Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 14/06/2022
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IN SEDE CONSULTIVA
(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e dà conto degli emendamenti ad esso riferiti.
In particolare, durante l’esame presso la Camera è stato precisato che nell’attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali e che l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese (lettera a).
Dovranno essere riviste le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera b).
È stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi europei della parità di trattamento e della non discriminazione tra gli operatori economici e l’obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante (lettera d).
Il criterio sulla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stato integrato con il riferimento al rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente (lettera e).
La semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale (lettera f).
È stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti, riguardante il costo derivante dal rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera g).
È stata introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (lettera h).
È stata introdotta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera i).
È stato previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera l).
In relazione alla stipula dei contratti, è stato precisato che la stessa avvenga anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’ANAC, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura (lettera m).
È stato chiarito che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di tali livelli (lettera q).
Nella disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera v).
Quale strumento di semplificazione, viene prevista l’adozione, oltre che di contratti-tipo, anche di bandi-tipo (lettera aa).
Nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere all’appalto integrato, sono stati introdotti una serie di vincoli. Viene infatti richiesto: il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti; l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta (lettera ee).
È stata prevista l’accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera ii).
È stato anche modificato l’articolo 1, comma 4, che disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame.
La Relatrice rileva, quindi, che la delega al Governo in materia di contratti pubblici, secondo quanto concordato nell’ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma 1.10 del codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l’entrata in vigore dei decreti legislativi. In tal senso, la previsione dell’adozione di uno o più decreti legislativi per l’attuazione della delega in esame entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è coerente con il citato impegno.
Ritiene, quindi, che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall’Italia con le Istituzioni europee e propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte emendative.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni favorevoli con rilievi sull'atto del Governo n. 384. Osservazioni favorevoli con rilievi sull'atto del Governo n. 385)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.
Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, presenta due schemi di osservazioni favorevoli con rilievi, rispettivamente, sull’atto del Governo n. 384, in materia di dispositivi medici, e sull’atto del Governo n. 385, in materia di dispositivi medico-diagnositici in vitro.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti, gli schemi di osservazioni, pubblicati in allegato al resoconto.
Con distinte votazioni, la Commissione li approva.
(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)
Il presidente STEFANO (PD), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 36 recante ulteriori misure di attuazione del PNRR.
Presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti 6.26, 20.9, 20.0.4, 20.0.6, 24.0.6, 32.0.12 (testo 2) e 39.0.1 (testo 2), e non ostativo sui restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice RICCIARDI (M5S) , relatrice, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/881, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ricorda, in particolare, che il predetto regolamento ha istituito un approccio comune europeo relativo alla certificazione della cibersicurezza, in cui sono stabiliti i principali requisiti orizzontali per i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza da sviluppare e che consenta di riconoscere e utilizzare i certificati europei di cibersicurezza e le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti TIC (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni), i servizi TIC o i processi TIC in tutti gli Stati membri.
Il quadro europeo si basa sui sistemi nazionali e internazionali esistenti, e sui sistemi di riconoscimento reciproco, in particolare il SOG-IS, consentendo una transizione dai sistemi esistenti, funzionanti nel loro ambito, verso sistemi basati sul nuovo quadro europeo di certificazione della cibersicurezza.
Il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza risponde a un duplice obiettivo. In primo luogo quello di contribuire ad aumentare la fiducia nei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che sono stati certificati in base a detti sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. In secondo luogo, quello di evitare il proliferare di sistemi di certificazione nazionali della cibersicurezza confliggenti o sovrapposti, riducendo così i costi per le imprese operanti nel mercato unico digitale e evitando la scelta della certificazione nazionale più vantaggiosa in base ai diversi livelli di rigore nei vari Stati membri.
I primi effetti concreti sull’ordinamento dei singoli Stati membri si avranno con l’adozione dei singoli sistemi europei di certificazione della cibersicurezza relativi a specifici ambiti, che saranno introdotti con atti di esecuzione della Commissione europea. Attualmente sono in corso di elaborazione sistemi di certificazione per i servizi cloud e per le reti 5G, mentre nei prossimi anni si prevede lo sviluppo di sistemi specifici anche per l’IoT (Internet of Things) e per gli IACS (industrual automation and control systems).
Il regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2019, prevede l’applicazione di alcuni articoli solo a decorrere dal 28 giugno 2021. Si tratta degli articoli che richiedono agli Stati membri l’istituzione di una autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, che ha la responsabilità dell’attuazione del sistema europeo di certificazione a livello nazionale e il compito di emissione dei certificati di livello elevato. Inoltre, è richiesto agli Stati membri di stabilire un quadro sanzionatorio per far rispettare il regolamento e i sistemi di certificazione europei.
A tal fine è intervenuto il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha istituito l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale, quale autorità competente ai sensi del regolamento, conferendole il compito di autorità di certificazione della cibersicurezza e destinando ad essa gli introiti delle sanzioni previste.
Con tale intervento si è data attuazione a due dei criteri specifici di delega stabiliti dall’articolo 18 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).
Lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi a definire, per l’autorità nazionale di certificazione, l’organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati. Prevede inoltre un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i 15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega.
Sempre in attuazione dei criteri di delega, lo schema di decreto prevede, infine, il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall’Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali.
Lo schema di decreto legislativo si compine di 15 articoli, suddivisi in 5 capi. Nel capo I, l’articolo 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto, da cui si escludono i settori di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e del diritto penale. L’articolo 2 dispone sul trattamento dei dati personali. L’articolo 3 reca la definizione dei termini utilizzati nel decreto.
Nel capo II, l’articolo 4 ribadisce l’individuazione dell’Agenzia per la cibersicurezza nazionale come autorità competente per la certificazione della cibersicurezza ai sensi del regolamento europeo e ne disciplina l’organizzazione. L’articolo 5 stabilisce il compito di vigilanza nazionale dell’Agenzia, con riferimento ai certificati, ai fornitori e fabbricanti che emettono le dichiarazioni UE di conformità e agli organismi di valutazione della conformità. Si disciplina quindi il potere di revoca dei certificati di livello di base e sostanziale. L’articolo 6 definisce le modalità per il rilascio dei certificati di livello di affidabilità elevato e di livello di base e sostanziale, ribadendo anche che la certificazione della cibersicurezza è volontaria, ma che può essere resa obbligatoria previa consultazione dei portatori di interesse. L’articolo 7 disciplina le modalità di rilascio delle dichiarazioni UE di conformità, da parte di fabbricanti e fornitori di prodotti TIC. L’articolo 8 definisce l’assetto nazionale per l’attività di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità. L’articolo 9 introduce disposizioni che consentano all’Agenzia di realizzare le riforme e gli investimenti nella ricerca e innovazione, e nella formazione e sperimentazione nell’ambito della certificazione della cibersicurezza.
Nel capo II, l’articolo 10 stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. L’articolo 11 individua le modalità di composizione extragiudiziali per i contenziosi sorti in base alle presentazioni di reclami riguardanti l’emissione dei certificati e le dichiarazioni UE di conformità. L’articolo 12 descrive le modalità per i ricorsi giurisdizionali in relazione ai certificati europei di cibersicurezza, individuando il TAR del Lazio per i ricorsi contro l’Agenzia e i TAR locali per i ricorsi contro gli altri organismi di valutazione della conformità.
Nel capo IV, l’articolo 13 disciplina le modalità di gestione degli introiti derivanti dalle attività di vigilanza e certificazione dell’Agenzia, rinviando a un DPCM la determinazione delle relative tariffe. L’articolo 14 dispone ai fini della copertura finanziaria delle spese di funzionamento dell’Agenzia, pari a più di 600 mila euro annui, individuando a tal fine il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
Infine, il capo V contiene l’articolo 15 che prevede che l’Agenzia, mediante proprio provvedimento, da emanare ai sensi del regolamento di organizzazione dell’Agenzia (DPCM n. 223 del 2021), possa dare attuazione ai nuovi sistemi europei di certificazione, adottati dalla Commissione europea, che non siano direttamente applicabili nel quadro vigente.
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 15,35.