Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 303 del 10/05/2022

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

 

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 36, recante ulteriori misure finalizzate all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR.

In particolare, sono previste disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Inoltre, è disposto il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1), al fine di rispettare la scadenza del 30 giugno 2022, prevista dal calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull’approvazione del Piano italiano.

Il provvedimento si compone di 50 articoli. L’articolo 1 integra le linee di indirizzo sui piani triennali dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, con la definizione dei nuovi profili professionali. L’articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, ai concorsi per l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche si possa accedere solo tramite la piattaforma unica "InPA". L’articolo 3 aggiorna la disciplina sui concorsi pubblici e rinvia a tal fine a un decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2022. L’articolo 4 reca norme sull’aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione etica del personale pubblico. L’articolo 5 reca misure a favore dell’equilibrio di genere in ambito lavorativo.

L’articolo 6 limita la possibilità del ricorso alla mobilità volontaria dei comandi e dei distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante comandi o distacchi, al fine di far convergere le richieste di mobilità nell’ambito del sistema di pubblicità unico e trasparente per tutti i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, l’articolo prevede un’indennità per i dipendenti pubblici operanti presso istituzioni dell’Unione europea come esperti nazionali distaccati (END) e la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a funzionari di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea di cittadinanza italiana, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR. Al riguardo, la limitazione ai soli cittadini italiani potrebbe configurare una violazione del principio europeo di non discriminazione in base alla nazionalità.

L’articolo 7 proroga il termine per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione del personale e interviene sulle modalità per il conferimento di incarichi a esperti per attività di monitoraggio, rendicontazione del PNRR e supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR. Inoltre, proroga al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare le esigenze di personale esperto necessario all’attuazione dei progetti del PNRR.

L’articolo 8 istituisce un Fondo per il finanziamento di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni. L’articolo 9 precisa che non sono rinnovabili le assunzioni temporanee effettuate presso l’ufficio per il processo. Inoltre, differisce di due anni il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica e dispone ai fini delle assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità.

L’articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni. Inoltre, è prevista l’estensione delle modalità speciali – di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – per accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione e professionali.

L’articolo 11 prevede il potenziamento amministrativo delle Regioni con l’assunzione di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi e con la stipula di contratti di collaborazione per colmare i posti non coperti dalle procedure concorsuali. L’articolo 12 è volto a rafforzare la struttura della Scuola nazionale dell’amministrazione. L’articolo 13 riduce la durata della formazione iniziale per i dirigenti penitenziari, per anticipare la loro assunzione in servizio operativo.

L’articolo 14 prevede misure di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei, in attuazione dell’investimento 1.2 della componente M4C2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". Inoltre, reca disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e AFAM. L’articolo 15 prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l’anno 2022.

L’articolo 16 prevede l’assunzione di personale a tempo determinato presso il Ministero dell’interno, ai fini dell’attuazione del PNRR. L’articolo 17 autorizza l’assunzione di più di mille unità di personale presso l’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, al fine di rafforzare le misure per l’esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

L’articolo 18 rafforza il regime obbligatorio di accettazione dei pagamenti elettronici e di fatturazione elettronica. L’articolo 19 prevede l’istituzione, presso dall’Ispettorato nazionale del lavoro, del Portale nazionale del sommerso (PNS), ai fini di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva e del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso. L’articolo 20 reca misure per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese impegnate nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR.

L’articolo 21 disciplina l’utilizzo delle eventuali economie realizzate nell’ambito dell’attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo che le amministrazioni titolari possano destinare le risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, al finanziamento dei "progetti bandiera" proposti dalle Regioni, all’interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.

L’articolo 22 istituisce il Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, con 2 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Componente M5C3, Investimento 2, del PNRR.

L’articolo 23 incentiva la produzione e il consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. Inoltre, modifica la normativa in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, per privilegiare opere di digitalizzazione volte a migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua, e modifica le procedure di approvazione dei piani di bacino.

L’articolo 24 reca misure di potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso Ecobonus e Sismabonus e misure di governance dell’ENEA. L’articolo 25 modifica il Codice dell’ambiente, introducendo il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione a seguito di un evento sismico, escludendolo perciò dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).

L’articolo 26 istituisce il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE, con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L’articolo 27 prevede l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). L’articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni informatiche in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. L’articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali, in deroga ai limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L’articolo 30 reca misure di rafforzamento dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, e attribuisce i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato. L’articolo 31 rafforza la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L’articolo 32 amplia le finalità del Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale. Inoltre, rafforza il Sistema di gestione delle deleghe digitali, che consente di delegare l’accesso a uno o più servizi ad un soggetto terzo titolare dell’identità digitale, e reca misure di attuazione della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

L’articolo 33 reca disposizioni per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti (cd. cold ironing). L’articolo 34 reca modifiche al codice degli appalti, al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.

L’articolo 35 è volto a garantire l’unicità delle procedure e dei tempi di realizzazione, nel caso in cui un’opera sia articolata in più lotti funzionali, in cui un lotto è finanziato dal PNRR e un altro, immediatamente contiguo, con risorse nazionali.

L'articolo 36, al fine di accelerare gli interventi su beni ecclesiastici, prevede che gli enti ecclesiastici titolari dei beni interessati da interventi di recupero finanziati con risorse del PNRR, possono essere indentificati quali soggetti attuatori esterni. Inoltre, estende la competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR, anche alla tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L’articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d’imposta per gli investimenti in tali zone.

L’articolo 38 trasferisce le risorse dell’investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator", pari a 98 milioni di euro, all’investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" della componente M1C3 del PNRR e viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022. L’articolo 39 semplifica la concessione di garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. L’articolo 40 reca misure per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e misure per l’attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici.

L’articolo 41 reca misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile e dell’omologo Comitato per la giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria.

L’articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022, al fine di allinearla con il termine di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, di cui si prevede l’attuazione con lo schema di decreto legislativo A.G. 374, attualmente all’esame delle Camere.

L’articolo 43 istituisce un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

L’articolo 44 reca la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1), intervenendo sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riforma, avviata con il decreto-legge n. 73 del 2021, è finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l’arco della carriera, con l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito, l’impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l’accesso all’insegnamento, la limitazione dell’eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. L’impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.

L’articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica. L’articolo 46 introduce modifiche alla procedura concorsuale semplificata, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di assicurare la cadenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente.

L’articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l’effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione, nei settori della digitalizzazione, dell’edilizia scolastica, degli acquisti e contratti in deroga alla normativa vigente, e della destinazione delle risorse assegnate ai progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione.

L’articolo 48 reca disposizioni di coordinamento e abrogazione, l’articolo 49 le disposizioni finanziarie e l’articolo 50 l’entrata in vigore dal 1° maggio 2022.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.