Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 101 del 28/11/2023
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IN SEDE REDIGENTE
(626) POTENTI e altri. - Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse
(Discussione e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.
La proposta in esame riprende il contenuto del Testo unificato dei disegni di legge Atto Camera 685 Zanotelli e Atto Camera 3345 Ascari, esaminato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella passata legislatura.
Prima di procedere alla disamina del provvedimento occorre ricordare che l'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti - disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l'assenza e la morte presunta - finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l'accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.
Il disegno di legge si compone di una sola disposizione, che modifica l'articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. Attualmente, come già anticipato, la normativa richiede che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, il disegno di legge si limita ad abbreviare tale termine a cinque anni, non apportando ulteriori modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 58 del codice civile. Poiché gli attuali sistemi di ricerca degli scomparsi sono ormai molto più efficaci, ritiene che la proposta possa essere accolta.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) ritiene che, data la particolarità e specificità della norma, sarebbe necessario un approfondimento in quanto non è del tutto chiara la ratio del provvedimento. Se è vero infatti che i mezzi di ricerca della persona sono molto cambiati in questi anni e si sono arricchiti di strumenti di indagine molto più efficaci è tuttavia da considerare che la dichiarazione di morte presunta arriva proprio per l'assenza di notizie sulla persona scomparsa. Esprime pertanto perplessità sull'abbreviazione del termine attualmente previsto dalla legge e riterrebbe opportuno un approfondimento.
Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), primo firmatario del disegno di legge, richiamandosi alle considerazioni svolte dal relatore Zanettin circa l'efficacia dei mezzi di ricerca attualmente a disposizione degli inquirenti, fa presente che la richiesta di questa abbreviazione dei termini viene proprio da associazioni che si occupano di persone scomparse. Vi sono infatti situazioni in cui il decorso del tempo è assai poco utile, come ad esempio nei casi di calamità naturale in cui le persone scomparse non vengono più trovate, in cui per gli eredi sarebbe importante poter intervenire sugli aspetti patrimoniali.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni
(Discussione e rinvio)
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni. Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale, il quale prevede una serie di garanzie a salvaguardia della funzione difensiva, limitando, a tal fine, ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni e controllo sulla corrispondenza. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in particolare, sancisce il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il comma 6 vieta il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Ai sensi del comma 7 i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione del divieto non possono essere utilizzati nel processo penale. Ed ancora, fermo il suddetto divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente. Nel verbale delle operazioni si potrà esclusivamente indicare la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
Il disegno di legge interviene in primo luogo sul comma 6 prevedendo il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni, comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il suo difensore, salvo nei casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga, fondatamente, che si tratti di corpo di reato. La comunicazione, si precisa, si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili. Con una seconda modifica (che si sostanzia nell'inserimento sempre nell'articolo 103 del codice di procedura penale, di un nuovo comma 6-bis), si prevede l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni laddove emerga che le comunicazioni rientrano tra quelle espressamente vietate. Attraverso, infine, alcune modifiche al comma 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale si rafforza il divieto delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate, prevedendo l'immediata distruzione e le relative modalità. Più precisamente: le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, devono essere immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare.
L'articolo 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'albo delle utenze telefoniche dei difensori. Il decreto dovrà non solo prevedere "rigorosi" oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità sanzionandone il mancato rispetto ma anche definire i criteri per l'individuazione delle medesime utenze telefoniche.
L'articolo 2 modifica invece l'articolo 267 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di proroghe delle operazioni captative successive alla prima, se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione non siano emersi elementi utili alle indagini.
Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, sottolinea come il provvedimento prenda sicuramente le mosse dagli approfondimenti che la Commissione ha potuto svolgere nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritiene pertanto che anche questo disegno di legge rappresenti una delle conseguenze positive dell'attività istruttoria operata in quella sede.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) sottolinea come, effettivamente, il provvedimento a sua prima firma scaturisca proprio dagli approfondimenti operati dalla Commissione con l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, in particolare dalla dettagliata relazione delle Camere penali. Ciò è particolarmente vero sia per la norma riguardante le intercettazioni tra difensore e assistito, sia per quanto riguarda il tema delle proroghe delle intercettazioni medesime. Poiché questi argomenti sono stati condivisi da tutta la Commissione, auspica che nel corso del dibattito tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, possano contribuire alla migliore definizione del testo.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) dichiara che il Gruppo del Partito democratico è molto interessato al tema oggetto del disegno di legge. Si tratta infatti di un argomento che l'avvocatura ha segnalato con forza durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritiene tuttavia che, di fronte a norme di carattere tecnico così puntuali, sarebbe necessaria un'istruttoria più approfondita attraverso l'audizione dei rappresentanti degli avvocati e dei magistrati. La stessa valutazione è valida anche per il disegno di legge n. 626 già illustrato dal senatore Zanettin sul tema della morte presunta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale
(Discussione e rinvio)
Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce misure volte a dare attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (cosiddetta riforma Cartabia), nella parte in cui impone al legislatore delegato di «prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti».
Più nel dettaglio il provvedimento consta di sei articoli.
L'articolo 2, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 134 del 2022, introduce il nuovo articolo 3-ter, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In base al nuovo articolo il pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale deve tenere conto dei seguenti "criteri di priorità": la gravità dei fatti, anche in considerazione della specifica realtà criminale del territorio e delle esigenze di protezione della popolazione; la tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa; l'offensività del reato in concreto, anche in considerazione della condotta della persona offesa, e del danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essa arrecato, nonché della mancata partecipazione da parte dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa in sede di indagini preliminari.
Il riferimento al nuovo articolo 3-ter viene quindi, per coordinamento, inserito negli articoli 3-bis e 127-bis delle medesime norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articoli 1 e 3). In particolare, modificando l'articolo 3-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si dispone che il pubblico ministero si debba conformare non solo ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio, ma anche ai criteri di priorità previsti dal nuovo articolo 3-ter. Analogamente attraverso modifiche all'articolo 127-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si prevede che, per l'avocazione delle attività di indagini, il procuratore generale presso la Corte d'appello non solo si dovrà conformare ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'Ufficio, ma anche ai criteri di priorità di cui all'articolo 3-ter.
L'articolo 4, inserendo una nuova lettera a-quater) nell'articolo 132-bis, disposizioni attuative del codice di procedura penale, prevede che anche ai processi relativi ai delitti di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (articolo 583-quater del codice penale) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn (articolo 612-ter del codice penale) sia assicurata priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione.
Occorre a tal proposito ricordare che l'Atto Senato 923, in materia di contrasto alla violenza contro le donne e domestica, recentemente approvato in via definitiva dal Senato, è intervenuto proprio sull'articolo 132-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Il disegno di legge ha riscritto infatti la lettera a-bis) per assicurare priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione anche ai processi relativi ai seguenti reati: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis del codice penale); costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter del codice penale); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale); stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (articolo 613, terzo comma, del codice penale). Appare quindi opportuno un intervento di modifica con riguardo all'articolo 4 del disegno di legge in esame, finalizzato ad aggiornarne il contenuto alle previsioni della recente riforma in materia di violenza.
L'articolo 5 modifica l'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), prevedendo che nella annuale Relazione al Parlamento il Ministro della giustizia renda comunicazioni anche sull'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale.
L'articolo 6 inserisce un riferimento esplicito ai criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 nell'ambito dell'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. Questa attività viene realizzata mediante l'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica distrettuali e, una volta riorganizzati, manda la raccolta dei dati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) rileva incidentalmente che il disegno di legge a sua prima firma si occupa di una materia molto tecnica, che riguarda l'individuazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Al riguardo, segnala che l'articolo 112 della Costituzione, in materia di obbligatorietà dell'azione penale, da più parti è stato messo in discussione. Mentre in precedenza l'individuazione dei criteri di priorità veniva stabilita dal Consiglio superiore della magistratura, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, si è prospettata l'ipotesi che sia il Parlamento a definire questi criteri. Questa è la ragione per la quale, dato che il Governo non ha finora ritenuto di intervenire con un suo disegno di legge in materia, ha deciso di presentare la proposta in discussione affinché il Parlamento apra un dibattito sul tema.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) sottolinea anzitutto la delicatezza della materia che rappresenta una sorta di temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. La riforma Cartabia ha indicato una strada che può essere perseguita nella definizione dei criteri di priorità ben chiarendo tuttavia la responsabilità di ogni singolo procuratore della Repubblica nel dare avvio all'azione penale secondo quanto stabilito dalla Costituzione. Ritiene pertanto che su questo tema occorra una cautela straordinaria proprio perché si tratta di una questione molto innovativa per l'ordinamento che incide sui principi del processo penale stabiliti dalla Costituzione e che pertanto, in questo caso, l'istruttoria mediante audizioni non possa essere evitata.
La senatrice LOPREIATO (M5S) si associa pienamente alle dichiarazioni del senatore Bazoli e chiede a sua volta che vengano svolte audizioni su tutti i provvedimenti trattati nella seduta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.