Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 06/09/2022

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del cosiddetto "decreto Aiuti-bis", ovvero il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Il testo si compone di 44 articoli, suddivisi in otto capi concernenti: I) misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti; II) misure urgenti relative all’emergenza idrica; III) aiuti per le regioni e gli enti territoriali; IV) misure in materia di politiche sociali, salute e accoglienza; V) disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici; VI) norme in materia di istruzione e università; VII) disposizioni in materia di giustizia; VIII) disposizioni finanziarie e finali.

In particolare, nell’ambito del capo I, l’articolo 1 estende al quarto trimestre del 2022 il bonus energia per la fornitura elettrica ai clienti domestici svantaggiati. L’articolo 2 assicura la fornitura di gas, ai clienti vulnerabili, al prezzo del mercato all’ingrosso. L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, le modifiche contrattuali unilaterali relative alla definizione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. L’articolo 4 prevede l’azzeramento, per il quarto trimestre 2022, degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica. L’articolo 5 riduce al 5 per cento l’IVA sul gas e mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema anche per il quarto trimestre dell’anno. L’articolo 6 prevede un credito d’imposta in favore delle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas. Gli articoli 7, 8 e 9 recano misure per agevolare l’acquisto di carburanti nei settori agricolo e dei trasporti pubblici, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Gli articoli 10, 11 e 12 recano disposizioni ordinamentali.

Nel capo II, gli articoli 13, 14 e 15 recano misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità e disposizioni relative alla governance e allo stato di emergenza del settore idrico.

Il capo III (articoli 16-19) reca misure in favore delle regioni e degli enti locali, nonché in relazione agli eventi sismici e al tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e di farmaci.

Il capo IV (articoli 20-28) contiene una serie di misure di sostegno sociale, tra cui la riduzione, fino al 31 dicembre 2022, del cuneo contributivo a carico dei lavoratori, l’anticipo dell’adeguamento delle pensioni all’inflazione, l’estensione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum, il rifinanziamento del fondo per i lavoratori autonomi, l’incremento dei fondi per il bonus psicologi e per il bonus trasporti, e disposizioni sull’accoglienza dei profughi dell’Ucraina.

Il capo V (articoli 29-37) reca sostegni alle imprese, tra cui: disposizioni sulla procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, misure per il sostegno alla siderurgia, modifiche alla disciplina della società 3-I spa, costituita per la digitalizzazione della PA con il decreto n. 36 del 2022 sull’attuazione del PNRR, norme sull’istituzione di aree di interesse strategico per agevolare progetti in settori produttivi strategici, l’aumento del fondo per le Olimpiadi Milano-Cortina, il rifinanziamento di progetti di comune interesse europeo e rientranti nel PNRR, il rifinanziamento del fondo unico nazionale per il turismo e disposizioni sulla cybersecurity.

Il capo VI (articoli 38 e 39) reca contributi per gli insegnanti e disposizioni per favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, in attuazione della riforma M4C1-1.7 prevista dal PNRR.

Nel capo VII, l’articolo 40 reca disposizioni in materia di edilizia penitenziaria e l’articolo 41 norme in materia di semplificazione dell’assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.

Le disposizioni finanziarie e finali, di cui al capo VIII (articoli 42-44), dispongono ai fini del versamento dell’imposta sugli extraprofitti delle società del settore energia, finalizzata a contrastare il caro bollette, e ai fini della copertura finanziaria del provvedimento.

Il Presidente relatore, non rilevando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, presenta uno schema di parere non ostativo.