Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 43 del 18/04/2023

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (n. COM (2022) 677 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di sostenere gli investimenti, ridurre i rifiuti e promuovere il riciclaggio di alta qualità.

In particolare, valutata la relazione del Governo e tenuto conto delle audizioni svolte l'11 aprile e nella seduta antimeridiana, nonché di tutte le memorie ricevute, propone di esprimere una posizione contraria sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento, adottando un parere motivato ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei.

Le ragioni che giustificano una tale conclusione sono state evidenziate dalla larga maggioranza delle interlocuzioni avute sulla proposta e possono essere sintetizzate sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, la scelta di un regolamento, in sostituzione della direttiva, non appare necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo di armonizzazione delle normative nazionali in materia di imballaggi, ai fini di sostenibilità ambientale e di miglioramento del funzionamento del mercato europeo degli stessi. La scelta di adottare un regolamento rappresenta un radicale cambio di direzione rispetto alla direttiva 94/62/CE, che consentiva agli Stati membri di compiere scelte politiche, come per esempio quella dell'Italia di sviluppare maggiormente il riciclaggio rispetto al riutilizzo.

In secondo luogo, si ritiene necessario, alla luce degli obiettivi prioritari e delle numerose disposizioni di natura strettamente ambientale contenuti nella proposta di regolamento, l'introduzione di una seconda base giuridica, accanto a quella sul mercato interno, relativa alla politica ambientale dell'UE.

In terzo luogo, si ritiene eccessivo il ricorso agli atti delegati, nella misura in cui non sembra limitato ai soli elementi non essenziali della proposta legislativa, come previsto dall'articolo 290 del TFUE, e nella misura in cui introduce ampi margini di indeterminatezza per il settore industriale coinvolto.

In quarto luogo, si ritiene che la proposta sia carente nella sua valutazione d'impatto, sia sul piano dell'impatto ambientale sia su quello dell'impatto socio-economico.

In quinto luogo, anche la gradualità prevista dalla proposta non sembra essere sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto dei termini molto stringenti e vincolanti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento, sia in termini economici sia in termini ambientali.

In sesto luogo, la proposta appare eccessivamente sbilanciata - in chiara violazione del principio di proporzionalità - in favore delle soluzioni di riutilizzo, a discapito delle attività di riciclo, senza fornire un'adeguata evidenza scientifica a sostegno del riutilizzo rispetto al riciclo. Con riguardo alla sproporzione in favore del riutilizzo, sono in particolare da valutare in senso fortemente critico: l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi; la previsione di elevati obiettivi di riutilizzo; la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso; le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale.

Altri punti evidenziati riguardano: l'opportunità di sostituire alcuni obblighi con forme di incentivazione, per alleggerire il pesante onere di adeguamento che incombe sui settori produttivi e quindi sui consumatori; l'introduzione di una clausola di esclusione, per consentire agli Stati membri di rispettare gli eventuali divieti o obblighi imposti a livello nazionale, per esempio in materia sanitaria; la possibile previsione di incentivi al riciclo chimico; l'obbligo di compostabilità dell'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli, che appare una misura sproporzionata.

Perplessità desta, inoltre, l'introduzione della riciclabilità degli imballaggi primari, a contatto con i farmaci, prevista a partire dal 2035, trattandosi di materiali con standard qualitativi scientificamente definiti e la cui composizione non sempre è compatibile con i rigidi obiettivi di riciclaggio, essendo elevato il rischio di contaminazione. Il confezionamento primario dei medicinali dovrebbe quindi essere pienamente esentato dai requisiti di riciclabilità.

Si ritiene infine opportuno prevedere che gli oneri sull'industria, connessi con le norme sulla responsabilità estesa del produttore, siano accompagnati da forme di promozione e incentivazione ai consumatori volte a evitare la dispersione dei rifiuti di imballaggio nell'ambiente.

La senatrice ROJC (PD-IDP) si riserva di valutare lo schema di risoluzione presentato dal Relatore, che reputa positivo, pur ritenendo opportuna un'azione efficace in sede europea finalizzata a una modifica della proposta di regolamento che la ponga in linea con le vigenti direttive in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggi.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) si esprime favorevolmente sullo schema di risoluzione, suggerendo di estendere, alla lettera f), il riferimento alle ricadute a danno della salute pubblica anche al settore farmaceutico. Inoltre, prendendo spunto dal riferimento di cui alla lettera m), relativo al rischio di contaminazione nel riciclaggio o riuso degli imballaggi primari dei farmaci, chiede di integrare il punto 4) della lettera f) con l'opportunità di evitare il rischio di contaminazione per i celiaci derivante dall'uso delle bioplastiche.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene che l'importanza del tema trattato suggerirebbe di giungere a una soluzione condivisa. Chiede, inoltre, di acquisire quanto emerso nelle audizioni della mattina, riguardante lo studio comparato sulle emissioni di CO2 derivanti dallo spreco di alimenti a causa dell'assenza di imballaggio. Condivide, infine, le considerazioni sulla carenza della valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea.

Il PRESIDENTE ricorda la necessità di approvare la risoluzione entro il termine perentorio del 25 aprile, data di scadenza delle 8 settimane della procedura sulla sussidiarietà prevista dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.