Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 15/06/2022
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La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame dell’atto del Governo in titolo, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Ricorda che il suddetto regolamento europeo ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea, e che il regolamento si applica a decorrere dal 22 marzo 2022.
I prodotti che rientrano nel PEPP possono essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficiano di un passaporto europeo in base al quale possono vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri dell’Unione europea.
Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che deve supportare le scelte di investimento, il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro, la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro, nonché la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.
Il citato articolo 20 della legge n. 53 del 2021 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 18 articoli che provvedono conseguentemente a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e ai principi definiti nella legge di delegazione europea.
L’articolo 1 dello schema reca le definizioni di alcuni termini, con riferimento all’applicazione della disciplina in oggetto. Gli articoli da 2 a 7 individuano le autorità competenti in materia, in conformità ai principi e criteri di delega.
L’articolo 8 reca le sanzioni amministrative - pecuniarie e interdittive - per le varie ipotesi di violazioni - da parte di persone fisiche o di altri soggetti - della normativa in esame.
L’articolo 9 richiede che i fornitori di PEPP trasmettano ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento europeo in oggetto, al fine di permettere il confronto dei PEPP con le forme pensionistiche individuali contemplate dalla disciplina generale in materia di previdenza complementare.
L’articolo 10 concerne la disciplina della fase di accumulo dei prodotti PEPP. L’articolo 11 reca il principio di segregazione delle attività e delle passività derivanti dalla fornitura e dalla gestione del PEPP. L’articolo 12 reca le norme per l’attuazione del principio che garantisce al risparmiatore la possibilità di trasferimento della propria posizione da un fornitore di PEPP ad un altro.
L’articolo 13 riguarda la disciplina dell’eventuale fase di decumulo anticipata rispetto alla fase di decumulo relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica. L’articolo 14 disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento di ogni sottoconto italiano di un prodotto PEPP. L’articolo 15 concerne la fase finale di decumulo, relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica.
L’articolo 16 reca un complesso di novelle di coordinamento in materia fiscale, in relazione alle norme di cui al presente schema. L’articolo 17 concerne la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti; l’adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale è obbligatoria per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia. L’articolo 18 reca norme finali di natura finanziaria.
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 12,25.