Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 13/04/2022
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Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in base all’articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020.
Ricorda che la direttiva oggetto di recepimento stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che siano genitori o prestatori di assistenza. Il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2022.
Le norme dello schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 8 articoli, concernono in sintesi i seguenti istituti: i congedi di paternità (articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e n), e articolo 8); il congedo parentale per i lavoratori dipendenti (lettere da h) a l) dell'articolo 2, comma 1); il congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata (lettera m)) del medesimo comma 1); il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome (successive lettere o) e q)); il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS (lettera p) dello stesso comma 1); le tutele contro le discriminazioni (articolo 3, comma 1, lettera a), articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5, comma 1, lettera b)); alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 3, comma 1, lettera b)); il lavoro agile (articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), ed articolo 4, comma 1, lettera b)); il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (articolo 4, comma 1, lettera a)); i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (articolo 5).
Gli altri articoli concernono l'oggetto del provvedimento (articolo 1), la previsione di una relazione annua (articolo 6) e la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura (articolo 7).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.