Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 307 del 25/05/2022
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Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo n. 386, recante norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il venture capital (fondi EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (fondi EuSEF).
Il regolamento risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell’unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l’offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall’interno che dall’esterno dell’Unione.
L’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto modifica l’articolo 4-quinquies del TUF (testo unico della finanza). In particolare, alla lettera a) si prevede il dovere di collaborazione tra Banca d’Italia e la Consob, già identificate quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.
La lettera b) prevede, invece, la sostituzione del comma 2 dell’articolo 4-quinquies del TUF, per consentire ai gestori di fondi d’investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD, di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.
La lettera c) introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-sexies nell’articolo 4-quinquies del TUF, i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d’Italia e alla Consob.
La lettera d) modifica il comma 3 dell’articolo 4-quinquies del TUF identificando la Banca d’Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d’origine.
Con le lettere d) ed e) vengono modificati i commi 3 e 4 dell’articolo 4-quinquies del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell’ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco degli Stati membri.
Specularmente, la lettera g) identifica la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco degli Stati membri d’origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.
La lettera f) inserisce il nuovo comma 4-bis nell’articolo 4-quinquies del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all’ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dalla disciplina europea. La lettera f) inserisce anche il nuovo comma 4-ter dell’articolo 4-quinquies del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d’Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione legati alle misure intraprese dalle autorità in seguito a violazioni della disciplina in esame.
Il comma 2 dell’articolo 1 contiene le modifiche all’articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.
Infine, l’articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.