Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 315 del 12/07/2022
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2668
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
considerato che il titolo I contiene: misure in materia di energia, intervenendo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti; misure a sostegno della liquidità delle imprese; e misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti;
rilevato che le misure di agevolazione alle imprese sono subordinate al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra cui il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GUUE 2022/C 131 I/01);
segnalato, al riguardo, che l'articolo 16 del decreto-legge, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022, prevede il rispetto del nuovo Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, aggiungendo, tuttavia, al punto 3) di tale articolo, anche il vincolo dei "pertinenti regolamenti de minimis", circostanza che non esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione della più favorevole disciplina del Quadro temporaneo;
considerato che il titolo II del decreto-legge contiene: misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport; misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR; disposizioni in relazione alla crisi ucraina; e disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui norme di recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia;
valutato che le disposizioni del decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.