Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 307 del 25/05/2022

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che il provvedimento, composto di 50 articoli, reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1) in scadenza al 30 giugno 2022, secondo il calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull’approvazione del Piano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all’articolo 6, in materia di mobilità orizzontale, che prevede al comma 7 che, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa di riferimento, si segnala l’opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione con l’ordinamento europeo e in particolare con l’articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori nell’UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia che consente la deroga a tale libertà solo in caso di impieghi nella pubblica amministrazione aventi funzioni prevalentemente iure imperii e non prevalentemente di carattere amministrativo-gestionale;

in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l’attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell’amministrazione e del Ministero dell’interno, autorizzano all’assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, valutino le Commissioni di merito l’opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto in attuazione della normativa europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso.