Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 307 del 25/05/2022

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo n. 383, rinviando, preliminarmente, alle considerazioni iniziali già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi a illustrare i contenuti dello schema n. 383, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), n), o), p) e q) dell’articolo 14 della stessa legge, per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, al fine di applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali. Si ricorda, infatti, che il regolamento si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all’uomo.

Lo schema di decreto detta quindi disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

L’articolato del provvedimento si compone di 18 articoli. L’articolo 1 stabilisce l’ambito di applicazione e le definizioni. L’articolo 2 individua le autorità competenti.

L’articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici, le specie di animali da compagnia che saranno individuati con decreto da adottarsi entro 30 giorni e altre deroghe. L’articolo 4 stabilisce il divieto di detenere animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e la biodiversità, stabilendo alcune deroghe. L’articolo 5 prevede che qualora il citato decreto non sia adottato entro 30 giorni, le specie di animali da compagnia non saranno sottoposte ad alcun divieto di cui all’articolo 3.

Secondo l’articolo 6, i detentori di animali esotici non inclusi nell’elenco previsto dall’articolo 5 possono detenerli fino al termine della vita naturale, evitando la loro riproduzione e di rilasciarli nell’ambiente. Secondo l’articolo 7, i detentori di scorte commerciali dei medesimi animali non inclusi nell’elenco possono commercializzarli entro un anno.

L’articolo 8 rinvia a un decreto da adottare entro 180 giorni per stabilire le caratteristiche degli stabilimenti che detengono animali. L’articolo 9 dispone ai fini della formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. L’articolo 10 dispone obblighi di vigilanza sanitaria in capo ai soggetti che detengono o commerciano le specie in questione. L’articolo 11 stabilisce l’obbligo di indicare l’identificativo dell’animale negli annunci di vendita di animali e l’obbligo di certificazione medico veterinaria. 

L’articolo 12 disciplina la procedura per le associazioni con stabilimenti registrati nella Banca dati nazionale, di essere individuate ai fini dell’affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca. L’articolo 13 individua i centri presso i quali gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi. Gli articoli 14 e 15 prevedono le disposizioni sanzionatorie. L’articolo 16 le abrogazioni espresse. L’articolo 17 le disposizioni finali e l’articolo 18 la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.