Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 06/09/2022
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2022
318ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del cosiddetto "decreto Aiuti-bis", ovvero il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Il testo si compone di 44 articoli, suddivisi in otto capi concernenti: I) misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti; II) misure urgenti relative all’emergenza idrica; III) aiuti per le regioni e gli enti territoriali; IV) misure in materia di politiche sociali, salute e accoglienza; V) disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici; VI) norme in materia di istruzione e università; VII) disposizioni in materia di giustizia; VIII) disposizioni finanziarie e finali.
In particolare, nell’ambito del capo I, l’articolo 1 estende al quarto trimestre del 2022 il bonus energia per la fornitura elettrica ai clienti domestici svantaggiati. L’articolo 2 assicura la fornitura di gas, ai clienti vulnerabili, al prezzo del mercato all’ingrosso. L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, le modifiche contrattuali unilaterali relative alla definizione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. L’articolo 4 prevede l’azzeramento, per il quarto trimestre 2022, degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica. L’articolo 5 riduce al 5 per cento l’IVA sul gas e mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema anche per il quarto trimestre dell’anno. L’articolo 6 prevede un credito d’imposta in favore delle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas. Gli articoli 7, 8 e 9 recano misure per agevolare l’acquisto di carburanti nei settori agricolo e dei trasporti pubblici, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Gli articoli 10, 11 e 12 recano disposizioni ordinamentali.
Nel capo II, gli articoli 13, 14 e 15 recano misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità e disposizioni relative alla governance e allo stato di emergenza del settore idrico.
Il capo III (articoli 16-19) reca misure in favore delle regioni e degli enti locali, nonché in relazione agli eventi sismici e al tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e di farmaci.
Il capo IV (articoli 20-28) contiene una serie di misure di sostegno sociale, tra cui la riduzione, fino al 31 dicembre 2022, del cuneo contributivo a carico dei lavoratori, l’anticipo dell’adeguamento delle pensioni all’inflazione, l’estensione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum, il rifinanziamento del fondo per i lavoratori autonomi, l’incremento dei fondi per il bonus psicologi e per il bonus trasporti, e disposizioni sull’accoglienza dei profughi dell’Ucraina.
Il capo V (articoli 29-37) reca sostegni alle imprese, tra cui: disposizioni sulla procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, misure per il sostegno alla siderurgia, modifiche alla disciplina della società 3-I spa, costituita per la digitalizzazione della PA con il decreto n. 36 del 2022 sull’attuazione del PNRR, norme sull’istituzione di aree di interesse strategico per agevolare progetti in settori produttivi strategici, l’aumento del fondo per le Olimpiadi Milano-Cortina, il rifinanziamento di progetti di comune interesse europeo e rientranti nel PNRR, il rifinanziamento del fondo unico nazionale per il turismo e disposizioni sulla cybersecurity.
Il capo VI (articoli 38 e 39) reca contributi per gli insegnanti e disposizioni per favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, in attuazione della riforma M4C1-1.7 prevista dal PNRR.
Nel capo VII, l’articolo 40 reca disposizioni in materia di edilizia penitenziaria e l’articolo 41 norme in materia di semplificazione dell’assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.
Le disposizioni finanziarie e finali, di cui al capo VIII (articoli 42-44), dispongono ai fini del versamento dell’imposta sugli extraprofitti delle società del settore energia, finalizzata a contrastare il caro bollette, e ai fini della copertura finanziaria del provvedimento.
Il Presidente relatore, non rilevando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, presenta uno schema di parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 405)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)
Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, al fine di intervenire con precisazioni normative rispetto alle fattispecie e casistiche già previste nell’ordinamento nazionale.
Ricorda anzitutto che esso è stato predisposto ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente al Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di decreti legislativi attuativi di direttive UE, di adottare disposizioni integrative e correttive.
Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli. L’articolo 1 inserisce tra le fattispecie punite dall’articolo 322-bis del codice penale l’ipotesi di impiego, per finalità diverse da quelle per esse previste, di risorse patrimoniali o finanziarie delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea istituiti in virtù dei Trattati, da essi direttamente o indirettamente gestite o controllate, configurando il reato di abuso d’ufficio.
L’articolo 2 interviene sull’articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente.
Con l’articolo 3 si interviene sull’articolo 2 della legge n. 898 del 1986, aggiungendo il comma 3-bis, che estende l’applicabilità degli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, relativi alla misura della confisca (anche allargata e per equivalente), alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o applicazione della pena su richiesta della parti.
L’articolo 4 interviene sull’articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che attualmente prevede la punibilità anche del mero tentativo di evasione IVA, sempre che esso sia commesso anche in altro Stato membro e che il danno complessivo superi l’importo di 10 milioni di euro. Tale disposizione è riformulata al fine di rendere il testo normativo più chiaro e maggiormente aderente alla direttiva (UE) 2017/1371. In particolare, l’originario riferimento alla circostanza che l’attività delittuosa fosse realizzata "anche nel territorio di altro Stato membro dell’UE" viene sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti posta in essere nell’ambito di "sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea", come recitano l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva.
Similmente al predetto articolo 4, l’articolo 5 modifica l’articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di chiarire l’elemento transfrontaliero della condotta, rendendolo maggiormente aderente al testo della direttiva (UE) 2017/1371, mediante il riferimento ai "sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro". Infine, l’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il Presidente, quindi, ricorda che, a norma dell’articolo 22 del regolamento istitutivo della Procura europea (il regolamento (UE) n. 2017/1939), questa è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371.
Evidenzia, inoltre, che non risultano attualmente aperte procedure di infrazione relative al recepimento della direttiva (UE) 2017/1371.
Dopo aver considerato che lo schema di decreto si pone in linea con la corrispondente normativa europea, presenta uno schema di osservazioni favorevoli.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 412)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)
Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Rileva preliminarmente che esso si rende necessario al fine di recepire specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota Ares (2021)2442716 del 9 aprile 2021, nonché a risolvere situazioni di criticità, emerse in fase di prima applicazione del citato decreto attuativo della direttiva, e a correggere refusi e incongruenze normative.
Inoltre, lo schema di decreto introduce chiarimenti, precisazioni e integrazioni utili ad assicurare la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e quindi a chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2044 per mancato recepimento, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 260 del TFUE (la fase che si conclude con sanzioni pecuniarie), in seguito alla sentenza ex articolo 258 TFUE, del 14 gennaio 2021 (causa C-744/19).
Lo schema di decreto legislativo si compone di 70 articoli, che novellano il decreto legislativo n. 101 del 2020, suddivisi in 15 capi: capo I (articoli 1-2) modifiche relative alle definizioni e alle autorità competenti; capo II (articoli 3-10) in materia di sorgenti naturali delle radiazioni ionizzanti; capo III (articoli 11-14) relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiali radioattivi; capo IV (articoli 15-17) relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi; capo V (articolo 18) relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi; capo VI (articoli 19-29) relativo all’esposizione dei lavoratori; capo VII (articoli 30-31) relativo all’esposizione della popolazione; capo VIII (articoli 32-33) relativo alle esposizioni mediche; capo IX (articoli 34-37) relativo a particolari di situazioni di esposizione esistente; capo X (articoli 38-43) relativo all’apparato sanzionatorio; capo XI (articoli 44-46) relativo alle disposizioni transitorie e finali del decreto n. 101; capo XII (articoli 47-66) modifiche agli allegati del decreto; capo XIII (articolo 67) in materia ambientale; capo XIV (articolo 68) relativo all’autorizzazione unica ambientale; capo XV (articoli 69-70) recante le disposizioni finali.
Per quanto riguarda le disposizioni conseguenti alle osservazioni della Commissione europea formulate nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2044 e nella nota del 9 aprile 2021, il Presidente segnala l’articolo 2, che introduce l’articolo 8-bis, sulla trasparenza delle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, che devono essere rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche, come previsto dall’articolo 77 della direttiva.
Segnala inoltre, tra le modifiche richieste dalla Commissione europea, l’articolo 5 che prevede l’obbligo per gli esercenti ubicati in locali semi-interrati o al piano terra di provvedere alla misurazione del radon, entro 18 mesi dall’individuazione della concentrazione oltre la soglia prevista, nonché l’articolo 31 che introduce i requisiti minimi relativi ai servizi di dosimetria (misurazione delle radiazioni assorbite), e l’articolo 32 che introduce i livelli diagnostici di riferimento per le esposizioni mediche.
Infine l’articolo 60, come richiesto dalla Commissione europea, nell’ambito delle norme che consentono, per lavoratori scelti, l’eccezionale e temporaneo superamento dei limiti di esposizione alle radiazioni, introduce il requisito del consenso del lavoratore medesimo e la clausola della possibile non esclusione dal lavoro in caso del predetto superamento dei livelli di esposizione.
Dopo aver considerato che lo schema di decreto si pone in linea con la corrispondente normativa europea, il Presidente presenta uno schema di osservazioni favorevoli.
La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame che mira anche a chiudere una procedura di infrazione, evitando così probabili conseguenze di carattere finanziario. Ricorda infatti come l’Italia sia già stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie in sei altri casi, per un totale, già versato, di 751 milioni di euro.
Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,05.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2685
La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cosiddetto "decreto Aiuti-bis");
considerato che esso si compone di 44 articoli, suddivisi in otto capi concernenti: I) misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti; II) misure urgenti relative all’emergenza idrica; III) aiuti per le regioni e gli enti territoriali; IV) misure in materia di politiche sociali, salute e accoglienza; V) disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici; VI) norme in materia di istruzione e università; VII) disposizioni in materia di giustizia; VIII) disposizioni finanziarie e finali;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 405
La 14ª Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:
- contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, al fine di intervenire con precisazioni in seno a fattispecie e casistiche in gran parte già esistenti nel panorama normativo nazionale;
- è predisposto ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente al Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di decreti legislativi attuativi di direttive europee, di adottare disposizioni integrative e correttive;
rilevato che lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli. Con i primi cinque articoli si apportano modifiche a singole disposizioni contenute, rispettivamente nel codice penale (articolo 1), nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (articolo 2), nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 (articolo 3), nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (articolo 4) e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 5). L’articolo 6 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria;
ricordato che, a norma dell’articolo 22 del regolamento istitutivo della Procura europea (regolamento (UE) n. 2017/1939), questa è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale;
rilevato che non risultano procedure di infrazione relative al recepimento della direttiva (UE) 2017/1371;
valutato che lo schema di decreto è coerente con la normativa europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 412
La 14ª Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, finalizzate a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota Ares (2021)2442716 del 9 aprile 2021, nonché a risolvere situazioni di criticità, emerse in fase di prima applicazione del decreto attuativo, e a correggere refusi e incongruenze normative;
considerato, inoltre, che lo schema di decreto introduce chiarimenti, precisazioni e integrazioni utili ad assicurare la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e quindi a chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2044 per mancato recepimento della direttiva, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 260 del TFUE, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE, ex articolo 258 TFUE, del 14 gennaio 2021, nella causa C-744/19;
considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 70 articoli, che novellano il decreto legislativo n. 101 del 2020 ed evidenziate, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 31, 32 e 60 dello schema, volte a rispondere alle predette osservazioni della Commissione europea formulate nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2044 e nella nota del 9 aprile 2021,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.