Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 299 del 20/04/2022
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
299ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,15.
IN SEDE REFERENTE
(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Casolati ha trasformato l'emendamento 13.0.1 (testo 2) nell'ordine del giorno G/2481/5/14, mentre la senatrice Ginetti ha trasformato l'emendamento 3.3 nell'ordine del giorno G/2481/6/14. La senatrice Ginetti ha, inoltre, presentato le riformulazioni 4.14 (testo 2) e 18.3 (testo 2), il senatore Taricco le riformulazioni 16.2 (testo 2) e 18.1 (testo 2), la senatrice Giammanco la riformulazione 4.7 (testo 2), il senatore Durwalder la riformulazione 10.2 (testo 2), la senatrice Cantù la riformulazione 16.7 (testo 2) e il senatore La Pietra la riformulazione 16.12 (testo 2). Comunica altresì che la relatrice Masini ha presentato la riformulazione 14.0.1 (testo 2), recependo una condizione espressa dalla commissione Bilancio.
Con riguardo ai citati emendamenti 4.7 (testo 2) e 4.14 (testo 2), il Presidente precisa che questi sono formulati in modo identico agli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15. Analogamente, i citati emendamenti 16.2 (testo 2) e 16.12 (testo 2) sono formulati in modo identico agli emendamenti 16.3 e 16.4, e le riformulazioni 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2) in modo identico all'emendamento 18.4.
Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente STEFÀNO (PD), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, è composto di 66 articoli (43 originari e 23 aggiunti dalla Camera), suddivisi in 5 titoli, più due allegati. Esso reca principalmente misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, al fine di contenere l’impatto su famiglie e imprese, nonché per favorire la transizione verde e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
Il titolo I comprende una serie di misure volte a fronteggiare l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas. Esso si divide in due capi, di cui il primo è dedicato alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e il secondo ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono a una logica di medio-lungo periodo, volta a prevenire che altre crisi analoghe a quella attuale possano avere gli stessi effetti sulle famiglie e sul sistema produttivo nazionale, puntando in modo particolare a incrementare la produzione nazionale di energia.
Il titolo II riguarda le politiche industriali e, in particolar modo, la riconversione e la ricerca nel settore dell’automotive, con un fondo di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, e nei settori aerospaziale e delle tecnologie innovative. Inoltre, esso prevede un incremento di 150 milioni di euro per il 2022 del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici.
Il titolo III concentra l’attenzione sull’ambito locale e, quindi, sulle Regioni e gli enti territoriali. Esso prevede il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del fondo per il contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza sostenute dalle Regioni, e un contributo straordinario di 250 milioni di euro agli enti locali, per garantire la continuità dei servizi erogati. È inoltre previsto lo stanziamento di 905 milioni di euro per il periodo 2022-2026, finalizzato a rafforzare gli interventi di rigenerazione urbana confluiti nella Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.
Il titolo IV presenta "altre misure urgenti", tra cui la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, nonché lo stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2022, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per il contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19, e iniziative di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, e la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari. Esso, inoltre, introduce modifiche urgenti al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’istituzione della Procura europea "EPPO", prevedendo, altresì, l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA prevista dal PNRR.
Infine, il testo si conclude con le disposizioni finali e di copertura finanziaria presenti nel titolo V.
Il Presidente ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo, richiamando, in particolare, l’articolo 2 che prevede l’aliquota IVA ridotta per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, fatturate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in linea con la direttiva IVA 2006/112/CE, e l’articolo 34 prevede modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 sull’istituzione della Procura europea "EPPO", relative alle procedure di nomina dei procuratori europei delegati.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore LICHERI (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione delle imprese, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, che scadrà il prossimo 17 giugno.
L’attuazione della direttiva europea è prevista anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022, attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo 16 maggio 2022, dal decreto-legge n. 118 del 2021 in materia di crisi d’impresa e di giustizia.
L’obiettivo principale della direttiva (UE) 2019/1023, come si legge dal primo considerando, in premessa alla direttiva, è quello di garantire alle imprese e agli imprenditori sani, che sono in difficoltà finanziarie, la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva, che consentano loro di continuare a operare, e di garantire agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, attraverso procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione maggiormente efficaci e, in particolare, di durata ridotta.
La direttiva interviene, quindi, nell’ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva, per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore. Interviene, inoltre per facilitare le procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente e per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
La direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per davi attuazione. Tuttavia, la stessa direttiva prevede all’articolo 34, paragrafo 2, che gli Stati membri che avessero incontrato particolari difficoltà nell’attuazione della direttiva, avrebbero potuto chiedere di una proroga di un anno. Di tale facoltà si è avvalso il Governo italiano, che ha ottenuto dunque di poter attuare la direttiva entro il 17 luglio 2022.
Lo schema di decreto in esame si compone di 50 articoli, suddivisi in due capi. Il capo I (articoli da 1 a 44) provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. In particolare, viene introdotta nel Codice la nuova disciplina sui quadri di ristrutturazione preventiva, volti a prevenire l’insolvenza ed evitare la liquidazione. Si prevede che l’imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l’indicazione dei segnali d’allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi.
Si prevede l’integrale sostituzione del titolo II della parte I del Codice, dedicato alle procedure di allerta e di "composizione assistita della crisi", per sostituirle con le disposizioni già in vigore sulla "composizione negoziata della crisi" e sulla piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ha come obiettivo quello di superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza.
La procedura della composizione negoziata prevede l’utilizzo di una piattaforma telematica nazionale, collegata ad altre banche dati pubbliche, su cui dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione. Vi è poi una disciplina dettagliata della figura dell’esperto, chiamato ad affiancare l’imprenditore nell’affrontare la sua situazione di squilibrio. Per incentivare il ricorso all’istituto della composizione negoziata, sono previste misure di agevolazione fiscale.
Il titolo III della parte I del Codice è ridenominato "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza" e provvede a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle misure cautelari e protettive del patrimonio dell’impresa in crisi, della durata massima di quattro mesi, dalle quali sono comunque esclusi i diritti di credito dei lavoratori.
Il titolo IV della parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi, è modificato in attuazione della direttiva, nell’ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva, prevedendo il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, in cui il debitore può suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali.
Il titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, è integrato in attuazione della direttiva, prevedendo la possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore, nonché prevedendo la liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione e prevedendo una serie di modifiche sotto il profilo dell’efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata.
Si interviene inoltre sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale, rispetto alla liquidazione dell’impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l’interesse dei creditori.
Il capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento, si interviene nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all’inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46), si abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, le cui modifiche al Codice risultano ora superate dall’attuazione della direttiva (articolo 47), si coordinano i riferimenti interni del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 48), si prevede l’entrata in vigore del decreto legislativo il giorno stesso dell’entrata in vigore del Codice, ovvero il 16 maggio 2022 (articolo 49), e si afferma l’invarianza finanziaria del provvedimento, con l’unica eccezione dei costi connessi all’istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa, peraltro già coperti in base alla normativa vigente (articolo 50).
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l’esame della proposta di direttiva in titolo, recante la rifusione (ovvero l’abrogazione e sostituzione con modifiche) della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, al fine di allineare al Green Deal europeo le vigenti disposizioni sugli edifici nuovi ed esistenti e a migliorare le informazioni in materia di prestazione energetica, nonché al fine di aggiornarne il contenuto alla luce del progresso tecnico, di semplificarne l’impostazione e di garantire un finanziamento rafforzato e migliori meccanismi di esecuzione.
La proposta rientra nel contesto del pacchetto Fit for 55, proposto nel luglio del 2021, al fine di contribuire al conseguimento di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Si tratta di uno strumento particolarmente importante, poiché gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all’energia. La ristrutturazione degli edifici è, quindi, fondamentale per ridurre il consumo di energia, ridurre le emissioni e abbassare le bollette energetiche. Inoltre, le ristrutturazioni generano occupazione e crescita economica a livello locale.
La proposta si compone di 35 articoli, rispetto ai 31 articoli della direttiva del 2010. Nell’articolo 2 viene introdotta la nuova definizione di "edificio a emissioni zero", nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da energia generata in loco da fonti rinnovabili, oppure fornita da una comunità di energia rinnovabile o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
L’articolo 7 stabilisce che gli "edifici a emissioni zero" diventano la nuova norma per gli edifici nuovi a partire dal 2030 (2027 per i nuovi edifici pubblici). Fino al 2030 (2027 per il pubblico) gli edifici nuovi devono almeno essere al livello degli "edifici a energia quasi zero", in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Per gli edifici esistenti, l’articolo 2 definisce la "ristrutturazione profonda" come una ristrutturazione che trasforma un edificio o unità immobiliare in un "edificio a energia quasi zero" entro il 2030 o in un "edificio a emissioni zero" a partire dal 2030.
A tal fine, l’articolo 3 introduce il "Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici" che ogni Stato membro deve adottare, per garantire la trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a emissioni zero", in vista dell’obiettivo di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.
Il quadro di monitoraggio è rafforzato dall’introduzione di una valutazione dei progetti di Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici da parte della Commissione europea e da raccomandazioni nel contesto del processo relativo ai Piani nazionali per l’energia e il clima (PNIEC). Al fine di facilitare la presentazione delle informazioni e la valutazione da parte della Commissione, nonché di migliorare la comparabilità dei Piani nazionali, nell’allegato II viene fornito un modello comune con elementi obbligatori e volontari. Il primo progetto di Piano nazionale deve essere presentato entro il 30 giugno 2024 per tener conto del tempo di adozione e di entrata in vigore della proposta di direttiva in esame.
L’articolo 4 sulla metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in combinato disposto con l’allegato I è aggiornato per chiarire come contabilizzare l’utilizzo in loco dell’energia da fonti rinnovabili, ad esempio per i punti di ricarica, nonché dell’energia fornita da comunità energetiche.
Gli articoli 5 e 6 aggiornano le disposizioni sull’obbligo degli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e le disposizioni sul calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi.
Come già accennato, l’articolo 7 riunisce tutte le disposizioni in materia di edifici nuovi che, a partire dal 2030 (2027 per i nuovi edifici pubblici), dovranno essere "edifici a emissioni zero", i cui requisiti specifici sono stabiliti nell’allegato III.
Gli articoli da 8 a 10 e l’articolo 15 sugli edifici esistenti e il sostegno finanziario combinano le disposizioni attuali sulla ristrutturazione importante, che offrono l’opportunità di applicare i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, per garantire la profondità minima di ristrutturazione, con le nuove norme minime di prestazione energetica a livello UE, che impongono che gli edifici pubblici e quelli non residenziali, con attestato di prestazione energetica di classe G, siano soggetti a ristrutturazione e migliorati almeno fino a raggiungere la classe di prestazione energetica F entro il 2027 e almeno la classe E entro il 2030, mentre per gli edifici residenziali la classe F entro il 2030 e la classe E entro il 2033. Tale sistema, che concentra l’attenzione sulle classi con le prestazioni energetiche più basse, assicura che gli sforzi si concentrino sugli edifici con il potenziale più elevato di decarbonizzazione, mitigazione della povertà energetica e benefici sociali ed economici estesi.
Viene, inoltre introdotto un sistema di passaporti di ristrutturazione che forniscono una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive al fine di aiutare i proprietari e investitori a programmare al meglio i tempi e la portata degli interventi, rispetto ai problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti.
Viene incoraggiata la rapida diffusione di sistemi di riscaldamento a zero emissioni dirette in loco e gli Stati membri sono tenuti a concentrare il loro sostegno finanziario sulla mitigazione della povertà energetica e a sostenere l’edilizia popolare, nonché a proteggere gli inquilini da livelli di affitto sproporzionati in seguito a lavori di ristrutturazione.
L’articolo 11 si concentra sui sistemi tecnici per l’edilizia e viene introdotta una chiara base giuridica per i divieti nazionali relativi alle caldaie alimentate da combustibili fossili, consentendo agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore in base alle emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile utilizzato. Riconoscendo l’importanza di una buona qualità dell’aria interna per garantire la salute degli edifici, è necessaria l’installazione di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell’aria interna negli edifici nuovi e, ove possibile, negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti.
L’articolo 12 sull’infrastruttura per una mobilità sostenibile, in linea con la maggiore ambizione climatica, stabilisce come norma per tutti gli edifici nuovi e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti il pre-cablaggio e viene rafforzata la diffusione di punti di ricarica negli edifici per uffici nuovi e ristrutturati. Inoltre vengono introdotti parcheggi obbligatori per le biciclette negli edifici nuovi e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti.
L’articolo 13 rafforza la predisposizione degli edifici all’intelligenza (ovvero alla capacità dell’edificio di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva) per edifici di grandi dimensioni non residenziali a decorrere dal 2026.
L’articolo 14 garantisce che il proprietario dell’edificio, l’inquilino e il suo gestore possano avere accesso ai dati dei sistemi dell’edificio.
Gli articoli da 16 a 19 migliorano le disposizioni già esistenti in materia attestati di prestazione energetica, loro emissione e visualizzazione, nonché le loro banche dati, al fine di garantire la comparabilità in tutta l’Unione rispettando il modello di cui all’allegato V.
Le classi di prestazione energetica sono ridefinite in vista dell’obiettivo di raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto allo stesso tempo delle differenze nazionali in termini di parchi immobiliari. L’attestato di prestazione energetica, a partire dal 2026, è suddiviso nelle classi da A a G: la classe A più elevata rappresenta un edificio a emissioni zero, mentre la classe G più bassa includerà il 15 per cento degli edifici aventi le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale.
L’indicatore del consumo di energia in kWh rimane invariato ed è integrato da un indicatore sulle emissioni di gas a effetto serra in fase d’uso e sulle energie rinnovabili. Altri indicatori rimangono facoltativi e gli Stati membri possono scegliere tra di essi.
Gli edifici o le unità immobiliari che vengono offerti in vendita o in affitto devono possedere un attestato di prestazione energetica e gli Stati membri devono istituire banche dati nazionali per gli attestati di prestazione energetica degli edifici, che consentono di raccogliere dati relativi ai passaporti di ristrutturazione degli edifici e agli indicatori di predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tali informazioni sono poi trasferite all’osservatorio del parco immobiliare in sede europea.
Le disposizioni attuali sulle ispezioni sono raggruppate negli articoli 20 e 21, e chiarite per facilitarne l’attuazione, mentre il nuovo articolo 23 introduce la procedura della certificazione dei professionisti dell’edilizia che effettuano i lavori di ristrutturazione integrata.
Gli attuali sistemi di controllo indipendenti, di cui all’articolo 24, sono stati estesi per includere i passaporti di ristrutturazione e indicatori di predisposizione degli edifici all’intelligenza. Il monitoraggio e l’applicazione, anche mediante sanzioni, si concentreranno in particolare sulle norme minime di prestazione energetica e sul miglioramento del parco immobiliare esistente.
Infine, sono aggiornate le disposizioni finali e la clausola di riesame entro il 2027, mentre l’articolo 32 sul recepimento chiarisce che gli Stati membri devono fornire una tavola di concordanza unitamente all’illustrazione delle loro misure di recepimento.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica rimane individuata nell’articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia.
Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l’obiettivo di allineare la direttiva sulle prestazioni energetiche nell’edilizia ai rafforzati obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia, può essere ottenuto solo mediante uno strumento legislativo dell’Unione. L’azione a livello europeo appare opportuna anche a fronte della valutazione dell’impatto sui Piani nazionali per l’energia e il clima, pubblicata dalla Commissione nel settembre del 2020, che ha messo in evidenza un divario di ambizione tra livelli nazionali e livello europeo pari a 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e 3,1 punti per il consumo di energia finale nell’UE, rispetto agli obiettivi per il 2030.
Un quadro comune rafforzato dell’UE potrà, quindi, fornire incentivi agli Stati membri per accelerare, in maniera coordinata e secondo la portata necessaria, la transizione energetica verso edifici più efficienti dal punto di vista energetico, trainando gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici, creando posti di lavoro, stimolando l’innovazione, aumentando i vantaggi del mercato interno per i prodotti da costruzione e gli elettrodomestici e incidendo in maniera positiva sulla competitività dell’ecosistema dell’edilizia e dei settori correlati. Inoltre, l’azione dell’Unione porta a una modernizzazione delle normative nazionali nel settore degli edifici per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, aprendo mercati più ampi per i prodotti innovativi a livello globale e consentendo riduzioni dei costi quando sono più necessari, nonché la crescita industriale.
Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta si limita a modificare la normativa vigente, apportando le innovazioni necessarie a dare maggiore efficacia nel raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra stabilite nell’ambito del Green Deal per il 2030 e per il 2050. In particolare, la proposta prevede un inasprimento solo graduale delle norme minime di prestazione energetica a livello UE, lasciando agli Stati membri sufficiente margine di manovra per adattare le politiche di regolamentazione e finanziamento dell’edilizia alle circostanze nazionali e locali. Presenta una certa rigidità solo per gli edifici con le prestazioni energetiche più basse, in quanto da questi edifici è possibile conseguire i guadagni maggiori in termini di efficienza energetica, riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e benefici collaterali per la società.
La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento finlandese.
In particolare, il Parlamento finlandese ritiene che a livello dell’UE, dovrebbero essere stabiliti solo il quadro generale e gli obiettivi dei piani nazionali di miglioramento edilizio, ma non la ristrutturazione obbligatoria del parco immobiliare negli Stati membri, come invece stabilito all’articolo 9 della proposta, poiché gli Stati membri hanno la migliore conoscenza del potenziale di ristrutturazione del loro parco edilizio e dei benefici energetici e climatici della ristrutturazione. A tale riguardo, il Parlamento finlandese ritiene che ristrutturare gli edifici solo per l’efficienza energetica, senza la necessità di ulteriori riparazioni, generalmente non è conveniente e che andrebbe considerato. Inoltre, andrebbe considerato il ciclo di vita dell’edificio, in quanto la sostituzione anticipata di parti o sistemi intatti in un edificio solo per ragioni di efficienza energetica non necessariamente è rispettosa del clima, poiché le emissioni derivano, tra l’altro, dalla demolizione, dallo smaltimento dei rifiuti e dalla produzione di nuovi rifiuti.
Infine, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
In particolare, la proposta può ritenersi conforme all’interesse nazionale, in quanto la visione di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050 è coerente con la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, presentata dall’Italia a marzo 2021, sulla base delle diposizioni della direttiva attualmente in vigore. Sarà solo necessario verificare se le nuove tempistiche proposte siano conformi a quelle identificate a livello nazionale, in particolare in relazione ai nuovi standard per gli edifici esistenti e per gli edifici nuovi, e in relazione alla riclassificazione delle classi di prestazione energetica.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 13,40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2588
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
rilevato che il provvedimento in esame, composto di 66 articoli, suddivisi in 5 titoli, reca misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, al fine di contenere l’impatto sulle famiglie e sulle imprese, nonché misure e stanziamenti per favorire la transizione verde e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas, volte anche ad incentivare e semplificare gli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo, altresì, la ricerca e gli investimenti soprattutto nel settore dell’automotive;
considerato in particolare che:
- l’articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, fatturate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 5 per cento, in linea con la direttiva IVA 2006/112/CE;
- l’articolo 34 prevede modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 sull’istituzione della Procura europea "EPPO", relative alle procedure di nomina dei procuratori europei delegati;
valutato che il testo in esame non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2481
G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)]
Casolati, Candiani, Simone Bossi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,
premesso che:
il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;
tenuto conto in particolare che:
è necessario dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali;
consapevole:
dei principi di rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza, di rispetto dei dritti umani e delle norme degli atti internazionali che li sanciscono, a cominciare dall'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica i valori su cui si fonda l'Unione, e dall'articolo 6 del Trattato medesimo che recepisce i diritti basilari stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
rilevato che:
la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
operano oggi in Italia con efficacia e capacità diverse autorità, istituzioni e organismi pubblici, a livello centrale o locale, che hanno competenza rispetto alla tutela e la valorizzazione di garanzie specifiche riconducibili alla generale accezione della tutela dei diritti umani o alle molteplici questioni connesse al rispetto di tali diritti, come ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR, il Comitato interministeriale per i diritti umani;
impegna il Governo:
ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti su tale argomento, iniziative volte a dare vita ad una Istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, razionalizzando il sistema di garanzia e controllo esistente in Italia in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, con il conseguente contenimento dei costi, attraverso l'ampliamento delle competenze di un organismo esistente ovvero un organismo specifico, con finalità di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, che operi in stretta collaborazione con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare le Nazioni Unite, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati e in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato; e che abbia tra le sue finalità: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, incluse donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani comprese le violazioni perpetrate sulla rete internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
G/2481/6/14 (già em. 3.3)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"
premesso che:
il combinato disposto degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la tutela la libertà di stabilimento, in presenza di determinati requisiti, a favore delle persone giuridiche, pertanto, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un'attività economica avente carattere di continuità e stabilità;
il diritto europeo, nonostante riconosca alle società il diritto di stabilimento come libertà di trasferire liberamente la propria sede sociale all'interno dell'Unione europea, non individua l'ordinamento giuridico cui spetta disciplinare lo statuto delle società che si trasferiscono, se quello del Paese di partenza o quello di destinazione;
la disciplina italiana del trasferimento della sede legale in un Paese europeo riconosce il diritto di trasferimento senza imporre, in via preliminare, alle società che trasferiscono la sede legale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione delle stesse;
considerato che:
la pandemia da SARS-COV2 ha avuto un impatto economico sostanziale sull'intero tessuto produttivo mondiale;
per contrastare gli effetti economici e sociali legati allo scoppio dell'epidemia da COVID-19, in sede europea, sono state adottate diverse misure di sostegno alle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
la Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. La misura consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
considerato, inoltre, che:
alla luce di quanto premesso, molte attività italiane hanno ricevuto aiuti pubblici;
impegna il Governo:
nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero, da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, a tener conto anche dei vincoli legati ad eventuali sovvenzioni elargite dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali e ogni altra attività d'impresa.»
Art. 4
4.14 (testo 2)
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005."
4.7 (testo 2)
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;
Art. 10
10.2 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;";
2) alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".
Art. 14
14.0.1 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)
1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;
d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dlela finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
Art. 16
16.2 (testo 2)
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico».
16.7 (testo 2)
Cantù, Bergesio, Campari, Candiani, Simone Bossi, Casolati
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».
16.12 (testo 2)
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»
Art. 18
18.1 (testo 2)
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici;».
18.3 (testo 2)
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici».