Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 14/06/2022

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022

309ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

STEFANO 

                          

 

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

 

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), relatore, svolge una relazione integrativa, sulla proposta di direttiva in titolo, in materia di prestazioni energetiche edilizie, in seguito alle audizioni informali di rappresentanti di Ance, Confedilizia, Casavo, Confindustria, Assoimmobiliare, Consiglio nazionale dei centri commerciali, Federazione Anima, Free2move eSolutions, Green Building Council Italia e CNA, svolte in videoconferenza lo scorso 24 maggio 2022.

Ricorda, in particolare, che la proposta di direttiva è finalizzata ad allineare le prestazioni energetiche nell’edilizia agli obiettivi del Green Deal europeo e a contribuire al conseguimento di un parco immobiliare dell'UE a emissioni zero entro il 2050.

In tale contesto, l’iniziativa è particolarmente importante poiché gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo energetico. La ristrutturazione degli edifici è fondamentale per ridurre il consumo di energia, ridurre le emissioni e abbassare le bollette energetiche. Inoltre, le ristrutturazioni generano occupazione e crescita economica a livello locale.

In particolare, per quanto riguarda gli edifici nuovi, la proposta stabilisce che gli "edifici a emissioni zero" diventino la nuova norma per gli edifici nuovi a partire dal 2030 (2027 per i nuovi edifici pubblici), mentre, fino a tale data, gli edifici nuovi devono essere almeno al livello di "edifici a energia quasi zero", in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare il "Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici", da presentare entro il 30 giugno 2024, in cui si deve prevedere che tutti gli edifici di classe G siano ristrutturati per raggiungere la classe F entro il 2030 (2027 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali) e la classe E entro il 2033 (2030 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali). Tale sistema, che stabilisce l’obbligatorietà solo per le classi con le prestazioni energetiche più basse, assicura che gli sforzi si concentrino sugli edifici con il potenziale più elevato di decarbonizzazione, sulla mitigazione della povertà energetica e sui benefici sociali ed economici estesi.

Viene, inoltre introdotto il sistema del passaporto di ristrutturazione che fornisce una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive, al fine di aiutare i proprietari e investitori a programmare al meglio i tempi e la portata degli interventi, rispetto ai problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti.

La proposta di direttiva è oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento finlandese.

In particolare, il Parlamento finlandese ritiene che a livello dell’UE dovrebbero essere stabiliti solo il quadro generale e gli obiettivi dei piani nazionali di miglioramento edilizio, ma non la ristrutturazione obbligatoria del parco immobiliare negli Stati membri, come invece stabilito all’articolo 9 della proposta, poiché gli Stati membri hanno la migliore conoscenza del potenziale di ristrutturazione del loro parco edilizio e dei benefici energetici e climatici della ristrutturazione. A tale riguardo, il Parlamento finlandese ritiene che ristrutturare gli edifici solo per l’efficienza energetica, senza la necessità di ulteriori riparazioni, generalmente non è conveniente e che andrebbe considerato. Inoltre, andrebbe considerato il ciclo di vita dell’edificio, in quanto la sostituzione anticipata di parti o sistemi intatti in un edificio solo per ragioni di efficienza energetica non necessariamente è rispettosa del clima, poiché le emissioni derivano, tra l’altro, dalla demolizione, dallo smaltimento dei rifiuti e dalla produzione di nuovi rifiuti.

Pur ritenendo condivisibili alcune perplessità espresse dal Parlamento finlandese, in relazione alla necessaria cautela sull’obbligatorietà introdotta dall’UE, in relazione alle realtà territoriali peculiari di ciascuno Stato membro, che rendono importante tenere conto, ai fini della ristrutturazione, anche di altri aspetti e caratteristiche degli edifici stessi nonché dell'importanza di considerare l’intero ciclo di vita dell’edificio, nell’ottica del rispetto degli obiettivi di economia circolare, non si ritiene di condividere la posizione di generale contrarietà del Parlamento finlandese alla proposta, in quanto si ritiene positivo che i requisiti obbligatori stabiliti dalla proposta siano limitati alla sola classe energetica più bassa, suscettibile peraltro di usufruire di adeguati finanziamenti statali. Inoltre, la proposta prevede anche un meccanismo di gradualità, consentendo la ristrutturazione per fasi, mediante il sistema del passaporto di ristrutturazione. Tali margini operativi e di gradualità potranno, poi, consentire anche l’abbinamento degli interventi di ristrutturazione per l’efficienza energetica con interventi relativi ad ulteriori riparazioni dell’edificio. Peraltro, oltre ai benefici per il clima, il quadro comune rafforzato dell’UE per l’efficienza energetica negli edifici potrà anche stimolare l’occupazione e l’innovazione, aumentando i vantaggi del mercato interno per i prodotti da costruzione e gli elettrodomestici e incidendo in maniera positiva sulla competitività dell’ecosistema dell’edilizia e dei settori correlati. La proposta inoltre, dovrà rappresentare un valore aggiunto e non un ulteriore ostacolo al percorso di contrasto all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e di indipendenza energetica dei singoli Stati membri e dell’Unione nel suo complesso.

Infine, come già riferito, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

 

Il senatore LOREFICE (M5S) si sofferma su alcuni aspetti emersi nel corso delle citate audizioni, con riferimento alla necessità di differenziare tra le caratteristiche edilizie idonee a ottemperare agli obiettivi obbligatori di prestazione energetica, a seconda delle differenti zone climatiche dell’Europa, e con riferimento all’incongruità di prevedere un duplice intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche, sugli stessi edifici, a distanza di tre anni l’uno dall’altro.

 

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az) conferma di aver tenuto conto, nel complesso, delle audizioni svolte, ma si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti citati.

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

 

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e dà conto degli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, durante l’esame presso la Camera è stato precisato che nell’attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali e che l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese (lettera a).

Dovranno essere riviste le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera b).

È stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi europei della parità di trattamento e della non discriminazione tra gli operatori economici e l’obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante (lettera d).

Il criterio sulla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stato integrato con il riferimento al rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente (lettera e).

La semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale (lettera f).

È stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti, riguardante il costo derivante dal rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera g).

È stata introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (lettera h).

È stata introdotta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera i).

È stato previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera l).

In relazione alla stipula dei contratti, è stato precisato che la stessa avvenga anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’ANAC, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura (lettera m).

È stato chiarito che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di tali livelli (lettera q).

Nella disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera v).

Quale strumento di semplificazione, viene prevista l’adozione, oltre che di contratti-tipo, anche di bandi-tipo (lettera aa).

Nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere all’appalto integrato, sono stati introdotti una serie di vincoli. Viene infatti richiesto: il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti; l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta (lettera ee).

È stata prevista l’accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera ii).

È stato anche modificato l’articolo 1, comma 4, che disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame.

La Relatrice rileva, quindi, che la delega al Governo in materia di contratti pubblici, secondo quanto concordato nell’ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma 1.10 del codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l’entrata in vigore dei decreti legislativi. In tal senso, la previsione dell’adozione di uno o più decreti legislativi per l’attuazione della delega in esame entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è coerente con il citato impegno.

Ritiene, quindi, che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall’Italia con le Istituzioni europee e propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte emendative.

 

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384) 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni favorevoli con rilievi sull'atto del Governo n. 384. Osservazioni favorevoli con rilievi sull'atto del Governo n. 385) 

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

 

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, presenta due schemi di osservazioni favorevoli con rilievi, rispettivamente, sull’atto del Governo n. 384, in materia di dispositivi medici, e sull’atto del Governo n. 385, in materia di dispositivi medico-diagnositici in vitro.

 

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti, gli schemi di osservazioni, pubblicati in allegato al resoconto.

 

Con distinte votazioni, la Commissione li approva.

 

 

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

 

Il presidente STEFANO (PD), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 36 recante ulteriori misure di attuazione del PNRR.

Presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti 6.26, 20.9, 20.0.4, 20.0.6, 24.0.6, 32.0.12 (testo 2) e 39.0.1 (testo 2), e non ostativo sui restanti emendamenti.

 

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

La senatrice RICCIARDI (M5S) , relatrice, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/881, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Ricorda, in particolare, che il predetto regolamento ha istituito un approccio comune europeo relativo alla certificazione della cibersicurezza, in cui sono stabiliti i principali requisiti orizzontali per i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza da sviluppare e che consenta di riconoscere e utilizzare i certificati europei di cibersicurezza e le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti TIC (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni), i servizi TIC o i processi TIC in tutti gli Stati membri.

Il quadro europeo si basa sui sistemi nazionali e internazionali esistenti, e sui sistemi di riconoscimento reciproco, in particolare il SOG-IS, consentendo una transizione dai sistemi esistenti, funzionanti nel loro ambito, verso sistemi basati sul nuovo quadro europeo di certificazione della cibersicurezza.

Il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza risponde a un duplice obiettivo. In primo luogo quello di contribuire ad aumentare la fiducia nei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che sono stati certificati in base a detti sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. In secondo luogo, quello di evitare il proliferare di sistemi di certificazione nazionali della cibersicurezza confliggenti o sovrapposti, riducendo così i costi per le imprese operanti nel mercato unico digitale e evitando la scelta della certificazione nazionale più vantaggiosa in base ai diversi livelli di rigore nei vari Stati membri.

I primi effetti concreti sull’ordinamento dei singoli Stati membri si avranno con l’adozione dei singoli sistemi europei di certificazione della cibersicurezza relativi a specifici ambiti, che saranno introdotti con atti di esecuzione della Commissione europea. Attualmente sono in corso di elaborazione sistemi di certificazione per i servizi cloud e per le reti 5G, mentre nei prossimi anni si prevede lo sviluppo di sistemi specifici anche per l’IoT (Internet of Things) e per gli IACS (industrual automation and control systems).

Il regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2019, prevede l’applicazione di alcuni articoli solo a decorrere dal 28 giugno 2021. Si tratta degli articoli che richiedono agli Stati membri l’istituzione di una autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, che ha la responsabilità dell’attuazione del sistema europeo di certificazione a livello nazionale e il compito di emissione dei certificati di livello elevato. Inoltre, è richiesto agli Stati membri di stabilire un quadro sanzionatorio per far rispettare il regolamento e i sistemi di certificazione europei.

A tal fine è intervenuto il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha istituito l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale, quale autorità competente ai sensi del regolamento, conferendole il compito di autorità di certificazione della cibersicurezza e destinando ad essa gli introiti delle sanzioni previste.

Con tale intervento si è data attuazione a due dei criteri specifici di delega stabiliti dall’articolo 18 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi a definire, per l’autorità nazionale di certificazione, l’organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati. Prevede inoltre un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i 15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega.

Sempre in attuazione dei criteri di delega, lo schema di decreto prevede, infine, il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall’Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali.

Lo schema di decreto legislativo si compine di 15 articoli, suddivisi in 5 capi. Nel capo I, l’articolo 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto, da cui si escludono i settori di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e del diritto penale. L’articolo 2 dispone sul trattamento dei dati personali. L’articolo 3 reca la definizione dei termini utilizzati nel decreto.

Nel capo II, l’articolo 4 ribadisce l’individuazione dell’Agenzia per la cibersicurezza nazionale come autorità competente per la certificazione della cibersicurezza ai sensi del regolamento europeo e ne disciplina l’organizzazione. L’articolo 5 stabilisce il compito di vigilanza nazionale dell’Agenzia, con riferimento ai certificati, ai fornitori e fabbricanti che emettono le dichiarazioni UE di conformità e agli organismi di valutazione della conformità. Si disciplina quindi il potere di revoca dei certificati di livello di base e sostanziale. L’articolo 6 definisce le modalità per il rilascio dei certificati di livello di affidabilità elevato e di livello di base e sostanziale, ribadendo anche che la certificazione della cibersicurezza è volontaria, ma che può essere resa obbligatoria previa consultazione dei portatori di interesse. L’articolo 7 disciplina le modalità di rilascio delle dichiarazioni UE di conformità, da parte di fabbricanti e fornitori di prodotti TIC. L’articolo 8 definisce l’assetto nazionale per l’attività di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità. L’articolo 9 introduce disposizioni che consentano all’Agenzia di realizzare le riforme e gli investimenti nella ricerca e innovazione, e nella formazione e sperimentazione nell’ambito della certificazione della cibersicurezza.

Nel capo II, l’articolo 10 stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. L’articolo 11 individua le modalità di composizione extragiudiziali per i contenziosi sorti in base alle presentazioni di reclami riguardanti l’emissione dei certificati e le dichiarazioni UE di conformità. L’articolo 12 descrive le modalità per i ricorsi giurisdizionali in relazione ai certificati europei di cibersicurezza, individuando il TAR del Lazio per i ricorsi contro l’Agenzia e i TAR locali per i ricorsi contro gli altri organismi di valutazione della conformità.

Nel capo IV, l’articolo 13 disciplina le modalità di gestione degli introiti derivanti dalle attività di vigilanza e certificazione dell’Agenzia, rinviando a un DPCM la determinazione delle relative tariffe. L’articolo 14 dispone ai fini della copertura finanziaria delle spese di funzionamento dell’Agenzia, pari a più di 600 mila euro annui, individuando a tal fine il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Infine, il capo V contiene l’articolo 15 che prevede che l’Agenzia, mediante proprio provvedimento, da emanare ai sensi del regolamento di organizzazione dell’Agenzia (DPCM n. 223 del 2021), possa dare attuazione ai nuovi sistemi europei di certificazione, adottati dalla Commissione europea, che non siano direttamente applicabili nel quadro vigente.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 


 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti ad esso riferiti;

rilevato che la delega al Governo in materia di contratti pubblici, secondo quanto concordato nell’ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma 1.10, relativa al codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l’entrata in vigore dei decreti legislativi, e che la legge in titolo prevede l’adozione di uno o più decreti legislativi per l’attuazione della delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

valutato quindi che il provvedimento in titolo è coerente con gli impegni assunti dall'Italia con le Istituzioni europee,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte emendative.


 

 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in titolo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- in riferimento all’articolo 7, si rileva che il comma 2 fa riferimento ai dati di cui al comma 3 e che il richiamo dovrebbe invece concernere i dati di cui al comma 1;

- in riferimento all’articolo 10, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo.

Si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al suddetto comma 45 richiama, per gli operatori sanitari, solo l’obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo;

- in riferimento all’articolo 22, e riguardo all’emanazione del decreto relativo al programma di valutazione HTA, si valuti l’opportunità di far riferimento, nel comma 2, al Ministro della salute, anziché al "Ministero";

- in riferimento all’articolo 27, si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni previste dovrà essere integrata mediante l’adozione di successivi provvedimenti. Si valuti l’opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

- in riferimento all’articolo 29, si ricorda che la disciplina di delega ha previsto il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto delle norme ivi richiamate. Si valuti l’opportunità di chiarire il rapporto tra il decreto ministeriale previsto dall’articolo 29 e le norme richiamate dal medesimo articolo, le quali già prevedono una procedura di definizione dei tetti;

- in riferimento ai commi 1 e 3 dell’articolo 31 e al comma 10 dell’articolo 32, si valuti se sussista l’esigenza di far riferimento alle date del 26 maggio 2025 e del 26 maggio 2024, anziché a quelle del 27 maggio 2025 e del 27 maggio 2024, tenuto conto dei termini posti dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni. Riguardo al riferimento, posto dal comma 4 dell’articolo 31, alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell’avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l’opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera d), dell’articolo 123 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.


 

 

 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 385

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in titolo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- in riferimento all’articolo 13, l’obbligo di comunicazione da parte degli operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest’ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo.

Si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al suddetto comma 37 richiama, per gli operatori sanitari, solo l’obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo; si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo;

- gli articoli 18, 24 e 25 recano norme identiche a quelle poste dagli articoli 22, 28 e 29 dell’atto del Governo n. 384. Considerato che le suddette norme di entrambi gli schemi di decreto fanno letteralmente riferimento alla generalità dei dispositivi medici, si valuti l’opportunità di evitare una duplicità di fonti normative;

- in riferimento all’articolo 27, si rileva che il comma 21 reca una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, in violazione del limite massimo di 150.000 euro indicato come criterio generale di delega dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;

- sempre in riferimento all’articolo 27, si ricorda che, nello schema di decreto in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto di sanzione dovrà essere integrata mediante l’adozione di successivi provvedimenti; si valuti, al riguardo, l’opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

- in riferimento all’articolo 29, comma 3, e alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell’avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l’opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera f), dell’articolo 113 del regolamento (UE) 2017/746, e successive modificazioni.

 


 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

esprime, per quanto di competenza:

parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti:

- 6.26, sulla proroga annuale della durata dei contratti a tempo determinato, osservando che, in coerenza con le regole europee di cui all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e alla giurisprudenza ad esso relativa, andrebbero indicate le "ragioni obiettive" che giustificano il rinnovo o la proroga dei contratti o rapporti a tempo determinato;

- 20.9, che istituisce un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro. La misura deve rispettare i limiti e le condizioni previsti dal quadro temporaneo europeo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19;

- 20.0.4 e 20.0.6, in materia di detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori impegnati in lavori finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, che sono da intendere nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

- 24.0.6, che prevede un contributo in favore di impianti sportivi e piscine nei confronti degli enti che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel rispetto dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, sugli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;

- 32.0.12 (testo 2), che dispone in merito all’attuazione della misura Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" e degli obiettivi indicati nella Missione M1C1, subordinando l’efficacia dell’articolo all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;

- 39.0.1 (testo 2), che dispone in merito all’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e che reca una delega per l’affidamento di tali concessioni, in senso parzialmente sovrapponibile all’emendamento approvato nell’ambito dell’esame dell’A.S. 2469;

parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.