Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 38 del 07/03/2023
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 490, a prima firma della senatrice Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta "legge Delrio"), modificando la disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci metropolitani.
Esso consta di due articoli.
L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana, aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana, anche la giunta metropolitana.
Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater: il primo reca la composizione della giunta metropolitana che, in base alla lettera c) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.
Il comma 8-ter precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore della giunta metropolitana, questi cessi dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentri il primo tra i consiglieri non eletti.
In base alla lettera d) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due preferenze: nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
La lettera g) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere a) e c) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera h) introduce, tra gli organi delle province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori - di cui un vicepresidente - a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.
Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa - prevista dall'articolo 60 della legge n. 56 del 2014 - alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera s), ogni candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti.
Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista.
Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali "enti con funzioni di area vasta", ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive.
L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Province, demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della Provincia.
Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale.
Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Riferisce quindi sul disegno di legge n. 556, a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.
Esso si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera c) modifica il comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio metropolitano.
La lettera d), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano.
Analogamente, la lettera f) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio.
La lettera g) aggiunge il comma 39-bis, recante la composizione della giunta metropolitana, con un minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-bis autorizza altresì il sindaco metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.
La lettera h) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.
La lettera i), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal sindaco e aggiornato annualmente sia quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3) della medesima lettera i) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego (fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le amministrazioni locali.
L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.
La lettera c) aggiunge il comma 65-bis, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia, revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.
La lettera d) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri provinciali, bensì tra i componenti della giunta.
La lettera f) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali europei.
L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.
Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della Costituzione.
Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e 556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
Il relatore DE PRIAMO (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 549, a sua prima firma, che consta di tre articoli.
L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.
L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali e della democrazia interna.
Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione, le ipotesi di incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.
Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto, in ossequio al principio di trasparenza.
L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adotti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.
Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la ricognizione delle norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere, da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare il decreto in via definitiva.
Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di legge n. 207, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 333 ("Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive"), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.