo 10-ter) la disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa (10-quater e 10-quinques), la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da 10-sexies a 10-nonies).
La lettera p), in attuazione dell'articolo 4 della legge delega, istituisce il Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra soggetti tratti dalle categorie dei magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.
Per quanto di competenza, propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni risulta approvata.