Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 299 del 20/04/2022
Azioni disponibili
Il senatore LICHERI (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione delle imprese, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, che scadrà il prossimo 17 giugno.
L’attuazione della direttiva europea è prevista anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022, attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo 16 maggio 2022, dal decreto-legge n. 118 del 2021 in materia di crisi d’impresa e di giustizia.
L’obiettivo principale della direttiva (UE) 2019/1023, come si legge dal primo considerando, in premessa alla direttiva, è quello di garantire alle imprese e agli imprenditori sani, che sono in difficoltà finanziarie, la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva, che consentano loro di continuare a operare, e di garantire agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, attraverso procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione maggiormente efficaci e, in particolare, di durata ridotta.
La direttiva interviene, quindi, nell’ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva, per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore. Interviene, inoltre per facilitare le procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente e per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
La direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per davi attuazione. Tuttavia, la stessa direttiva prevede all’articolo 34, paragrafo 2, che gli Stati membri che avessero incontrato particolari difficoltà nell’attuazione della direttiva, avrebbero potuto chiedere di una proroga di un anno. Di tale facoltà si è avvalso il Governo italiano, che ha ottenuto dunque di poter attuare la direttiva entro il 17 luglio 2022.
Lo schema di decreto in esame si compone di 50 articoli, suddivisi in due capi. Il capo I (articoli da 1 a 44) provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. In particolare, viene introdotta nel Codice la nuova disciplina sui quadri di ristrutturazione preventiva, volti a prevenire l’insolvenza ed evitare la liquidazione. Si prevede che l’imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l’indicazione dei segnali d’allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi.
Si prevede l’integrale sostituzione del titolo II della parte I del Codice, dedicato alle procedure di allerta e di "composizione assistita della crisi", per sostituirle con le disposizioni già in vigore sulla "composizione negoziata della crisi" e sulla piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ha come obiettivo quello di superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza.
La procedura della composizione negoziata prevede l’utilizzo di una piattaforma telematica nazionale, collegata ad altre banche dati pubbliche, su cui dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione. Vi è poi una disciplina dettagliata della figura dell’esperto, chiamato ad affiancare l’imprenditore nell’affrontare la sua situazione di squilibrio. Per incentivare il ricorso all’istituto della composizione negoziata, sono previste misure di agevolazione fiscale.
Il titolo III della parte I del Codice è ridenominato "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza" e provvede a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle misure cautelari e protettive del patrimonio dell’impresa in crisi, della durata massima di quattro mesi, dalle quali sono comunque esclusi i diritti di credito dei lavoratori.
Il titolo IV della parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi, è modificato in attuazione della direttiva, nell’ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva, prevedendo il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, in cui il debitore può suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali.
Il titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, è integrato in attuazione della direttiva, prevedendo la possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore, nonché prevedendo la liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione e prevedendo una serie di modifiche sotto il profilo dell’efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata.
Si interviene inoltre sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale, rispetto alla liquidazione dell’impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l’interesse dei creditori.
Il capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento, si interviene nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all’inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46), si abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, le cui modifiche al Codice risultano ora superate dall’attuazione della direttiva (articolo 47), si coordinano i riferimenti interni del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 48), si prevede l’entrata in vigore del decreto legislativo il giorno stesso dell’entrata in vigore del Codice, ovvero il 16 maggio 2022 (articolo 49), e si afferma l’invarianza finanziaria del provvedimento, con l’unica eccezione dei costi connessi all’istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa, peraltro già coperti in base alla normativa vigente (articolo 50).
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.