Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 307 del 25/05/2022

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022

307ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

STEFANO 

                       

 

 

La seduta inizia alle ore 13,35.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati 

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022  

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2481, congiunzione con l’esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5, e rinvio) 

 

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2481, sospeso nella seduta del 18 maggio.

 

Il PRESIDENTE comunica che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ha ritirato gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Comunica altresì che il Governo ha presentato le due relazioni, consuntiva 2021 e programmatica 2022, sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che sono state assegnate alla 14ª Commissione e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Propone quindi che le relazioni siano esaminate congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea 2021 (AS 2481), ai sensi dell’articolo 144-bis del Regolamento.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1921) RIPAMONTI e altri.  -  Disciplina della professione di guida turistica  

(2087) CROATTI.  -  Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

 

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce l’esame del testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato dalla 10a Commissione il 24 marzo scorso.

Ricorda che sui due disegni di legge, la 14a Commissione si era già espressa, il 6 luglio 2021, con un parere non ostativo con osservazioni, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.

In particolare, in materia di guide turistiche, la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità europea della legislazione nazionale, nella misura in cui questa prevedeva la validità dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale procedura di infrazione fu sanata e quindi archiviata grazie all’adozione dell’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in cui si è stabilito che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull’intero territorio nazionale e prevedendo l’applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

Il testo unificato in esame, si pone in linea con tale disposizione, prevedendo all’articolo 6 che "l’idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale".

Inoltre, l’articolo 4, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l’accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative.

Ai fini del secondo caso, ovvero dell’esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, lo stesso articolo 4 del testo unificato rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa.

L’articolo 5 istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative a chi ha superato l’esame di idoneità di cui all’articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell’UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale.

In base all’articolo 6, l’esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l’estensione della disposizione di cui all’articolo 3, che prevede l’attribuzione del titolo di guida turistica, necessario per l’esercizio della professione, solo previo superamento dell’esame di idoneità, al fine di prevedere l’acquisizione del titolo anche per chi accede alla professione mediante riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro o in Stato terzo.

Tale estensione si rende necessaria anche ai fini dell’articolo 2, che stabilisce che è definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell’articolo 3, il titolo idoneo.

I restanti articoli da 7 a 14 non presentano profili di particolare attenzione ai fini della compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. In particolare, l’articolo 7 disciplina i corsi regionali di formazione, della durata di 650 ore, che consentono alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell’Elenco nazionale di specializzazione tematica o territoriale. L’articolo 8 prevede l’individuazione, con decreto, di un codice ATECO per la professione di guida turistica. L’articolo 9 stabilisce il diritto all’ingresso gratuito delle guide turistiche nei luoghi in cui esercitano la professione. L’articolo 10 prevede che i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L’articolo 11 vieta a chi non sia in possesso del titolo di guida turistica di identificarsi come guida turistica. L’articolo 12 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie, l’articolo 13 la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 14 l’entrata in vigore.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384) 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, introduce l’esame dei due schemi di decreto legislativo in titolo, che sono stati predisposti in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). La delega concerne l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (regolamento (UE) 2017/745 e regolamento (UE) 2017/746)

Lo schema di decreto n. 384 concerne l’adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, mentre lo schema di decreto n. 385 riguarda i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Avendo la Commissione di merito congiunto l’esame dei due atti del Governo si è deciso di procedere in tal modo anche in questa sede.

Lo schema di decreto legislativo n. 384, come accennato, concerne l’adeguamento alla disciplina, relativa alla generalità dei dispositivi medici, posta dal regolamento (UE) 2017/745. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativo ai dispositivi medici in generale, sia del decreto legislativo n. 597 del 1992, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi.

L’articolo 1 dello schema indica l’oggetto del medesimo provvedimento, mentre l’articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo", operato in considerazione dell’esigenza di prevenire incertezze interpretative.

L’articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L’articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all’utilizzatore finale.

L’articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l’obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell’elenco dei suddetti dispositivi.

L’articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese - da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie - ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto.

L’articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l’immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l’obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute.

L’articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell’immissione sul mercato di un dispositivo medico - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l’articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore (non rientrante nelle suddette categorie tenute all’obbligo di registrazione a livello europeo) operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l’esclusione per i soggetti che distribuiscano soltanto dispositivi su misura.

L’articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l’identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

L’articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici.

L’articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L’articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità.

L’articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute.

L’articolo 20 disciplina l’obbligo di motivazione e la possibilità - fatti salvi alcuni casi di urgenza - di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.

L’articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme - dell’Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.

L’articolo 22 prevede l’adozione con decreto ministeriale - secondo la procedura di emanazione definita al comma 2 - del programma nazionale di valutazione HTA (Health Technology Assessment) dei dispositivi medici.

Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici.

L’articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L’articolo 27 reca l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 28 - in attuazione di uno specifico principio di delega - istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l’introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato - al netto dell’imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L’articolo 29 prevede l’individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici.

L’articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L’articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

L’articolo 33 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il Relatore passa all’illustrazione dell’articolato dello schema di decreto legislativo n. 385, che, come accennato, concerne l’adeguamento alla disciplina sui dispositivi medico-diagnostici in vitro posta dal regolamento (UE) 2017/746. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo n. 332 del 2000.

L’articolo 1 dello schema indica l’oggetto del medesimo provvedimento, mentre l’articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo".

L’articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio ed i requisiti generali di sicurezza e prestazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L’articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medico-diagnostici in vitro non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico-diagnostico in vitro siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all’utilizzatore finale.

L’articolo 7 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L’articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell’immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagnostico in vitro - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l’articolo 11 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore di dispositivi medico-diagnostici in vitro (non rientrante nelle suddette categorie tenute all’obbligo di registrazione a livello europeo) operante sul territorio italiano.

L’articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l’identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico in vitro ricevuto.

L’articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l’immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

L’articolo 14 riguarda gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

L’articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.

L’articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, mentre l’articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità.

L’articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull’Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all’articolo 22 dello schema di decreto n. 384.

Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici in vitro.

L’articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L’articolo 23 disciplina l’obbligo di motivazione e la possibilità di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.

Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa pubblica identiche a quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello schema di decreto n. 384.

L’articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme - dell’Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.

L’articolo 27 reca l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 28 prevede la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L’articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746.

L’articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

 

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Osservazioni alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio)

 

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo n. 381, evidenziando preliminarmente che, in attuazione della delega per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell’articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo, che dispongono, per ogni ambito, la revisione e, ove necessario, l’abrogazione delle disposizioni normative vigenti.

Si tratta: dello schema n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; dello schema n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; e dello schema n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali.

Resta, invece, non esercitata la delega legislativa per la parte relativa ai criteri di cui alle lettere c) e d) del citato articolo 14, relative alla salvaguardia delle popolazioni di ciprinidi nelle acque interne nazionali, e alla lettera m), sull’incentivazione delle buone prassi di allevamento non intensivo, che, come riferisce il Governo nella relazione illustrativa agli schemi, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che nulla dispone al riguardo.

Il Relatore ricorda, quindi, che il regolamento (UE) 2016/429 fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per l’intero settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa, frammentata in numerosi atti normativi succedutisi nel tempo (quasi 50 direttive oltre a decisioni e regolamenti).

Oltre a tale opera di semplificazione, il regolamento ha anche modificato radicalmente l’approccio al settore della sanità animale, alla luce della strategia dell’Unione europea in materia di sanità animale 2007-2013, dal titolo "Prevenire è meglio che curare", e all’orientamento definito "One Health", secondo cui si riconosce uno stretto legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli animali e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

L’elemento di novità principale apportato dal regolamento è quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale, ma di individuare una normativa generale per gruppi di malattie categorizzate, cosiddette "malattie elencate", differenziate in ordine decrescente di pericolosità. Il regolamento disciplina la classificazione delle malattie e l’attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l’identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall’Unione.

Il Relatore passa quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), g), h), i) e p) dell’articolo 14 della stessa legge, per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).

Il provvedimento si avvale, inoltre, della facoltà per gli Stati membri, prevista dall’articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, di prevedere nei propri territori misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l’approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625.

Lo schema di decreto stabilisce, quindi, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l’identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d’interesse.

L’articolato del provvedimento si compone di 25 articoli. L’articolo 1 esplicita l’oggetto e le finalità. L’articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L’articolo 3 individua le autorità competenti e l’autorità veterinaria centrale. L’articolo 4 contiene l’elenco dei soggetti competenti e responsabili del funzionamento del sistema I&R.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le procedure di registrazione e di riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti. L’articolo 7 istituisce e regolamenta il Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti. L’articolo 8 stabilisce gli obblighi, per l’operatore degli stabilimenti e i trasportatori, di conservazione della documentazione prevista. L’articolo 9 dispone l’obbligo di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi ad essi riferiti.

L’articolo 10 dispone ai fini della tracciabilità di animali oggetto di scambi e di importazione. Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito ai mezzi di identificazione di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi. L’articolo 13 stabilisce i compiti dei responsabili dei macelli.

Gli articoli 14 e 15 dispongono sui controlli veterinari da parte delle ASL e le azioni in caso di non conformità. L’articolo 16 regolamenta l’identificazione degli animali da compagnia. Gli articoli da 17 a 21 stabiliscono la disciplina sanzionatoria. L’articolo 22 stabilisce le norme di abrogazioni di disposizioni contenute in 12 atti normativi interni.

L’articolo 23 reca le disposizioni transitorie e finali. L’articolo 24 stabilisce ai fini della formazione degli operatori sulla nuova normativa. L’articolo 25, la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo n. 382, rinviando, anzitutto, alle considerazioni preliminari già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi direttamente a illustrare i contenuti dello schema n. 382, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) dell’articolo 14 della stessa legge, per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini.

Con lo schema in esame si provvede, in particolare, a ridefinire il quadro normativo nazionale che aveva replicato, nell’ordinamento nazionale, la frammentarietà stratificata della normativa europea, con una serie di atti di attuazione di direttive europee e con l’emanazione di ulteriori norme di adeguamento, risultando in un quadro non sistematico.

Lo schema di decreto prevede l’abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l’introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l’applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell’ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l’organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625, per l’individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie.

L’articolato del provvedimento si compone di 34 articoli e di 4 allegati. L’articolo 1 esplicita le finalità e l’ambito di applicazione. L’articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L’articolo 3 individua il Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale. L’articolo 4 stabilisce l’organizzazione delle autorità competenti (Ministero della salute e regioni) e degli enti di cui queste si avvalgono. L’articolo 5 modifica la disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali. L’articolo 6 disciplina il sistema di notifica e comunicazione delle malattie all’autorità competente. L’articolo 7 individua il Ministero della salute per le notifiche alla Commissione europea e agli Stati membri.

L’articolo 8 prevede i compiti attribuibili a veterinari non ufficiali. L’articolo 9 individua i laboratori di sanità animale. L’articolo 10 demanda a un decreto ministeriale per la definizione degli obblighi degli operatori in materia di biosicurezza. L’articolo 11 stabilisce gli obblighi degli operatori in materia di sorveglianza, da inserire nel sistema informativo "ClassyFarm.it". L’articolo 12 stabilisce gli obblighi dell’autorità competente, in materia di sorveglianza.

L’articolo 13 stabilisce l’elaborazione di programmi nazionali di eradicazione, da sottoporre alla Commissione europea per l’approvazione. L’articolo 14 istituisce il sistema informativo veterinario "Vetinfo.it", con il compito di garantire il flusso informativo verso l’Unione europea. Gli articoli 15 e 16 disciplinano lo status di "indenne da malattia". L’articolo 17 disciplina l’adozione dei Piani di emergenza.

Gli articoli 18, 19 e 20 stabiliscono le misure di controllo delle malattie, in caso di sospetto di malattie di categoria A, B e C, mentre gli articoli 21 e 22 stabiliscono le modalità di concessione di talune deroghe.

Gli articoli da 23 a 30 stabiliscono la disciplina sanzionatoria e l’articolo 31 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle ASL la competenza di controllo ufficiale e di irrogazione delle sanzioni.

L’articolo 32 stabilisce le norme di abrogazione e modificazione della normativa vigente. L’articolo 33 stabilisce la norma transitoria relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, a cui non si applicherà la nuova normativa fino al 21 aprile 2026. L’articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

 

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo n. 383, rinviando, preliminarmente, alle considerazioni iniziali già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi a illustrare i contenuti dello schema n. 383, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), n), o), p) e q) dell’articolo 14 della stessa legge, per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, al fine di applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali. Si ricorda, infatti, che il regolamento si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all’uomo.

Lo schema di decreto detta quindi disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

L’articolato del provvedimento si compone di 18 articoli. L’articolo 1 stabilisce l’ambito di applicazione e le definizioni. L’articolo 2 individua le autorità competenti.

L’articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici, le specie di animali da compagnia che saranno individuati con decreto da adottarsi entro 30 giorni e altre deroghe. L’articolo 4 stabilisce il divieto di detenere animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e la biodiversità, stabilendo alcune deroghe. L’articolo 5 prevede che qualora il citato decreto non sia adottato entro 30 giorni, le specie di animali da compagnia non saranno sottoposte ad alcun divieto di cui all’articolo 3.

Secondo l’articolo 6, i detentori di animali esotici non inclusi nell’elenco previsto dall’articolo 5 possono detenerli fino al termine della vita naturale, evitando la loro riproduzione e di rilasciarli nell’ambiente. Secondo l’articolo 7, i detentori di scorte commerciali dei medesimi animali non inclusi nell’elenco possono commercializzarli entro un anno.

L’articolo 8 rinvia a un decreto da adottare entro 180 giorni per stabilire le caratteristiche degli stabilimenti che detengono animali. L’articolo 9 dispone ai fini della formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. L’articolo 10 dispone obblighi di vigilanza sanitaria in capo ai soggetti che detengono o commerciano le specie in questione. L’articolo 11 stabilisce l’obbligo di indicare l’identificativo dell’animale negli annunci di vendita di animali e l’obbligo di certificazione medico veterinaria. 

L’articolo 12 disciplina la procedura per le associazioni con stabilimenti registrati nella Banca dati nazionale, di essere individuate ai fini dell’affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca. L’articolo 13 individua i centri presso i quali gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi. Gli articoli 14 e 15 prevedono le disposizioni sanzionatorie. L’articolo 16 le abrogazioni espresse. L’articolo 17 le disposizioni finali e l’articolo 18 la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo n. 386, recante norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il venture capital (fondi EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (fondi EuSEF).

Il regolamento risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell’unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l’offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall’interno che dall’esterno dell’Unione.

L’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto modifica l’articolo 4-quinquies del TUF (testo unico della finanza). In particolare, alla lettera a) si prevede il dovere di collaborazione tra Banca d’Italia e la Consob, già identificate quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.

La lettera b) prevede, invece, la sostituzione del comma 2 dell’articolo 4-quinquies del TUF, per consentire ai gestori di fondi d’investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD, di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.

La lettera c) introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-sexies nell’articolo 4-quinquies del TUF, i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d’Italia e alla Consob.

La lettera d) modifica il comma 3 dell’articolo 4-quinquies del TUF identificando la Banca d’Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d’origine.

Con le lettere d) ed e) vengono modificati i commi 3 e 4 dell’articolo 4-quinquies del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell’ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco degli Stati membri.

Specularmente, la lettera g) identifica la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco degli Stati membri d’origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.

La lettera f) inserisce il nuovo comma 4-bis nell’articolo 4-quinquies del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all’ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dalla disciplina europea. La lettera f) inserisce anche il nuovo comma 4-ter dell’articolo 4-quinquies del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d’Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione legati alle misure intraprese dalle autorità in seguito a violazioni della disciplina in esame.

Il comma 2 dell’articolo 1 contiene le modifiche all’articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.

Infine, l’articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

 

Il presidente STEFANO (PD), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sul provvedimento, composto di 50 articoli, finalizzati alla semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del PNRR, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando, tuttavia, le Commissioni di merito a valutare l’opportunità di estendere il conferimento di incarichi dirigenziali, previsto dall’articolo 6 al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, anche a funzionari di organizzazioni dell’Unione europea che non siano necessariamente di cittadinanza italiana, al fine di rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e la libertà di circolazione di cui all’articolo 45 del TFUE, come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Propone inoltre di invitare le Commissioni di merito a valutare l’opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto, per i contratti a tempo determinato, dalla normativa nazionale in attuazione di quella europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso, in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l’attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell’amministrazione e del Ministero dell’interno, autorizzano all’assunzione di personale.

 

La senatrice GIANNUZZI (CAL-Alt-PC-IdV) preannuncia il suo voto contrario, in quanto scorge nelle misure previste dal decreto in conversione un ritorno alle vecchie politiche italiane, che i Governi precedenti a quello attuale avevano cercato di interrompere.

Si riferisce, in particolare, alle misure di inutile rafforzamento di enti e uffici burocratici, di utilizzo della tecnica sostitutiva e non additiva delle risorse europee, in questo caso del PNRR, del rafforzamento della polarizzazione sociale tra ricchi e potenti rispetto ai poveri e deboli, di accentramento del potere nelle mani del Governo, che peraltro è restio a confrontarsi con il Parlamento.

Conviene sulle due osservazioni proposte, che vanno a evidenziare l’incongruità, rispetto all’ordinamento europeo, della misura volta a favorire l’afflusso di competenze di sola cittadinanza italiana e della previsione di assunzioni a tempo determinato in deroga al limite dei 36 mesi, pur non ritenendole sufficienti. In particolare, sulle assunzioni a tempo determinato oltre i 36 mesi, fa notare che, vista la durata decennale dei progetti, tale iniziativa tenderà a creare un quadro già visto, con bacini di precariato di lungo corso in seno alla pubblica amministrazione, ai quali sarà in seguito necessario porre rimedio, integrando tali risorse con modalità non ordinarie. Situazione non nuova, che si credeva di aver definitivamente superato, in occasione della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In questo tipo di iniziative in particolare, la Senatrice rileva modalità di gestione politica delle risorse uguali al passato.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  

 

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 14ª Commissione nella giornata del 24 maggio u.s., nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 802, in materia di prestazione energetica nell’edilizia, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

 

La Commissione prende atto.

 

 

SUL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI VALORI AL CENTRO DEL SENTIMENTO DI APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

 

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza francese della COSAC ha depositato la bozza di documento conclusivo relativo al Gruppo di lavoro sul ruolo dei valori al centro del sentimento di appartenenza all’Unione europea.

Il documento contiene una serie di proposte che sono emerse nel corso dei lavori del Gruppo e che sono state suddivise in alcune grandi macroaree: la promozione di una migliore comprensione dei concetti di "valori europei" e "Stato di diritto" e la loro articolazione con l’identità costituzionale degli Stati; assicurare un migliore monitoraggio del rispetto dei valori europei e dello Stato di diritto; il coinvolgimento della COSAC nel monitoraggio dell’implementazione dei valori e delle regole dello Stato di diritto.

È un documento che racchiude in sé proposte che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità europea e che sono senz’altro da condividere e portare avanti.

Il Presidente illustra, quindi, alcuni spunti di riflessione sul documento che propone di portare all’attenzione della Presidenza francese e invita i Gruppi presenti in Commissione a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni.

Ritiene, anzitutto, che occorra rafforzare i meccanismi di condizionalità che già abbiamo visto applicati nella concessione delle risorse del Next Generation EU. Il rispetto dei valori e dei principi europei deve essere riaffermato sempre, anche in ambiti di bilancio e anche negli ambiti internazionali, potendo e dovendo l’Unione europea essere considerata un esempio di legalità e di giustizia nei confronti dei partner e degli altri Paesi terzi.

Occorre poi rafforzare il dialogo sui valori europei e sulla Rule of Law mediante la procedura sullo Stato di diritto, ossia quel meccanismo di dialogo preventivo che proprio il nostro Paese, l’Italia, avviò nel 2014 e che oggi sta dando i suoi buoni frutti. Le difficoltà giuridiche e politiche nell’avviare gli strumenti sanzionatori previsti, come la procedura di cui all’articolo 7 del TUE, dovrebbero lasciare preferire questo dialogo, essendo lo strumento migliore per comprendere le rispettive diversità tra Stati membri, condividere le buone prassi e discutere insieme i problemi, analizzandoli nella più ampia cornice europea.

Ritiene inoltre opportuno promuovere sempre di più la conoscenza e l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che è la Carta costituzionale comune europea e che dovrebbe essere maggiormente valorizzata e citata nelle discussioni e nelle azioni politiche.

Occorre infine valorizzare il ruolo della COSAC quale luogo privilegiato di scambio di opinioni e di buone prassi sullo Stato di diritto, come bene testimoniato proprio dai lavori di questo Gruppo di lavoro.  

 

La Commissione prende atto.

 

 

La seduta termina alle ore 14,20.


 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che il provvedimento, composto di 50 articoli, reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1) in scadenza al 30 giugno 2022, secondo il calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull’approvazione del Piano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all’articolo 6, in materia di mobilità orizzontale, che prevede al comma 7 che, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa di riferimento, si segnala l’opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione con l’ordinamento europeo e in particolare con l’articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori nell’UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia che consente la deroga a tale libertà solo in caso di impieghi nella pubblica amministrazione aventi funzioni prevalentemente iure imperii e non prevalentemente di carattere amministrativo-gestionale;

in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l’attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell’amministrazione e del Ministero dell’interno, autorizzano all’assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, valutino le Commissioni di merito l’opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto in attuazione della normativa europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso.