Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 307 del 25/05/2022
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)
(Osservazioni alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio)
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo n. 381, evidenziando preliminarmente che, in attuazione della delega per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell’articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo, che dispongono, per ogni ambito, la revisione e, ove necessario, l’abrogazione delle disposizioni normative vigenti.
Si tratta: dello schema n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; dello schema n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; e dello schema n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali.
Resta, invece, non esercitata la delega legislativa per la parte relativa ai criteri di cui alle lettere c) e d) del citato articolo 14, relative alla salvaguardia delle popolazioni di ciprinidi nelle acque interne nazionali, e alla lettera m), sull’incentivazione delle buone prassi di allevamento non intensivo, che, come riferisce il Governo nella relazione illustrativa agli schemi, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che nulla dispone al riguardo.
Il Relatore ricorda, quindi, che il regolamento (UE) 2016/429 fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per l’intero settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa, frammentata in numerosi atti normativi succedutisi nel tempo (quasi 50 direttive oltre a decisioni e regolamenti).
Oltre a tale opera di semplificazione, il regolamento ha anche modificato radicalmente l’approccio al settore della sanità animale, alla luce della strategia dell’Unione europea in materia di sanità animale 2007-2013, dal titolo "Prevenire è meglio che curare", e all’orientamento definito "One Health", secondo cui si riconosce uno stretto legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli animali e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.
L’elemento di novità principale apportato dal regolamento è quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale, ma di individuare una normativa generale per gruppi di malattie categorizzate, cosiddette "malattie elencate", differenziate in ordine decrescente di pericolosità. Il regolamento disciplina la classificazione delle malattie e l’attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l’identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall’Unione.
Il Relatore passa quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), g), h), i) e p) dell’articolo 14 della stessa legge, per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).
Il provvedimento si avvale, inoltre, della facoltà per gli Stati membri, prevista dall’articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, di prevedere nei propri territori misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l’approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri.
Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625.
Lo schema di decreto stabilisce, quindi, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l’identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d’interesse.
L’articolato del provvedimento si compone di 25 articoli. L’articolo 1 esplicita l’oggetto e le finalità. L’articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L’articolo 3 individua le autorità competenti e l’autorità veterinaria centrale. L’articolo 4 contiene l’elenco dei soggetti competenti e responsabili del funzionamento del sistema I&R.
Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le procedure di registrazione e di riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti. L’articolo 7 istituisce e regolamenta il Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti. L’articolo 8 stabilisce gli obblighi, per l’operatore degli stabilimenti e i trasportatori, di conservazione della documentazione prevista. L’articolo 9 dispone l’obbligo di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi ad essi riferiti.
L’articolo 10 dispone ai fini della tracciabilità di animali oggetto di scambi e di importazione. Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito ai mezzi di identificazione di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi. L’articolo 13 stabilisce i compiti dei responsabili dei macelli.
Gli articoli 14 e 15 dispongono sui controlli veterinari da parte delle ASL e le azioni in caso di non conformità. L’articolo 16 regolamenta l’identificazione degli animali da compagnia. Gli articoli da 17 a 21 stabiliscono la disciplina sanzionatoria. L’articolo 22 stabilisce le norme di abrogazioni di disposizioni contenute in 12 atti normativi interni.
L’articolo 23 reca le disposizioni transitorie e finali. L’articolo 24 stabilisce ai fini della formazione degli operatori sulla nuova normativa. L’articolo 25, la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.