Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 06/09/2022

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali  di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 412)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

 

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Rileva preliminarmente che esso si rende necessario al fine di recepire specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota Ares (2021)2442716 del 9 aprile 2021, nonché a risolvere situazioni di criticità, emerse in fase di prima applicazione del citato decreto attuativo della direttiva, e a correggere refusi e incongruenze normative.

Inoltre, lo schema di decreto introduce chiarimenti, precisazioni e integrazioni utili ad assicurare la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e quindi a chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2044 per mancato recepimento, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 260 del TFUE (la fase che si conclude con sanzioni pecuniarie), in seguito alla sentenza ex articolo 258 TFUE, del 14 gennaio 2021 (causa C-744/19).

Lo schema di decreto legislativo si compone di 70 articoli, che novellano il decreto legislativo n. 101 del 2020, suddivisi in 15 capi: capo I (articoli 1-2) modifiche relative alle definizioni e alle autorità competenti; capo II (articoli 3-10) in materia di sorgenti naturali delle radiazioni ionizzanti; capo III (articoli 11-14) relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiali radioattivi; capo IV (articoli 15-17) relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi; capo V (articolo 18) relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi; capo VI (articoli 19-29) relativo all’esposizione dei lavoratori; capo VII (articoli 30-31) relativo all’esposizione della popolazione; capo VIII (articoli 32-33) relativo alle esposizioni mediche; capo IX (articoli 34-37) relativo a particolari di situazioni di esposizione esistente; capo X (articoli 38-43) relativo all’apparato sanzionatorio; capo XI (articoli 44-46) relativo alle disposizioni transitorie e finali del decreto n. 101; capo XII (articoli 47-66) modifiche agli allegati del decreto; capo XIII (articolo 67) in materia ambientale; capo XIV (articolo 68) relativo all’autorizzazione unica ambientale; capo XV (articoli 69-70) recante le disposizioni finali.

Per quanto riguarda le disposizioni conseguenti alle osservazioni della Commissione europea formulate nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2044 e nella nota del 9 aprile 2021, il Presidente segnala l’articolo 2, che introduce l’articolo 8-bis, sulla trasparenza delle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, che devono essere rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche, come previsto dall’articolo 77 della direttiva.

Segnala inoltre, tra le modifiche richieste dalla Commissione europea, l’articolo 5 che prevede l’obbligo per gli esercenti ubicati in locali semi-interrati o al piano terra di provvedere alla misurazione del radon, entro 18 mesi dall’individuazione della concentrazione oltre la soglia prevista, nonché l’articolo 31 che introduce i requisiti minimi relativi ai servizi di dosimetria (misurazione delle radiazioni assorbite), e l’articolo 32 che introduce i livelli diagnostici di riferimento per le esposizioni mediche.

Infine l’articolo 60, come richiesto dalla Commissione europea, nell’ambito delle norme che consentono, per lavoratori scelti, l’eccezionale e temporaneo superamento dei limiti di esposizione alle radiazioni, introduce il requisito del consenso del lavoratore medesimo e la clausola della possibile non esclusione dal lavoro in caso del predetto superamento dei livelli di esposizione.

Dopo aver considerato che lo schema di decreto si pone in linea con la corrispondente normativa europea, il Presidente presenta uno schema di osservazioni favorevoli.

 

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame che mira anche a chiudere una procedura di infrazione, evitando così probabili conseguenze di carattere finanziario. Ricorda infatti come l’Italia sia già stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie in sei altri casi, per un totale, già versato, di 751 milioni di euro.

 

Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

La seduta termina alle ore 15,05.