Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 303 del 10/05/2022

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

303ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

STEFANO 

                

 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo) 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

 

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, riepiloga i contenuti delle due proposte di regolamento in titolo, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei, e del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell’UE.

Ricorda che sulle proposte sono pervenute le relazioni del Governo, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime la loro conformità all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e la loro particolare urgenza, e che esse sono all’esame di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di confermare l’orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

 

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti circa l’esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, per sapere quali Camere o Parlamenti hanno effettivamente concluso l’esame e quali lo hanno ancora in corso, e l’orientamento in tali sedi emerso.

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (n. COM(2021) 851 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

 

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, riepiloga i contenuti della proposta in titolo, volta a rafforzare il vigente quadro europeo sui reati ambientali sostituendo la direttiva 2008/99/CE, in seguito alla valutazione della carente efficacia dell’impianto normativo esistente e a fronte delle crescenti minacce per l’ambiente, soprattutto di carattere transfrontaliero, a danno della qualità dell’aria, della qualità del suolo e delle fonti idriche, nonché dei conseguenti effetti negativi sulla flora e la fauna. 

Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Quanto all’esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, ricorda che la proposta è esaminata da 13 Camere, di cui solo il Parlamento svedese ha adottato un parere motivato, sostenendo la violazione del principio di sussidiarietà, in relazione all’obbligo per gli Stati membri di prevedere, come sanzioni supplementari nei confronti di persone fisiche che hanno commesso reati ambientali anche il temporaneo divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche.

Al riguardo, il Relatore ricorda che si tratta solo di sanzioni accessorie, che nulla tolgono alla piena discrezionalità del giudice di applicarle o meno al caso concreto. Ribadisce, pertanto, di non condividere l’opinione espressa dal Parlamento svedese e di poter confermare l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

 

La Commissione prende atto.

 

 

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (n. COM(2021) 570 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame prevede l’introduzione di tre nuove risorse proprie dell’Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell’UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso e al pagamento dei relativi interessi, nell’arco di 30 anni, del debito comune emesso dall’UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (grants) di Next Generation EU, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima (FSC), istituito per accompagnare la transizione verso un’economia decarbonizzata, e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell’UE.

La prima nuova risorsa propria dell’UE consiste nel 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione, nell’ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551.

La seconda prevede il versamento al bilancio dell’UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.

La terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell’UE il 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo l’accordo OCSE/G20 sulla ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione ("primo pilastro").

Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l’anno a favore del bilancio dell’UE.

La proposta segue la procedura legislativa speciale, stabilita all’articolo 311 del TFUE, che prevede un’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio UE, previa consultazione del Parlamento europeo, e la successiva approvazione da parte di ciascuno Stato membro.

Pertanto, la proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell’ultima approvazione nazionale e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti e, per la restante parte, a decorrere dall’entrata in vigore delle rispettive proposte.

Sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e condivisibile nei suoi obiettivi ispiratori. L’Italia ha, infatti, sostenuto l’obiettivo di istituire nuove risorse proprie, sia per finanziare il rimborso del NGEU senza ridurre la spesa del QFP, sia per ridurre la contribuzione nazionale in chiave risorsa propria basata sul RNL, nonché per finanziare il FSC. Nel merito, il Governo si riserva una più attenta valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta, in termini soprattutto di possibile incremento della contribuzione complessiva dell’Italia al bilancio UE e di un’equa ripartizione di detta contribuzione tra i vari Stati membri, una volta che questa sarà definita, unitamente alla proposta sul FSC e alle tre proposte sull’ETS, sul Carbon Border Tax e sugli utili residui delle multinazionali (quest’ultima non ancora presentata dalla Commissione europea). Nella relazione si precisa, infatti, che la proposta è ancora nella fase preliminare dell’esame nei gruppi tecnici del Consiglio competenti sulle singole risorse proprie e che non è ancora iniziata la discussione di merito in sede di Consiglio.

La proposta è stata esaminata da 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese che ha adottato un parere motivato, esprimendo la sua contrarietà di principio al trasferimento del potere fiscale nazionale al livello dell’UE e la sua posizione critica sull’istituzione di nuove risorse proprie, ritenendo invece che l’obiettivo di coprire le spese del rimborso del debito contratto dall’UE per finanziare i sussidi previsti da Next Generation EU possa essere raggiunto mediante una redistribuzione dei fondi esistenti all’interno del bilancio dell’Unione.

Il Relatore, non condividendo la posizione del Parlamento svedese e preso atto della valutazione positiva in principio espressa dal Governo, ritiene di poter confermare l’orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

 

La senatrice GIANNUZZI (CAL-A-PC-IdV) si dichiara d’accordo, in linea di principio, sull’istituzione di nuove fonti di finanziamento proprie dell’UE. Tuttavia, si dichiara del tutto insoddisfatta nei confronti dell’approccio esposto dal Relatore, volto a dare carta bianca al Governo in una fase in cui, come emerge chiaramente dalla relazione dello stesso Governo, non è possibile dare conto dell’impatto finanziario ed economico che la proposta in esame avrebbe sul bilancio dello Stato e sugli operatori economici interessati, impatto che ritiene possa essere anche di proporzioni allarmanti.

 

La senatrice GINETTI (IV-PSI) chiede chiarimenti circa la natura dello strumento giuridico della decisione, incarnato dalla proposta, che dovrà essere adottata dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale ed essere poi sottoposta ad approvazione da parte degli Stati membri, mentre gli atti istitutivi di Next Generation EU e del Recovery Fund erano dei regolamenti. Chiede quindi se la proposta in esame è volta a integrare e modificare gli atti citati, che erano stati a suo tempo esaminati e approvati.

 

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti circa l’evidente carenza di elementi per valutare l’impatto della proposta, anche rispetto alla quantificazione secondo cui le nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l’anno a favore del bilancio dell’UE.

 

Il PRESIDENTE precisa che la proposta in esame assume la forma di una decisione del Consiglio, perché è destinata a modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

 

Il relatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) condivide il rammarico circa l’impossibilità di avere contezza in questa fase dell’effettivo impatto finanziario che la proposta potrà avere sul nostro Paese, salvo il dato dei 17 miliardi di euro annui che le tre nuove risorse proprie dovrebbero generare per l’UE al fine di far fronte al rimborso e agli interessi del debito comune emesso dall’UE per finanziare il NGEU, il FSC e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell’UE.

Ritiene comunque che, mentre 14 Camere dei Parlamenti nazionali non hanno rilevato violazioni dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Parlamento svedese esprime una posizione nazionale di già nota contrarietà all’aumento delle risorse dell’Unione europea. A nostro avviso, tuttavia, il bilancio europeo già approvato per il settennio in corso non deve essere toccato ed è per questo che è necessario procedere all’istituzione delle nuove risorse proprie dell’UE.

Quindi, per quanto in principio condivisibili le riflessioni svolte dalla senatrice Giannuzzi, resta la necessità in concreto di reperire nuove risorse per ripianare il debito comune del NGEU, di cui c'era piena consapevolezza già quando fu istituito.

Con riguardo allo strumento della decisione, scelto dalla proposta in esame, conferma quanto già sottolineato dal Presidente, ovvero che questa va a integrare le risorse proprie stabilite dall’articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, relative ai dazi doganali, all’IVA, alle materie plastiche e alla quota di RNL degli Stati membri.

Ribadisce, quindi, l’orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

 

La Commissione prende atto.

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (n. COM(2021) 734 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

 

Il senatore MARCUCCI (PD), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, che reca la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, modificandone la normativa al fine di rafforzare le capacità di azione e la trasparenza dei partiti politici europei, per sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell’UE, e per assicurare un maggior grado di parità di genere.

Ricorda che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che questa è stata esaminata da 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

 

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di integrare la posizione della Commissione sull’atto in esame con un riferimento all’opportunità di allargare l’orizzonte anche ad altre forme di rappresentanza politica, oltre alle predefinite caratteristiche dei partiti politici europei.

Ritiene, in particolare, che la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dovrebbe costituire l'occasione di adeguare la regolamentazione dei partiti e fondazioni politiche europee all'evoluzione del sistema politico europeo che ha visto affermarsi anche formazioni politiche nuove, non riconducibili alle famiglie politiche europee tradizionali. Risulterebbe, quindi opportuno, aggiornare la definizione di partito politico europeo ricomprendendovi anche i movimenti, i gruppi politici organizzati e le altre formazioni politiche, qualora rispettino i requisiti previsti dal regolamento medesimo.

 

La senatrice GIANNUZZI (CAL-A-PC-IdV) evidenzia la tendenza alla finanziarizzazione del panorama europeo, esprimendo perplessità circa la previsione della nuova categoria di entrate proprie dei partiti e fondazioni politiche, generate da attività economiche quali i proventi da iscrizioni a conferenze o da vendita di pubblicazioni, e sulla generale carenza della proposta nell’affrontare il tema del rischio di ingerenza esterna e di violazione delle norme sulla protezione dei dati.

 

Il senatore MARCUCCI (PD) accoglie convintamente l’integrazione proposta dal senatore Lorefice. Quanto alle considerazioni svolte dalla senatrice Giannuzzi ritiene di concordare sul rischio di ambivalenza delle entrate derivanti da attività economiche proprie dei partiti o fondazioni, mentre, riguardo alla seconda riflessione, esprime comprensione ma non ritiene di accoglierla.

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) esprime una generale contrarietà nei confronti di un approccio volto alla regolamentazione delle istanze e dei presidi propri della vita politica democratica, di fronte al rischio di limitare di fatto la libertà democratica, pur nell’intento dichiarato di tutelarla e di rafforzarla.

 

Il senatore MARCUCCI (PD) ribadisce l'orientamento favorevole sul rispetto sui principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, con le integrazioni da lui accolte.

 

La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

 

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 36, recante ulteriori misure finalizzate all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR.

In particolare, sono previste disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Inoltre, è disposto il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1), al fine di rispettare la scadenza del 30 giugno 2022, prevista dal calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull’approvazione del Piano italiano.

Il provvedimento si compone di 50 articoli. L’articolo 1 integra le linee di indirizzo sui piani triennali dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, con la definizione dei nuovi profili professionali. L’articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, ai concorsi per l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche si possa accedere solo tramite la piattaforma unica "InPA". L’articolo 3 aggiorna la disciplina sui concorsi pubblici e rinvia a tal fine a un decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2022. L’articolo 4 reca norme sull’aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione etica del personale pubblico. L’articolo 5 reca misure a favore dell’equilibrio di genere in ambito lavorativo.

L’articolo 6 limita la possibilità del ricorso alla mobilità volontaria dei comandi e dei distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante comandi o distacchi, al fine di far convergere le richieste di mobilità nell’ambito del sistema di pubblicità unico e trasparente per tutti i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, l’articolo prevede un’indennità per i dipendenti pubblici operanti presso istituzioni dell’Unione europea come esperti nazionali distaccati (END) e la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a funzionari di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea di cittadinanza italiana, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR. Al riguardo, la limitazione ai soli cittadini italiani potrebbe configurare una violazione del principio europeo di non discriminazione in base alla nazionalità.

L’articolo 7 proroga il termine per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione del personale e interviene sulle modalità per il conferimento di incarichi a esperti per attività di monitoraggio, rendicontazione del PNRR e supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR. Inoltre, proroga al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare le esigenze di personale esperto necessario all’attuazione dei progetti del PNRR.

L’articolo 8 istituisce un Fondo per il finanziamento di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni. L’articolo 9 precisa che non sono rinnovabili le assunzioni temporanee effettuate presso l’ufficio per il processo. Inoltre, differisce di due anni il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica e dispone ai fini delle assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità.

L’articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni. Inoltre, è prevista l’estensione delle modalità speciali – di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – per accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione e professionali.

L’articolo 11 prevede il potenziamento amministrativo delle Regioni con l’assunzione di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi e con la stipula di contratti di collaborazione per colmare i posti non coperti dalle procedure concorsuali. L’articolo 12 è volto a rafforzare la struttura della Scuola nazionale dell’amministrazione. L’articolo 13 riduce la durata della formazione iniziale per i dirigenti penitenziari, per anticipare la loro assunzione in servizio operativo.

L’articolo 14 prevede misure di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei, in attuazione dell’investimento 1.2 della componente M4C2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". Inoltre, reca disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e AFAM. L’articolo 15 prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l’anno 2022.

L’articolo 16 prevede l’assunzione di personale a tempo determinato presso il Ministero dell’interno, ai fini dell’attuazione del PNRR. L’articolo 17 autorizza l’assunzione di più di mille unità di personale presso l’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, al fine di rafforzare le misure per l’esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

L’articolo 18 rafforza il regime obbligatorio di accettazione dei pagamenti elettronici e di fatturazione elettronica. L’articolo 19 prevede l’istituzione, presso dall’Ispettorato nazionale del lavoro, del Portale nazionale del sommerso (PNS), ai fini di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva e del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso. L’articolo 20 reca misure per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese impegnate nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR.

L’articolo 21 disciplina l’utilizzo delle eventuali economie realizzate nell’ambito dell’attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo che le amministrazioni titolari possano destinare le risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, al finanziamento dei "progetti bandiera" proposti dalle Regioni, all’interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.

L’articolo 22 istituisce il Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, con 2 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Componente M5C3, Investimento 2, del PNRR.

L’articolo 23 incentiva la produzione e il consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. Inoltre, modifica la normativa in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, per privilegiare opere di digitalizzazione volte a migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua, e modifica le procedure di approvazione dei piani di bacino.

L’articolo 24 reca misure di potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso Ecobonus e Sismabonus e misure di governance dell’ENEA. L’articolo 25 modifica il Codice dell’ambiente, introducendo il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione a seguito di un evento sismico, escludendolo perciò dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).

L’articolo 26 istituisce il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE, con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L’articolo 27 prevede l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). L’articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni informatiche in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. L’articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali, in deroga ai limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L’articolo 30 reca misure di rafforzamento dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, e attribuisce i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato. L’articolo 31 rafforza la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L’articolo 32 amplia le finalità del Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale. Inoltre, rafforza il Sistema di gestione delle deleghe digitali, che consente di delegare l’accesso a uno o più servizi ad un soggetto terzo titolare dell’identità digitale, e reca misure di attuazione della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

L’articolo 33 reca disposizioni per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti (cd. cold ironing). L’articolo 34 reca modifiche al codice degli appalti, al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.

L’articolo 35 è volto a garantire l’unicità delle procedure e dei tempi di realizzazione, nel caso in cui un’opera sia articolata in più lotti funzionali, in cui un lotto è finanziato dal PNRR e un altro, immediatamente contiguo, con risorse nazionali.

L'articolo 36, al fine di accelerare gli interventi su beni ecclesiastici, prevede che gli enti ecclesiastici titolari dei beni interessati da interventi di recupero finanziati con risorse del PNRR, possono essere indentificati quali soggetti attuatori esterni. Inoltre, estende la competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR, anche alla tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L’articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d’imposta per gli investimenti in tali zone.

L’articolo 38 trasferisce le risorse dell’investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator", pari a 98 milioni di euro, all’investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" della componente M1C3 del PNRR e viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022. L’articolo 39 semplifica la concessione di garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. L’articolo 40 reca misure per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e misure per l’attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici.

L’articolo 41 reca misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile e dell’omologo Comitato per la giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria.

L’articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022, al fine di allinearla con il termine di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, di cui si prevede l’attuazione con lo schema di decreto legislativo A.G. 374, attualmente all’esame delle Camere.

L’articolo 43 istituisce un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

L’articolo 44 reca la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1), intervenendo sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riforma, avviata con il decreto-legge n. 73 del 2021, è finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l’arco della carriera, con l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito, l’impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l’accesso all’insegnamento, la limitazione dell’eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. L’impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.

L’articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica. L’articolo 46 introduce modifiche alla procedura concorsuale semplificata, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di assicurare la cadenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente.

L’articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l’effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione, nei settori della digitalizzazione, dell’edilizia scolastica, degli acquisti e contratti in deroga alla normativa vigente, e della destinazione delle risorse assegnate ai progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione.

L’articolo 48 reca disposizioni di coordinamento e abrogazione, l’articolo 49 le disposizioni finanziarie e l’articolo 50 l’entrata in vigore dal 1° maggio 2022.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (n. COM(2022) 18 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

 

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede la trasformazione dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, istituito con il regolamento (CE) n. 1920/2006, nella "Agenzia europea per le questioni relative agli stupefacenti", con sede a Lisbona.

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze era stato istituito per fornire informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello dell'Unione sul fenomeno degli stupefacenti e delle tossicodipendenze, onde fornire all'Unione e agli Stati membri elementi concreti per orientare l'elaborazione delle politiche e guidare le iniziative per affrontare il problema degli stupefacenti. Anche se tale obiettivo generale è sempre valido e va mantenuto, esso non è più sufficiente a fronte dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti.

La nuova Agenzia dovrà quindi sviluppare le proprie attività intorno a tre settori di competenza principali, ossia: 1) il monitoraggio, ai fini di politiche basate su informazioni più fondate; 2) l'allerta precoce e la valutazione del rischio, per condurre azioni basate su informazioni più precise; 3) lo sviluppo delle competenze, ai fini di risposte più incisive da parte dell'Unione al fenomeno degli stupefacenti.

Inoltre, nell'esercizio delle proprie attività l'Agenzia dovrà cooperare con altri organismi e agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), evitando sovrapposizioni di attività. La cooperazione potrà avere luogo anche a livello internazionale con le autorità e gli organismi competenti dei Paesi terzi e a livello delle Nazioni Unite.

Per tenere conto dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti, l’Agenzia dovrà affrontare anche le questioni relative ai mercati degli stupefacenti e alla loro offerta, poiché le questioni relative alla salute e quelle riguardanti l'offerta sono intrinsecamente collegate. Inoltre, con il diffondersi del cosiddetto policonsumo, ossia l'uso concomitante di una o più sostanze psicoattive o tipi di sostanze, di natura lecita o illecita, in cui tali sostanze sono assunte insieme agli stupefacenti, l’Agenzia dovrà occuparsi anche di altri tipi di dipendenze da sostanze, per i casi in cui tali sostanze siano assunte insieme agli stupefacenti.

La proposta si compone di 63 articoli. Il capo II (articoli 6 e 7) chiarisce i compiti di monitoraggio e valutazione dell'Agenzia. L’Agenzia dovrà avere capacità rafforzate di monitoraggio e capacità generali di valutazione delle minacce e dei rischi derivanti dalle sostanze psicoattive, al fine di individuare rapidamente le nuove minacce e orientare l'elaborazione di contromisure, poiché a causa del carattere dinamico del moderno fenomeno degli stupefacenti i problemi attinenti possono diffondersi in modo molto rapido anche oltre frontiera.

Il capo III (articoli da 8 a 15) definisce i compiti di allerta precoce e di valutazione del rischio dell'Agenzia. Si prevede lo sviluppo di un sistema europeo di allarme antistupefacenti, accessibile alle autorità nazionali, volto a facilitare lo scambio rapido di informazioni per l'adozione di azioni rapide a salvaguardia della salute pubblica, della protezione e della sicurezza, e anche per informare i potenziali consumatori di tali sostanze.

Il capo IV (articoli da 16 a 21) definisce i compiti dell’Agenzia nel settore dello sviluppo delle competenze. Poiché nell'Unione la produzione di droga illegale sta aumentando, si prevede di rafforzare la partecipazione dell’Agenzia negli sforzi di prevenzione del traffico dei precursori di droghe. La prevenzione riguarda anche lo scambio di migliori pratiche e risultati di ricerca per: la prevenzione dei reati connessi agli stupefacenti; la prevenzione dei danni connessi agli stupefacenti; l'elaborazione di standard di qualità europei per la prevenzione delle droghe; l’attuazione di un programma europeo, che fornisca ai responsabili del processo decisionale e politico le conoscenze sui più efficaci interventi ed approcci di prevenzione.

Per far progredire le conoscenze nel settore in oggetto ed essere di aiuto agli Stati membri, si prevede che l'Agenzia definisca e finanzi progetti rilevanti, come lo sviluppo di norme di riferimento per i nuovi stupefacenti, la realizzazione di studi tossicologici o farmacologici, e la profilazione degli stupefacenti.

Si prevede una procedura di accreditamento e certificazione per i programmi nazionali, in particolare per i programmi nazionali di prevenzione, trattamento, riduzione del danno e altri programmi connessi. Tale accreditamento o certificazione darebbe alle autorità nazionali o agli organismi professionali la certezza che i loro programmi sono in linea con i più recenti progressi scientifici e si sono dimostrati utili.

Infine, si prevede di rafforzare la rete "Reitox" dei punti focali nazionali, in linea con la revisione del mandato dell'Agenzia. I punti focali nazionali svolgono la funzione di organismo centrale negli Stati membri per tutti i dati relativi agli stupefacenti. La loro istituzione deve rispettare determinati requisiti minimi, la cui conformità viene certificata dall'Agenzia.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 168 del TFUE, che al paragrafo 1 stabilisce che L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione, e al paragrafo 5 prevede la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l’obiettivo della proposta è quello di rafforzare la lotta contro il commercio e l’abuso degli stupefacenti, che interessa tutti gli europei ed è di natura transfrontaliera e plurigiurisdizionale, in particolare per quanto riguarda i mercati della droga e la criminalità organizzata. Tale contrasto è attuato attraverso la trasformazione dell’attuale Osservatorio in una Agenzia europea e pertanto conferendo all’organismo europeo competenze ampliate e rafforzate, e attraverso l’aggiornamento dell’approccio che tenga conto dell’evoluzione del fenomeno del commercio e dell’abuso di stupefacenti.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita a stabilire forme di sostegno all’azione e alle politiche nazionali di contrasto al commercio e all’abuso di sostanze stupefacenti, concentrandosi sugli aspetti transfrontalieri e di cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre, la revisione dell'attuale mandato all’ente europeo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi nazionali e a semplificare le procedure amministrative negli Stati membri. In questo senso la proposta prevede di razionalizzare e centralizzare la raccolta e lo scambio di informazione degli Stati membri attraverso i punti focali nazionali, l’attività di monitoraggio dei mercati della droga, il funzionamento del sistema di allerta precoce e di allarme antistupefacenti, l'organizzazione della formazione, la definizione di migliori pratiche, e altro, determinando una riduzione dei costi amministrativi degli Stati membri, e consentendo agli Stati membri di disporre di migliori e più complete informazioni.

La proposta è oggetto di esame in 11 Camere dei parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e se ne sottolinea la particolare urgenza in relazione alle esigenze dell’Italia.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

 

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), relatore, in considerazione dell'importanza del provvedimento in esame, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

 

Il senatore LOREFICE (M5S) si associa.

 

Il PRESIDENTE invita quindi i gruppi a far pervenire agli uffici le proposte di audizione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,40.