Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 315 del 12/07/2022
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
315ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(2368) Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo.
Ricorda che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'export di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali.
Ricorda, inoltre, che la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, avrebbe compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.
Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice GIANNUZZI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV), nel preannunciare il suo voto a favore, auspica che la Commissione svolga il suo ruolo in maniera effettivamente attiva e propositiva per la tutela dei connazionali all'estero, dando quindi significato politico alla sua istituzione.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
Ricorda che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.
Il Relatore rileva, quindi, che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.
Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e propone di esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Esso si compone di 92 articoli, di cui 33 aggiunti durante l'esame presso la Camera dei deputati, suddivisi in due titoli, di cui il primo composto di tre capi e il secondo di cinque capi.
Nel titolo I, il capo I, in materia di energia, interviene sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, tra cui norme per i rigassificatori e per la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee. Nel decreto in esame sono, inoltre, trasferiti i contenuti del decreto-legge n. 80 del 2022, volto a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022. Si prevedono anche disposizioni di proroga del Superbonus e di modifica alla disciplina sulla cessione del credito. Le agevolazioni alle imprese per l'acquisto di elettricità e gas sono subordinate al rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Il capo II dispone misure a sostegno della liquidità delle imprese, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In particolare, previa approvazione della Commissione europea, si autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per i finanziamenti in favore delle imprese, al fine di sopperire alle loro esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE e dalla comunità internazionale alla Russia e alla Bielorussia, e dalle eventuali misure ritorsive. Vi rientra, per esempio, il sostegno alle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi.
Il capo III stabilisce misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Figurano misure come il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali per le imprese, o crediti d'imposta per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche, o il rifinanziamento del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) e l'istituzione del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri. Sono previste, inoltre, misure nel settore degli appalti pubblici, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
Riguardo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si ricorda che il 24 marzo 2022 è stato pubblicato il nuovo "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (GUUE 2022/C 131 I/01). Esso è valido fino al 31 dicembre 2022 e prevede che gli aiuti alle imprese colpite dalla crisi non possono superare i 400 mila euro per impresa. Il nuovo Quadro temporaneo è cumulabile con quello relativo alla pandemia da Covid, scaduto il 30 giugno, ed è volto a consentire di fornire aiuti e liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi ucraina, in particolare quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo shock dei prezzi verificatosi dopo l'invasione russa.
Tale nuovo Quadro temporaneo è evocato dall'articolo 16, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il punto 3) di tale articolo aggiunge come vincolo anche "i pertinenti regolamenti de minimis", circostanza che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi sull'effettivo regime applicabile.
Non sembra, invece, problematico il riferimento al regime de minimis, richiamato dall'articolo 2, relativamente agli aumenti dei crediti di imposta dal 20 al 25 per cento e dal 12 al 15 per cento, ove evidentemente si vuole andare oltre i limiti della scadenza del 30 giugno del Quadro temporaneo relativo alla pandemia da Covid e oltre i limiti di applicabilità del Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, né sembra problematico il riferimento contenuto nell'articolo 25-bis, relativo al buono di 10.000 euro a impresa che partecipa a fiere internazionali, poiché tale cifra è notevolmente inferiore alla soglia de minimis.
Nel titolo II del decreto-legge, relativo a misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie, il capo I detta misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport, tra cui un'indennità una tantum per lavoratori dipendenti (200 euro per luglio) e per i lavoratori autonomi, nonché la ricontrattualizzazione dei cosiddetti navigator per giugno e luglio, prorogabile per un periodo massimo di tre mesi, e la previsione dell'installazione, presso i piccoli comuni, di uno lo sportello unico digitale per l'accesso dei cittadini ai servizi della PA.
Il capo II dispone misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni più grandi e lo stanziamento 200 milioni di euro, a valere sul FSC, a favore del progetto Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati, previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, oltre ad altre norme di sostegno ai bilanci degli enti locali.
Il capo III reca disposizioni in relazione alla crisi ucraina, tra cui il rafforzamento delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, nonché l'immatricolazione nei registri italiani dei natanti congelati in ragione della crisi bellica ucraina.
Il capo IV detta disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui disposizioni in materia di digitalizzazione della PA, nonché la possibilità per la Ragioneria generale di avvalersi della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo, in relazione alla realizzazione del PNRR. Con l'articolo 50, inoltre, si provvede al recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia.
Infine, il capo V stabilisce le disposizioni transitorie, quelle finali e di copertura finanziaria.
Il Presidente relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, ritenendo che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
La senatrice GIANNUZZI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV) stigmatizza la presenza nel testo della norma che consentirebbe l'attivazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti a Roma.
Ricorda, al riguardo, che il piano della Regione Lazio approvato nel 2020 non prevede questo tipo di impianti e quindi la scelta compiuta con l'odierno provvedimento denota arretratezza rispetto all'impostazione green sinora largamente accettata e condivisa.
Ci sono altresì arretramenti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, relativamente alla cui difesa, per la sua vocazione orientata alla crescita e allo sviluppo, avrebbe preferito un approccio più assertivo da parte del Movimento 5 Stelle.
Evidenzia infine come l'aumento dell'inflazione e il caro energia produrranno una inevitabile significativa incisione nel potere di acquisto dei cittadini, senza che siano stati predisposti adeguati strumenti di tutela dei redditi.
Preannuncia, quindi, il suo voto contrario sul provvedimento in esame.
La senatrice BOTTO (Misto) si sofferma sull'articolo 37-bis del provvedimento in esame, sulle misure per gli alloggi in locazione nella città di Venezia e sui limiti massimi e sui presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.
Evidenzia la sua insoddisfazione rispetto a tale norma, che auspica quindi non venga estesa ad altri comuni, come pure sollecitato da alcuni, in quanto non verrebbero in tal modo tutelati i piccoli proprietari. La norma inoltre non aiuterebbe a risolvere il problema degli affitti nelle grandi città, come anche quello degli affitti degli immobili destinati al commercio.
Nel rimarcare, infine, come le risposte fornite dal decreto in esame per contrastare la crisi dell'energia siano deboli e insufficienti, preannuncia il suo voto di astensione.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari (n. COM(2022) 197 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)
Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativa allo spazio europeo dei dati sanitari, ricordando che essa è accompagnata dalla comunicazione dal titolo "Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione" (COM(2022) 196). Lo spazio europeo dei dati sanitari - parte integrante della transizione digitale e della strategia europea in materia di dati - sarà il primo spazio comune di dati dell'Unione europea.
Definito dalla Commissione come un ecosistema specifico per l'ambito sanitario con regole, norme e pratiche comuni, infrastrutture e un quadro di governance, le sue finalità sono le seguenti: garantire l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici e un maggiore controllo di tali dati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e assicurare un autentico mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, i dispositivi medici pertinenti e i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio ("uso primario dei dati"); permettere all'Unione europea di sfruttare appieno il potenziale offerto dallo scambio, dall'utilizzo e dal riutilizzo sicuri dei dati sanitari, fornendo un sistema coerente, affidabile ed efficiente per la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione di politiche e attività normative in ambito sanitario ("uso secondario dei dati").
Lo spazio europeo dei dati sanitari viene ritenuto dalla Commissione una componente fondamentale di una forte Unione europea della salute. La pandemia di Covid-19 ha messo in luce ancora di più l'importanza dei dati sanitari elettronici per lo sviluppo di una strategia in risposta alle emergenze sanitarie. Ha altresì evidenziato l'assoluta necessità di garantire un accesso tempestivo ai dati sanitari elettronici personali non solo per la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie e per finalità di cura, ma anche per la ricerca, l'innovazione, la sicurezza dei pazienti, finalità normative, la definizione delle politiche, finalità statistiche o relative alla medicina personalizzata.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza primaria della Commissione, si osserva che le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 TFUE è volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, con il riferimento a misure per il ravvicinamento delle norme nazionali. La seconda base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 16 TFUE, il quale stabilisce che "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". Poiché l'uso di dati sanitari elettronici comporta il trattamento di dati personali sensibili, alcuni elementi della proposta di regolamento ricadono nell'ambito di applicazione della legislazione UE in materia di protezione dei dati.
La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, nell'ambito della valutazione degli aspetti digitali della direttiva 2011/24/UE, sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, si sono riesaminati l'attuale situazione, le differenze e gli ostacoli all'accesso ai dati sanitari elettronici e al loro utilizzo e si è rilevato come l'azione dei soli Stati membri non sia sufficiente e possa invece ostacolare il rapido sviluppo e la diffusione di prodotti e servizi di sanità digitale, inclusi quelli basati sull'intelligenza artificiale. Inoltre, dallo studio sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati nel settore sanitario emerge, secondo la Commissione europea, che: il suddetto regolamento fornisce ampi diritti relativi all'accesso delle persone fisiche ai loro dati, compresi i dati sanitari, e alla trasmissione degli stessi; l'attuazione pratica di tali diritti è tuttavia ostacolata dalla limitata interoperabilità nel settore dell'assistenza sanitaria, che finora è stata affrontata principalmente attraverso strumenti giuridici non vincolanti. La Commissione europea conclude quindi che attualmente lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici è ancora molto limitato, situazione in parte spiegata dalla significativa eterogeneità delle norme applicate ai dati sanitari elettronici nei differenti Stati membri, e che pertanto è necessaria un'azione a livello di UE, nel contenuto e nella forma indicati, per promuovere il flusso transfrontaliero dei dati sanitari elettronici e favorire un autentico mercato interno dei dati sanitari elettronici e dei prodotti e servizi di sanità digitale. La valutazione d'impatto individua inoltre il valore aggiunto dell'intervento in una riduzione dei costi del flusso di dati sanitari in tutta l'UE, nonché in un'efficienza e in un coordinamento maggiori nell'uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici.
La proposta appare, altresì, conforme al principio di proporzionalità, l'imitandosi a stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa complessivamente positiva. Riguardo ai profili finanziari, la relazione osserva che la nuova disciplina in esame imporrà un adeguamento dei sistemi informativi nazionali agli standard prescelti dalla stessa, in particolare di quelli relativi alla conservazione e trasmissione dei dati. La competenza per tale adeguamento è a carico dello Stato e non degli enti territoriali, dal momento che l'intervento concerne la comunicazione transfrontaliera e non la raccolta dei dati. I costi di tale adeguamento saranno sostenuti in parte mediante risorse finanziarie dell'Unione e in parte mediante interventi finanziari a carico dello Stato. Questi ultimi possono rientrare anche nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Infine, la proposta è all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora espresso criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Parere alla 8ª Commissione su testo e su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Esame sugli emendamenti. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, presenta uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.
Ricorda anzitutto che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.
Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni su alcuni emendamenti, segnalando alcuni aspetti di coerenza con la normativa europea e in particolare con la normativa sugli aiuti di Stato, nonché con la necessità del rispetto dei termini temporali previsti per l'attuazione del PNRR. Sui restanti emendamenti propone di esprimere parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2631
Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore Marcucci, ricorda che in sede di Commissione di merito si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni e invita i senatori a far pervenire le eventuali richieste.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2368
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo;
considerato che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'export di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali;
rilevato che il disegno di legge prevede l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2434
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati,
considerato che il provvedimento reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni;
ricordato che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori;
rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2668
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
considerato che il titolo I contiene: misure in materia di energia, intervenendo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti; misure a sostegno della liquidità delle imprese; e misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti;
rilevato che le misure di agevolazione alle imprese sono subordinate al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra cui il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GUUE 2022/C 131 I/01);
segnalato, al riguardo, che l'articolo 16 del decreto-legge, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022, prevede il rispetto del nuovo Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, aggiungendo, tuttavia, al punto 3) di tale articolo, anche il vincolo dei "pertinenti regolamenti de minimis", circostanza che non esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione della più favorevole disciplina del Quadro temporaneo;
considerato che il titolo II del decreto-legge contiene: misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport; misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR; disposizioni in relazione alla crisi ucraina; e disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui norme di recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia;
valutato che le disposizioni del decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;
ricordato che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere non ostativo, con osservazioni, sui seguenti emendamenti:
- 3.0.5, sull'istituzione di una Zona Economica Speciale dello Stretto, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 4.3, sull'apposizione di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei lavoratori marittimi, in coerenza con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399, sul codice frontiere Schengen;
- 4.0.1, sulla continuità territoriale marittima passeggeri e merci da e per la Sardegna, in conformità con il regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo al cabotaggio marittimo;
- 6.8, 6.9, 6.10, che istituiscono un contributo per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, in materia di conseguimento di patenti di guida nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE;
- 7.114, in materia di deroghe alle regole in materia di trasporti su strada in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006;
- 7.122, in materia di uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni, vietato dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007;
- 7.0.2, che assegna un contributo di 20.000 euro per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nei limiti previsti dalla legislazione in tema di aiuti de miminis;
- 7.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34, relativo a agevolazioni riservate alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- x1.1 del Governo, che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal PNRR, prevede l'accelerazione dei giudizi amministrativi, anche obbligando il giudice a motivare sulla compatibilità della eventuale misura cautelare concessa con i termini previsti dal Piano;
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.