Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 15/06/2022

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

310ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

STEFANO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.                           

 

 

La seduta inizia alle ore 11,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

 

 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere sul provvedimento in titolo, che provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2019/881, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), e al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La Relatrice ricorda che, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2022, che ha istituito l’Agenzia nazionale per la cibersicurezza, lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), provvede a definire l’organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati della stessa Agenzia, provvede inoltre a conferire il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall’Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali, e a stabilire un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i 15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega di cui all’articolo 4 della citata legge di delegazione europea 2019-2020.

Ritenuto che lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie a consentire la piena attuazione del regolamento (UE) n. 526/2013 sulla cibersicurezza, propone di formulare osservazioni favorevoli.

 

La senatrice GINETTI (IV-PSI) chiede chiarimenti circa le modalità di armonizzazione dei diversi sistemi nazionali di certificazione, con particolare riguardo alla partecipazione di soggetti privati.

 

La relatrice RICCIARDI (M5S) chiarisce che i soggetti privati potranno continuare nella loro attività di certificazione, nell’ambito della nuova regolamentazione dettata in base al regolamento europeo in oggetto.

 

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

 

La Commissione approva.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati 

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022  

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge di delegazione europea 2021. Approvata relazione sul Doc. LXXXVI, n. 5. Approvata relazione sul Doc. LXXXVII, n.5) 

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.

 

Sull’ordine del giorno G/2481/8/14, sottoscritto dal senatore MARCUCCI (PD), la relatrice MASINI (Misto-+Eu-Az) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole. Esso risulta pertanto accolto.

 

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull’emendamento 20.1.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l’emendamento 20.1, che risulta approvato.

 

Sull’emendamento 20.0.4, su cui insiste un parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, in quanto la materia è stata già regolata dal disegno di legge sulla concorrenza 2021, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera.

 

Il senatore FAZZOLARI (FdI) preannuncia il suo voto favorevole, contestando la fondatezza della preclusione per motivi di copertura finanziaria e non ritenendo l’emendamento incompatibile con il disegno di legge sulla concorrenza 2021. Inoltre, ribadisce l’importanza di sollevare la questione di equità rispetto ad altri Paesi europei come Spagna e Portogallo che, pur avendo regimi concessori con caratteristiche simili a quello italiano, non sono oggetto di censura da parte della Commissione europea.

 

La RELATRICE ribadisce la norma contenuta nel provvedimento sulla concorrenza 2021, una disciplina diversa da quella contenuta nelle lettere a), c) e d) dell’emendamento.

 

Posto ai voti, l’emendamento 20.0.4 è respinto.

 

Sull’emendamento 20.0.6, così come sugli emendamenti 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, la RELATRICE propone una bocciatura tecnica per consentire un ulteriore approfondimento in sede di esame presso l’Assemblea, mentre il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario.

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) dichiara la sua intenzione di non ritirare gli emendamenti, sottolineando che questi ripropongono un tema su cui il Governo ha avuto molteplici occasioni e ampi margini di tempo per affrontarlo. Si tratta di un problema, quello dei ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione, che è oggetto di procedura di infrazione e su cui insiste una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia europea, e che costituisce una chiara e grave ingiustizia a danno delle imprese private che forniscono beni e servizi alle istituzioni. Sebbene la normativa nazionale vigente sia pienamente rispondente a quella europea, è pur vero che, a fronte di un obbligo ad adempiere entro un determinato tempo, non è prevista alcuna forma sanzionatoria in caso di inadempimento. Ribadisce, pertanto, la necessità di trovare una soluzione alla questione, delegando il Governo in tal senso, e prevedendo eventualmente una deroga specifica e delimitata, che eventualmente escluda i dubbi del Ministero della giustizia per i servizi di intercettazione telefonica, in sede di elaborazione del decreto legislativo.

 

Il senatore LOREFICE (M5S) condivide l’importanza della problematica in questione, in relazione alla quale evidenzia le difficoltà tecniche di molti enti locali, relative alle procedure interne di bilancio, nel rispettare le tempistiche previste per i pagamenti. Ritiene opportuno, al riguardo, l’adozione di un ordine del giorno che abbia un peso politico forte, sottoscritto da tutti i Gruppi, con cui si impegni il Governo a trovare una soluzione efficace in tempi ragionevoli. In tale contesto, chiede un approfondimento da parte del Governo per identificare con chiarezza i reali problemi che ostacolano l’approdo a un’effettiva soluzione del problema.

 

Il senatore MARCUCCI (PD) si associa alla sottoscrizione di un ordine del giorno, con la firma di tutti i Gruppi politici, ritenendo tale soluzione più soddisfacente rispetto alla bocciatura tecnica.

 

La senatrice GINETTI (IV-PSI) conviene sulla proposta di sottoscrivere un ordine del giorno che impegni il Governo, sottolineando la necessità di tenere conto che talvolta le difficoltà degli enti locali nel rispettare le scadenze di pagamento derivano da fattori esogeni come gli scarsi trasferimenti statali di fondi. Le eventuali sanzioni dovrebbero quindi non essere applicate all’ente pagatore, quando i ritardi non siano imputabili a meri motivi interni.

 

Il senatore CASTALDI (M5S) esprime la sua disponibilità ad appoggiare un ordine del giorno su una questione su cui vi è un consenso generale.

 

Il senatore FAZZOLARI (FdI)  dichiara la sua indisponibilità a sottoscrivere un ordine del giorno che, per quanto politicamente forte, rappresenta un’elusione della volontà del Governo di dare un’effettiva soluzione al problema dei mancati pagamenti della Pubblica amministrazione.

 

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti in esame insiste un parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Propone pertanto di procedere, in Assemblea, alla trasformazione degli emendamenti in un ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi di maggioranza, evenienza che richiede un respingimento tecnico in Commissione.

 

Con distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

 

Sull’emendamento 20.0.11 la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, in quanto la direttiva (UE) 2019/1023 è già oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto legislativo n. 374, sui cui è stato espresso il parere parlamentare il 17 maggio scorso ed è ora in fase di adozione definitiva entro la scadenza della delega.

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), quindi, ritira l’emendamento 20.0.11.

 

L’emendamento 20.0.13, stante il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della 5a Commissione, viene riformulato dalla RELATRICE in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che inserisce nell'allegato la direttiva 2020/2184.

 

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, viene approvato.

 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il conferimento del mandato alla Relatrice a riferire oralmente all’Assemblea in senso favorevole all’approvazione del disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate dalla Commissione, autorizzando altresì la Relatrice ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

 

La Commissione approva.

 

Poste ai voti, la Commissione approva inoltre, con distinte votazioni, le relazioni all’Assemblea presentate dal senatore Lorefice sulla Relazione consuntiva 2021 e dal senatore Simone Bossi sulla Relazione programmatica 2022, relative alla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 5-A e Doc. LXXXVI, n. 5-A).

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sull’atto del Governo in titolo, che reca modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza) al fine di assicurare la piena efficacia al regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il venture capital (fondi EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (fondi EuSEF).

Ricorda, al riguardo, che il regolamento europeo risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell’unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l’offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall’interno che dall’esterno dell’Unione.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

 

La Commissione approva.

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

 

La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame dell’atto del Governo in titolo, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Ricorda che il suddetto regolamento europeo ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea, e che il regolamento si applica a decorrere dal 22 marzo 2022.

I prodotti che rientrano nel PEPP possono essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficiano di un passaporto europeo in base al quale possono vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri dell’Unione europea.

Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che deve supportare le scelte di investimento, il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro, la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro, nonché la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.

Il citato articolo 20 della legge n. 53 del 2021 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 18 articoli che provvedono conseguentemente a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e ai principi definiti nella legge di delegazione europea.

L’articolo 1 dello schema reca le definizioni di alcuni termini, con riferimento all’applicazione della disciplina in oggetto. Gli articoli da 2 a 7 individuano le autorità competenti in materia, in conformità ai principi e criteri di delega.

L’articolo 8 reca le sanzioni amministrative - pecuniarie e interdittive - per le varie ipotesi di violazioni - da parte di persone fisiche o di altri soggetti - della normativa in esame.

L’articolo 9 richiede che i fornitori di PEPP trasmettano ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento europeo in oggetto, al fine di permettere il confronto dei PEPP con le forme pensionistiche individuali contemplate dalla disciplina generale in materia di previdenza complementare.

L’articolo 10 concerne la disciplina della fase di accumulo dei prodotti PEPP. L’articolo 11 reca il principio di segregazione delle attività e delle passività derivanti dalla fornitura e dalla gestione del PEPP. L’articolo 12 reca le norme per l’attuazione del principio che garantisce al risparmiatore la possibilità di trasferimento della propria posizione da un fornitore di PEPP ad un altro.

L’articolo 13 riguarda la disciplina dell’eventuale fase di decumulo anticipata rispetto alla fase di decumulo relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica. L’articolo 14 disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento di ogni sottoconto italiano di un prodotto PEPP. L’articolo 15 concerne la fase finale di decumulo, relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica.

L’articolo 16 reca un complesso di novelle di coordinamento in materia fiscale, in relazione alle norme di cui al presente schema. L’articolo 17 concerne la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti; l’adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale è obbligatoria per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia. L’articolo 18 reca norme finali di natura finanziaria.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 12,25.

 

 

 


 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 388

 

La 14a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza");

ricordato che:

- il regolamento ha istituito un approccio comune europeo relativo alla certificazione della cibersicurezza, in cui sono stabiliti i principali requisiti orizzontali per i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza da sviluppare e che consenta di riconoscere e utilizzare i certificati europei di cibersicurezza e le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti TIC (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni), i servizi TIC o i processi TIC in tutti gli Stati membri;

- il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza risponde al duplice obiettivo di contribuire ad aumentare la fiducia nei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, e di evitare il proliferare di sistemi di certificazione nazionali della cibersicurezza confliggenti o sovrapposti, riducendo così i costi per le imprese ed evitando la scelta della certificazione nazionale più vantaggiosa in base ai diversi livelli di rigore nei vari Stati membri;

considerato che, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2022, che ha istituito l’Agenzia nazionale per la cibersicurezza, lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), provvede a definire l’organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati della stessa Agenzia, provvede inoltre a conferire il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall’Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali, e a stabilire un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i 15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega di cui all’articolo 4 della citata legge di delegazione europea 2019-2020;

valutato che lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie a consentire la piena attuazione del regolamento (UE) n. 526/2013 sulla cibersicurezza,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.


 

 

 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 386

 

La 14a Commissione permanente,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il venture capital (fondi EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (fondi EuSEF);

ricordato che il regolamento europeo risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell’unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l’offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall’interno che dall’esterno dell’Unione;

rilevato che lo schema in titolo reca una serie di modifiche puntuali al decreto legislativo n. 58 del 1998 (cd. testo unico della finanza);

valutato che le disposizioni esaminate non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2481

 

G/2481/8/14 (già em. 20.0.3)

Nannicini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

        premesso che:

            il disegno di legge, a seguito dei lavori presso la Camera dei deputati, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e ad una raccomandazione;

        tenuto conto, in particolare:

            della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01) che ha come obiettivo l'individuazione o l'istituzione di comitati nazionali per la produttività volti ad analizzare gli sviluppi e le politiche nel campo della produttività e della competitività, contribuendo in tal modo a promuovere la titolarità e l'attuazione delle riforme necessarie a livello nazionale, e di conseguenza a promuovere una crescita e una convergenza economica duratura;

        considerato che:

            la raccomandazione suindicata statuisce, in particolare, che:

            1) ogni Stato membro dovrebbe disporre di un comitato per la produttività incaricato di:

            a) sottoporre a diagnosi e analisi gli sviluppi in materia di produttività e competitività nello Stato membro interessato. Nell'analisi si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi alla zona euro e all'Unione e affrontare i fattori di stimolo e di sviluppo a lungo termine della produttività e della competitività, fra cui l'innovazione, e la capacità di attrarre investimenti, imprese e capitale umano, nonché di affrontare i fattori di costo e non di costo che possono incidere a breve termine sui prezzi e sulla qualità di beni e servizi, anche rispetto alla concorrenza internazionale. L'analisi dovrebbe essere basata su indicatori trasparenti e comparabili; e

            b) analizzare in maniera indipendente le sfide politiche nel campo della produttività e della competitività e, se e nella misura in cui sia previsto dai mandati nazionali, valutare gli effetti delle opzioni politiche, rendendo espliciti i compromessi politici;

            2) ciascuno Stato membro dovrebbe individuare un comitato per la produttività che, a sua volta, potrebbe avvalersi o essere costituito da altri organismi esistenti;

            3) i comitati per la competitività dovrebbero esercitare le proprie attività su base continua, rendere le loro analisi accessibili al pubblico, pubblicare una relazione annuale ed essere in contatto con i comitati per la produttività degli Stati membri non appartenenti alla zona euro al fine di scambiare opinioni e migliori prassi e, ove opportuno, elaborare analisi congiunte, anche tenendo conto della dimensione più ampia della zona euro e dell'Unione. La Commissione procederà periodicamente a scambi di opinioni con tutti i comitati per la produttività partecipanti, anche nel corso di missioni di accertamento negli Stati membri, e potrebbe facilitare lo scambio di opinioni tra i comitati per la produttività;

            la relazione della Commissione europea del 27 febbraio 2019, concernente i progressi compiuti in merito all'attuazione della citata raccomandazione, esorta gli Stati membri che non hanno ancora costituito i comitati nazionali per la produttività a completare il processo di nomina il prima possibile;

            a gennaio 2020 numerosi Stati membri dell'Unione europea avevano già istituito i propri comitati nazionali. In particolare, all'interno della zona euro, il comitato è stato istituito da dieci Stati membri: Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia. Tre Stati membri non appartenenti alla zona euro hanno individuato o istituito organismi analoghi: si tratta di Danimarca, Ungheria e Romania. Altri nove Stati membri della zona euro, tra cui l'Italia, hanno confermato la loro intenzione di istituire comitati per la produttività (Austria, Germania, Grecia, Estonia, Spagna, Italia, Lettonia, Malta e Slovacchia). Inoltre, sette Stati membri (Danimarca, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Slovenia) hanno nominato, quali comitati per la produttività, degli organismi già esistenti, ampliandone il mandato per permettere loro di adempiere ai nuovi compiti. Sei Stati membri (Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Ungheria e Lussemburgo), viceversa, hanno creato nuovi organismi che si appoggiano a una struttura già esistente;

        preso atto che:

            per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, è necessario attenersi ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, citata;

            nell'applicazione della suindicata raccomandazione è opportuno (come espressamente previsto dal Consiglio) osservare pienamente l'articolo 152 del TFUE, il quale dispone che "l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale" e rispettare le prassi e le istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale;

            la raccomandazione in oggetto tiene conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il quale, in merito al diritto di negoziazione e di azioni collettive prevede che "i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero" e, pertanto, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive conformemente ai diritti e alle prassi nazionali;

        rilevati:

            i benefici che deriverebbero dall'istituzione di tali comitati nazionali per la produttività i quali dovrebbero contribuire a rafforzare la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale e a migliorare la base di conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione,

        impegna il Governo:

            a costituire, in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 349, del 24 settembre 2016, il Comitato nazionale per la produttività presso l'istituzione statale più confacente, tenuto conto delle materie sulle quali verterà l'incarico che verrà affidato allo stesso, così come definito dal punto II.4 della raccomandazione stessa. A tale Comitato è demandato il compito, nel rispetto delle competenze svolte da organi di indirizzo economico già esistenti e in raccordo con i medesimi, di monitorare gli sviluppi e informare il dibattito nazionale nel settore della produttività e della competitività, anche attraverso l'analisi della crescita in tali settori, rispetto alla concorrenza internazionale, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate.

Art. 20

20.1

La Relatrice

Accolto

Sopprimere l'articolo.

    Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.13 (testo 2)

La Relatrice

Accolto

All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo il punto 8), inserire il seguente:

            «8-bis) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).»