Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 36 del 04/07/2023
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM (2023) 237 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
La senatrice PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, cosiddetta "legge a sostegno della produzione di munizioni", che rientra nell'ambito del potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB - European defence technology industrial base), in considerazione dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha segnato il drammatico ritorno sul suolo europeo del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità.
La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata lo scorso 3 maggio e che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (individuata con l'acronimo ASAP), rientra nell'ambito di quell'azione di potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB - European defence technology industrial base), avviata a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.
Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, l'obiettivo sotteso alla proposta è quello di rafforzare le capacità dell'industria europea nel settore delle munizioni e dei missili, nonché di mettere in sicurezza le relative catene di approvvigionamento e di stimolare gli investimenti. L'iniziativa - che trova fondamento giuridico negli artt. 173, paragrafo 3 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che riguardano rispettivamente il rafforzamento e la competitività dell'industria e l'armonizzazione del mercato interno - ha una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro, che non rappresenteranno tuttavia risorse addizionali, ma fondi recuperati da altre iniziative di sostegno dell'industria della difesa, in particolare 260 milioni dal bilancio del Fondo Europeo per la Difesa e 240 milioni dai fondi previsti per il futuro strumento EDIRPA (European defence industry reinforcement through common procurement Act).
Il regolamento, pur presentandosi come strumento d'urgenza e operando in una finestra temporale di circa due anni (fino al 30 giugno 2025), sembrerebbe puntare ad "aprire la strada" ad un provvedimento di più ampia portata per il rafforzamento dell'industria dell'Unione europea della difesa, il Programma europeo di investimenti nella difesa (EDIP).
La proposta, presentata dalla Commissione e approvata dal Parlamento europeo con una procedura d'urgenza, si compone di 30 articoli, suddivisi in sei Capi.
Nell'ambito del Capo I, sulle disposizioni generali, l'articolo 1 individua l'oggetto del Regolamento, inteso a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e la sua capacità di garantire la disponibilità tempestiva dei "prodotti per la difesa pertinenti", ovvero munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili, in particolare attraverso uno strumento finanziario, il monitoraggio costante della disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti (munizioni e missili) e l'istituzione di meccanismi per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti, per i loro acquirenti nell'Unione.
L'articolo 2 offre un quadro delle definizioni utilizzate, mentre l'articolo 3 consente che lo strumento sia aperto ai Paesi terzi che vogliano associarsi.
Il Capo II disciplina lo strumento definendo gli obiettivi (articolo 4), il bilancio (articolo 5), il finanziamento cumulativo e alternativo (articolo 6), le forme di finanziamento dell'Unione (articolo 7), le azioni ammissibili (articolo 8), il tasso di finanziamento (articolo 9), i soggetti idonei (articolo 10), i criteri di attribuzione (articolo 11), nonché il programma di lavoro (articolo 12).
Il Capo III disciplina il monitoraggio della disponibilità dei "prodotti per la difesa pertinenti" (munizioni e missili), con l'individuazione delle esigenze e delle capacità (articolo 13).
Il Capo IV regolamenta la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso gli ordini classificati come prioritari (articolo 14), le sanzioni (articolo 15), il diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora (articolo 16), l'accelerazione della procedura delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti (articolo 17), la continuità della produzione dei prodotti (articolo 18), l'agevolazione degli appalti comuni durante l'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni (articolo 19) e l'agevolazione dei trasferimenti di munizioni e missili all'interno dell'UE (articolo 20).
Il Capo V, relativo alle disposizioni specifiche applicabili all'accesso ai finanziamenti, consente l'istituzione del Fondo di potenziamento che prevede soluzioni di debito (articolo 21), mentre il Capo VI, sulle disposizioni finali, disciplina la procedura di comitato (articolo 22), la sicurezza delle informazioni (articolo 23), la riservatezza e il trattamento delle informazioni (articolo 24), la protezione dei dati personali (articolo 25), l'Audit (articolo 26), la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 27), l'informazione, comunicazione e pubblicità (articolo 28), la valutazione (articolo 29) e l'entrata in vigore e applicazione (articolo 30).
In estrema sintesi, la proposta in esame - continua la relatrice - reca l'obiettivo di finanziare progetti per: l'incremento della capacità produttive (ottimizzazione delle catene produttive esistenti e installazione di nuove, acquisto di macchinari o altri fattori produttivi rilevanti) per i missili e le munizioni, le loro materie prime o i loro componenti; l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, finalizzati alla messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di materie prime, componenti e materie rare; il ricondizionamento e l'adattamento alle esigenze attuali di prodotti obsoleti; la formazione e la riqualificazione del personale e l'aumento delle possibilità di accesso ai finanziamenti (mediante la compensazione di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore industriale della difesa).
La quota di finanziamento dell'Unione europea è del 40 per cento, con un possibile incremento al 50 o al 60 per cento (se si istituisce una nuova cooperazione transfrontaliera e/o i richiedenti si impegnano a dare priorità agli ordini derivanti da appalti comuni di almeno tre Stati membri o Paesi associati o destinati al trasferimento all'Ucraina).
Per quanto riguarda i soggetti idonei, valgono le regole adottate in contesti simili (a cominciare dal regolamento sullo European Defence Fund - EDF): possono partecipare società stabilite nell'Unione (o in un Paese associato), si possono impiegare infrastrutture e risorse che sono nel territorio dell'Unione (o di un Paese associato) per l'intera durata dell'azione, mentre per le imprese stabilite nell'UE ma a controllo extra-UE la partecipazione è subordinata a specifiche garanzie da parte dello Stato di stabilimento.
La proposta di regolamento prevede, inoltre, misure volte a facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore, invitando anche la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti.
Con riferimento all'iter di discussione della proposta, il Parlamento europeo ha assunto la propria posizione negoziale lo scorso 1° giugno, dopo un esame molto rapido e in virtù della procedura d'urgenza, adottando senza modifiche il testo della Commissione. Il Consiglio ha raggiunto un accordo generale lo scorso 23 giugno. Pur confermando gli elementi principali della proposta, gli Stati avrebbero ridimensionato le disposizioni in deroga al mercato unico. Sarebbero, in particolare, eliminate le norme speciali previste nei capi III e IV per i trasferimenti intraeuropei di parti di munizioni, e soprattutto, i poteri attribuiti alla Commissione in tema di mappatura dei prodotti disponibili, ordini prioritari e sanzioni. L'avvio dei negoziati interistituzionali è iniziato lo scorso 27 giugno.
Nella relazione predisposta ai sensi della legge n. 234 del 2012, il Governo italiano ha espresso una valutazione del progetto "complessivamente positiva" del provvedimento, individuando i seguenti correttivi: aprire la catena di approvvigionamento anche di chi è soggetto a controllo da parte di Paesi terzi (art.10), per allinearlo al regolamento EDIRPA (European defence industry reinforcement through common procurement Act), attualmente in fase di votazione finale; eliminare ogni riferimento a EDIP (European Defence lmprovement Programme), allo scopo di limitare il regolamento alle circostanze di urgenza specifiche dell'Ucraina e non considerarlo invece un preambolo del joint procurement in senso ampio e prevedere la deroga al controllo di Paesi terzi nel caso in cui siano soddisfatte condizioni specifiche o misure di mitigazione a tutela della sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati membri.
Al termine della sua esposizione, la relatrice illustra una conferente bozza di risoluzione (pubblicata in allegato).
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.