Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 9 del 06/12/2022
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IN SEDE REFERENTE
(13) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
(135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI e altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
(152) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra i disegni di legge costituzionali n. 13 (d'iniziativa del senatore Iannone e altri), n. 135 (d'iniziativa della senatrice Sbrollini e altri) e n. 152 (d'iniziativa del senatore Parrini), di identico contenuto, che consistono di un solo articolo volto ad aggiungere un comma finale all'articolo 33 della Costituzione.
La modifica apportata prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
Precisa che i disegni di legge in titolo riproducono l'ultima versione di una proposta di revisione costituzionale già presentata ed esaminata nella scorsa legislatura e arrivata quasi al termine dell'iter parlamentare, che tuttavia non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura. Più precisamente, essi corrispondono al testo approvato, in prima deliberazione, da entrambe le Camere e, in seconda deliberazione, dal Senato il 29 giugno 2022.
Tra le finalità dei disegni di legge vi è quello di introdurre una norma di rango costituzionale che riconosca il valore dell'attività sportiva, in coerenza, peraltro, con l'articolo 165, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale "l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa".
Attualmente, infatti, l'unica previsione costituzionale che richiama il fenomeno sportivo attiene al sistema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ridefinito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che, all'articolo 117, terzo comma, inserisce l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente.
Da ultimo, ricorda che, nella seduta dell'Assemblea dello scorso 29 novembre, è stata approvata la richiesta di procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, con riguardo al disegno di legge n. 13, il cui esame è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula nella settimana dal 12 al 15 dicembre, ove concluso dalla Commissione.
Prende la parola il ministro ABODI, che ringrazia i parlamentari per aver assunto l'iniziativa di riprendere immediatamente l'iter dei disegni di legge costituzionale per il riconoscimento dell'importanza dell'attività sportiva, dal punto di vista non solo del benessere assicurato dalla pratica motoria, ma anche della funzione educativa e sociale.
Auspica quindi una rapida approvazione definitiva del testo e una efficace collaborazione tra Parlamento e Governo per l'attuazione dei progetti, a cominciare dalla ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre nelle scuole, considerato che a questo fine sono destinati specifici finanziamenti nel PNRR.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 13, a prima firma del senatore Iannone. Ritiene altresì opportuno prevedere un termine molto breve per la presentazione di proposte di modifica, posto che il provvedimento è già calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana.
Propone quindi di assumere il disegno di legge costituzionale n. 13 come testo base per il seguito della discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 7 dicembre.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ricorda che, nella scorsa legislatura, è stato svolto un lungo lavoro alla ricerca di una sintesi, non tanto sulle finalità dei testi in esame, su cui vi era accordo quasi unanime, quanto sulle definizioni più appropriate da inserire in Costituzione. L'ampio consenso aveva consentito di accelerare l'esame parlamentare, che purtroppo non era stato possibile completare per la fine anticipata della legislatura.
Auspica pertanto che si tenga conto del percorso già svolto, senza mettere in discussione i punti di convergenza consolidati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Esame e rinvio)
Il relatore DE PRIAMO (FdI) dà conto del disegno di legge in titolo, che consta di cinque articoli.
L'articolo 1 reca puntuali integrazioni circa gli elementi sostanziali e procedurali a cui gli statuti dei partiti politici devono attenersi per garantire l'osservanza del principio democratico all'interno dei partiti medesimi. A ciò risultano preordinate le modifiche di cui alle lettere b) ed f), che sottolineano il criterio democratico ex articolo 49 della Costituzione cui le procedure devono ispirarsi. In particolare, si evidenziano alla lettera c-bis) del comma 1: la natura "libera e personale" dell'adesione degli iscritti al partito, la richiesta di una qualificata motivazione in caso di rigetto della domanda di iscrizione ovvero la possibilità di proporre ricorso avverso dette ipotesi di rigetto.
L'articolo 2 prescrive l'ostensione sui siti internet delle modalità di elezione dei componenti dei partiti politici, nonché della durata dei loro incarichi.
Quanto all'articolo 3, inerente ai limiti alle erogazioni liberali delle persone giuridiche, si propone la riduzione del contributo in favore dei partiti politici - in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogato - dall'attuale importo di 100.000 a 50.000 euro annui.
Per converso, si propone un incremento della spesa relativa al fondo per l'attuazione della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), portandola da 25,1 a 45,1 milioni di euro annui, con indicazione di un partito politico cui destinare tale quota.
Sotto questo profilo, si prevede, inoltre, di impiegare un meccanismo di ripartizione tra i partiti politici analogo a quello attualmente vigente per le confessioni religiose (ossia l'otto per mille), come disciplinato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche: trattasi del cosiddetto "inoptato", in base al quale, laddove il contribuente non esprima alcuna scelta, la destinazione si stabilisce in proporzione alle preferenze espresse.
Sempre nell'ottica di promuovere una gestione trasparente delle risorse, il comma 2 dell'articolo 3 rinvia, per l'individuazione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati dei partiti che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi alle ultime elezioni della Camera dei deputati, ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 4 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto legislativo preposto a riunire le varie disposizioni nel tempo intervenute in merito a: trasparenza e democraticità dei partiti; pubblicità delle spese sostenute per le campagne elettorali e dello svolgimento di queste ultime; pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
Il comma 2 dell'articolo 4 reca, in particolar modo, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra cui il coordinamento - anche sotto il profilo formale - della disciplina vigente, nonché la necessità di una sistematica operazione di semplificazione delle disposizioni in materia.
I commi 3 e 4 dell'articolo 4 disciplinano la procedura di adozione del decreto delegato.
L'articolo 5 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE, nel ritenere opportuna un'attenta riflessione data la corposità dell'articolato, propone di rinviare la discussione generale.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.