Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 307 del 25/05/2022

(1921) RIPAMONTI e altri.  -  Disciplina della professione di guida turistica  

(2087) CROATTI.  -  Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

 

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce l’esame del testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato dalla 10a Commissione il 24 marzo scorso.

Ricorda che sui due disegni di legge, la 14a Commissione si era già espressa, il 6 luglio 2021, con un parere non ostativo con osservazioni, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.

In particolare, in materia di guide turistiche, la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità europea della legislazione nazionale, nella misura in cui questa prevedeva la validità dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale procedura di infrazione fu sanata e quindi archiviata grazie all’adozione dell’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in cui si è stabilito che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull’intero territorio nazionale e prevedendo l’applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

Il testo unificato in esame, si pone in linea con tale disposizione, prevedendo all’articolo 6 che "l’idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale".

Inoltre, l’articolo 4, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l’accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative.

Ai fini del secondo caso, ovvero dell’esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, lo stesso articolo 4 del testo unificato rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa.

L’articolo 5 istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative a chi ha superato l’esame di idoneità di cui all’articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell’UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale.

In base all’articolo 6, l’esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l’estensione della disposizione di cui all’articolo 3, che prevede l’attribuzione del titolo di guida turistica, necessario per l’esercizio della professione, solo previo superamento dell’esame di idoneità, al fine di prevedere l’acquisizione del titolo anche per chi accede alla professione mediante riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro o in Stato terzo.

Tale estensione si rende necessaria anche ai fini dell’articolo 2, che stabilisce che è definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell’articolo 3, il titolo idoneo.

I restanti articoli da 7 a 14 non presentano profili di particolare attenzione ai fini della compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. In particolare, l’articolo 7 disciplina i corsi regionali di formazione, della durata di 650 ore, che consentono alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell’Elenco nazionale di specializzazione tematica o territoriale. L’articolo 8 prevede l’individuazione, con decreto, di un codice ATECO per la professione di guida turistica. L’articolo 9 stabilisce il diritto all’ingresso gratuito delle guide turistiche nei luoghi in cui esercitano la professione. L’articolo 10 prevede che i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L’articolo 11 vieta a chi non sia in possesso del titolo di guida turistica di identificarsi come guida turistica. L’articolo 12 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie, l’articolo 13 la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 14 l’entrata in vigore.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.