Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 14/06/2022
Azioni disponibili
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e dà conto degli emendamenti ad esso riferiti.
In particolare, durante l’esame presso la Camera è stato precisato che nell’attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali e che l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese (lettera a).
Dovranno essere riviste le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera b).
È stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi europei della parità di trattamento e della non discriminazione tra gli operatori economici e l’obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante (lettera d).
Il criterio sulla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stato integrato con il riferimento al rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente (lettera e).
La semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale (lettera f).
È stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti, riguardante il costo derivante dal rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera g).
È stata introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (lettera h).
È stata introdotta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera i).
È stato previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera l).
In relazione alla stipula dei contratti, è stato precisato che la stessa avvenga anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’ANAC, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura (lettera m).
È stato chiarito che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di tali livelli (lettera q).
Nella disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera v).
Quale strumento di semplificazione, viene prevista l’adozione, oltre che di contratti-tipo, anche di bandi-tipo (lettera aa).
Nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere all’appalto integrato, sono stati introdotti una serie di vincoli. Viene infatti richiesto: il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti; l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta (lettera ee).
È stata prevista l’accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera ii).
È stato anche modificato l’articolo 1, comma 4, che disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame.
La Relatrice rileva, quindi, che la delega al Governo in materia di contratti pubblici, secondo quanto concordato nell’ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma 1.10 del codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l’entrata in vigore dei decreti legislativi. In tal senso, la previsione dell’adozione di uno o più decreti legislativi per l’attuazione della delega in esame entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è coerente con il citato impegno.
Ritiene, quindi, che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall’Italia con le Istituzioni europee e propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte emendative.