Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 06/09/2022

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, al fine di intervenire con precisazioni normative rispetto alle fattispecie e casistiche già previste nell’ordinamento nazionale.

Ricorda anzitutto che esso è stato predisposto ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente al Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di decreti legislativi attuativi di direttive UE, di adottare disposizioni integrative e correttive.

Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli. L’articolo 1 inserisce tra le fattispecie punite dall’articolo 322-bis del codice penale l’ipotesi di impiego, per finalità diverse da quelle per esse previste, di risorse patrimoniali o finanziarie delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea istituiti in virtù dei Trattati, da essi direttamente o indirettamente gestite o controllate, configurando il reato di abuso d’ufficio.

L’articolo 2 interviene sull’articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente.

Con l’articolo 3 si interviene sull’articolo 2 della legge n. 898 del 1986, aggiungendo il comma 3-bis, che estende l’applicabilità degli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, relativi alla misura della confisca (anche allargata e per equivalente), alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o applicazione della pena su richiesta della parti.

L’articolo 4 interviene sull’articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che attualmente prevede la punibilità anche del mero tentativo di evasione IVA, sempre che esso sia commesso anche in altro Stato membro e che il danno complessivo superi l’importo di 10 milioni di euro. Tale disposizione è riformulata al fine di rendere il testo normativo più chiaro e maggiormente aderente alla direttiva (UE) 2017/1371. In particolare, l’originario riferimento alla circostanza che l’attività delittuosa fosse realizzata "anche nel territorio di altro Stato membro dell’UE" viene sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti posta in essere nell’ambito di "sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea", come recitano l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva.

Similmente al predetto articolo 4, l’articolo 5 modifica l’articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di chiarire l’elemento transfrontaliero della condotta, rendendolo maggiormente aderente al testo della direttiva (UE) 2017/1371, mediante il riferimento ai "sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro". Infine, l’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Presidente, quindi, ricorda che, a norma dell’articolo 22 del regolamento istitutivo della Procura europea (il regolamento (UE) n. 2017/1939), questa è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371.

Evidenzia, inoltre, che non risultano attualmente aperte procedure di infrazione relative al recepimento della direttiva (UE) 2017/1371.

Dopo aver considerato che lo schema di decreto si pone in linea con la corrispondente normativa europea, presenta uno schema di osservazioni favorevoli.