Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 60 del 26/04/2023

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 552

 

Art. 2

2.1

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La Commissione ha sede in Roma, presso le Camere, che provvedono ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni strumentali. ".

2.2

Barcaiuolo

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso 3.1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La Commissione è composta da cinque componenti, uno scelto fra i magistrati ordinari, uno fra i magistrati amministrativi e tre fra i magistrati contabili, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute previo avviso pubblico dell'Ufficio di Presidenza del Senato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;

            b) al capoverso 3.2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati in aspettativa dalle magistrature di appartenenza.»;

            c) al capoverso 3.3, dopo le parole: «anzianità di ruolo,», sono aggiunte le seguenti: «che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza,».

2.3

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.3.

2.4

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.3, alle parole: "Ai componenti della Commissione" premettere le seguenti: "Fermo restando il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ".

2.5

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.3, apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire la parola: "30" con la seguente: "15";

            b) sostituire la parola: "20" con la seguente: "10".

2.6

Gelmini, Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 3.5, inserire il seguente:

        «3.5-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni istruttorie la Commissione può richiedere alle amministrazioni pubbliche, agli enti di diritto pubblico e agli enti partecipati da soggetti pubblici informazioni, dati, atti e documenti. Al fine di consentire alla Commissione lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al periodo precedente assicurano alla medesima l'accesso a tutte le banche dati da loro costituite o alimentate».

2.7

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.6, dopo la parola: "merito" inserire le seguenti: ", indipendenza, esperienza".

2.8

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera b), dopo le parole: "partiti politici, personale" inserire le seguenti: "di ruolo".

2.9

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera b), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "personale di comprovata onorabilità ed esperienza appartenente ai ruoli".

2.10

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera c), dopo la parola: "personale" inserire le seguenti: "in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza ed imparzialità, richiesti per l'espletamento di specifiche funzioni, ".

2.11

Gelmini, Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera c), sopprimere le parole: ", rinnovabili per una sola volta".

2.12

Barcaiuolo

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.9, sostituire le parole: «ventisette unità» con le seguenti: «quattordici unità».

        Conseguentemente sostituire l'Allegato 1, con il seguente:

        «Tabella A

            Dotazione organica complessiva della Commissione

AREA FUNZIONALE

NUMERO UNITÀ

Esperti senior

3

Esperti

7

Coadiutori

4

Totale

14

            STRUTTURA

            L'ufficio è composto da tre unità organizzative di primo livello, denominate Servizi, di seguito elencate con indicazione delle unità di personale di rispettiva assegnazione:

        1. Servizio Segreteria del Presidente e della Commissione: 2 unità;

            2. Servizio Affari generali e amministrazione del personale: 3 unità;

            3. Servizio Affari legali, normativa e contenzioso: 3 unità;

            4. Servizio Tenuta del registro e controllo degli statuti: 2 unità;

            5. Servizio Controllo rendiconti: 4 unità».

2.13

Scalfarotto, Gelmini

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.9, sostituire le parole: "nella tabella A allegata alla presente legge" con le seguenti: "nei regolamenti adottati dal Presidente, previo parere della Commissione stessa, e recanti le norme di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio. Nei primi cinque anni di attività, la dotazione di personale non potrà superare il limite di quindici unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non potrà superare complessivamente le ventisette unità".

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e la tabella A di cui all'allegato 1.

2.14

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 3.9, aggiungere il seguente: "3.10. La Commissione adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri ed il proprio personale al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, di trasparenza nella gestione ed amministrazione, nonché al fine di garantire che essi svolgano i propri compiti ed esercitino i propri poteri in modo indipendente ed imparziale.".

2.15

Gelmini, Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter sostituire le parole: "1 milione di euro" con le seguenti: "3 milioni di euro".

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti: "3 milioni".

Art. 3

3.1

Scalfarotto, Gelmini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di transitare nei ruoli della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con l'inquadramento economico e giuridico stabilito da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96,  e con riconoscimento del periodo di servizio già prestato presso la stessa e presso amministrazioni pubbliche e organi costituzionali ai fini delle progressioni economiche spettanti al personale di ruolo della Commissione».

3.2

Gelmini, Scalfarotto

Al comma 2, sostituire le parole: "è estesa a cinque anni" con le seguenti: "è estesa per ulteriori cinque anni".

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DDL

N. 170, 312, 390, 292, 392

 

NT

IL RELATORE

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

        Articolo 1.

        1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

        Articolo 2.

        1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica.

        Articolo 3.

        1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

        Articolo 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.