Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 303 del 10/05/2022

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (n. COM(2022) 18 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

 

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede la trasformazione dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, istituito con il regolamento (CE) n. 1920/2006, nella "Agenzia europea per le questioni relative agli stupefacenti", con sede a Lisbona.

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze era stato istituito per fornire informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello dell'Unione sul fenomeno degli stupefacenti e delle tossicodipendenze, onde fornire all'Unione e agli Stati membri elementi concreti per orientare l'elaborazione delle politiche e guidare le iniziative per affrontare il problema degli stupefacenti. Anche se tale obiettivo generale è sempre valido e va mantenuto, esso non è più sufficiente a fronte dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti.

La nuova Agenzia dovrà quindi sviluppare le proprie attività intorno a tre settori di competenza principali, ossia: 1) il monitoraggio, ai fini di politiche basate su informazioni più fondate; 2) l'allerta precoce e la valutazione del rischio, per condurre azioni basate su informazioni più precise; 3) lo sviluppo delle competenze, ai fini di risposte più incisive da parte dell'Unione al fenomeno degli stupefacenti.

Inoltre, nell'esercizio delle proprie attività l'Agenzia dovrà cooperare con altri organismi e agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), evitando sovrapposizioni di attività. La cooperazione potrà avere luogo anche a livello internazionale con le autorità e gli organismi competenti dei Paesi terzi e a livello delle Nazioni Unite.

Per tenere conto dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti, l’Agenzia dovrà affrontare anche le questioni relative ai mercati degli stupefacenti e alla loro offerta, poiché le questioni relative alla salute e quelle riguardanti l'offerta sono intrinsecamente collegate. Inoltre, con il diffondersi del cosiddetto policonsumo, ossia l'uso concomitante di una o più sostanze psicoattive o tipi di sostanze, di natura lecita o illecita, in cui tali sostanze sono assunte insieme agli stupefacenti, l’Agenzia dovrà occuparsi anche di altri tipi di dipendenze da sostanze, per i casi in cui tali sostanze siano assunte insieme agli stupefacenti.

La proposta si compone di 63 articoli. Il capo II (articoli 6 e 7) chiarisce i compiti di monitoraggio e valutazione dell'Agenzia. L’Agenzia dovrà avere capacità rafforzate di monitoraggio e capacità generali di valutazione delle minacce e dei rischi derivanti dalle sostanze psicoattive, al fine di individuare rapidamente le nuove minacce e orientare l'elaborazione di contromisure, poiché a causa del carattere dinamico del moderno fenomeno degli stupefacenti i problemi attinenti possono diffondersi in modo molto rapido anche oltre frontiera.

Il capo III (articoli da 8 a 15) definisce i compiti di allerta precoce e di valutazione del rischio dell'Agenzia. Si prevede lo sviluppo di un sistema europeo di allarme antistupefacenti, accessibile alle autorità nazionali, volto a facilitare lo scambio rapido di informazioni per l'adozione di azioni rapide a salvaguardia della salute pubblica, della protezione e della sicurezza, e anche per informare i potenziali consumatori di tali sostanze.

Il capo IV (articoli da 16 a 21) definisce i compiti dell’Agenzia nel settore dello sviluppo delle competenze. Poiché nell'Unione la produzione di droga illegale sta aumentando, si prevede di rafforzare la partecipazione dell’Agenzia negli sforzi di prevenzione del traffico dei precursori di droghe. La prevenzione riguarda anche lo scambio di migliori pratiche e risultati di ricerca per: la prevenzione dei reati connessi agli stupefacenti; la prevenzione dei danni connessi agli stupefacenti; l'elaborazione di standard di qualità europei per la prevenzione delle droghe; l’attuazione di un programma europeo, che fornisca ai responsabili del processo decisionale e politico le conoscenze sui più efficaci interventi ed approcci di prevenzione.

Per far progredire le conoscenze nel settore in oggetto ed essere di aiuto agli Stati membri, si prevede che l'Agenzia definisca e finanzi progetti rilevanti, come lo sviluppo di norme di riferimento per i nuovi stupefacenti, la realizzazione di studi tossicologici o farmacologici, e la profilazione degli stupefacenti.

Si prevede una procedura di accreditamento e certificazione per i programmi nazionali, in particolare per i programmi nazionali di prevenzione, trattamento, riduzione del danno e altri programmi connessi. Tale accreditamento o certificazione darebbe alle autorità nazionali o agli organismi professionali la certezza che i loro programmi sono in linea con i più recenti progressi scientifici e si sono dimostrati utili.

Infine, si prevede di rafforzare la rete "Reitox" dei punti focali nazionali, in linea con la revisione del mandato dell'Agenzia. I punti focali nazionali svolgono la funzione di organismo centrale negli Stati membri per tutti i dati relativi agli stupefacenti. La loro istituzione deve rispettare determinati requisiti minimi, la cui conformità viene certificata dall'Agenzia.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 168 del TFUE, che al paragrafo 1 stabilisce che L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione, e al paragrafo 5 prevede la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l’obiettivo della proposta è quello di rafforzare la lotta contro il commercio e l’abuso degli stupefacenti, che interessa tutti gli europei ed è di natura transfrontaliera e plurigiurisdizionale, in particolare per quanto riguarda i mercati della droga e la criminalità organizzata. Tale contrasto è attuato attraverso la trasformazione dell’attuale Osservatorio in una Agenzia europea e pertanto conferendo all’organismo europeo competenze ampliate e rafforzate, e attraverso l’aggiornamento dell’approccio che tenga conto dell’evoluzione del fenomeno del commercio e dell’abuso di stupefacenti.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita a stabilire forme di sostegno all’azione e alle politiche nazionali di contrasto al commercio e all’abuso di sostanze stupefacenti, concentrandosi sugli aspetti transfrontalieri e di cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre, la revisione dell'attuale mandato all’ente europeo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi nazionali e a semplificare le procedure amministrative negli Stati membri. In questo senso la proposta prevede di razionalizzare e centralizzare la raccolta e lo scambio di informazione degli Stati membri attraverso i punti focali nazionali, l’attività di monitoraggio dei mercati della droga, il funzionamento del sistema di allerta precoce e di allarme antistupefacenti, l'organizzazione della formazione, la definizione di migliori pratiche, e altro, determinando una riduzione dei costi amministrativi degli Stati membri, e consentendo agli Stati membri di disporre di migliori e più complete informazioni.

La proposta è oggetto di esame in 11 Camere dei parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e se ne sottolinea la particolare urgenza in relazione alle esigenze dell’Italia.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

 

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), relatore, in considerazione dell'importanza del provvedimento in esame, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

 

Il senatore LOREFICE (M5S) si associa.

 

Il PRESIDENTE invita quindi i gruppi a far pervenire agli uffici le proposte di audizione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,40.