Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 13/04/2022
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La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, il cui termine di recepimento è fissato al 10 agosto 2022.
Il testo del decreto legislativo si articola in 4 capi e conta 17 articoli.
Il capo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, stabilendo che il decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Inoltre, nell'articolo 1 viene chiarito l'ambito di applicazione del decreto, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione. Nello stesso capo, si specificano, anche, le modalità di comunicazione delle informazioni, attribuendo al datore di lavoro il compito di comunicare a ciascun lavoratore le informazioni previste dal decreto. Queste devo essere trasmesse in formato cartaceo o elettronico in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità e gratuito.
Il capo 2 riguarda le informazioni sul rapporto di lavoro. Esso contiene delle modifiche al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152. In particolare, si prevede l'introduzione del compito, per il datore di lavoro o il committente pubblico o privato, di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione e della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione delle prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Il capo 3 riprende le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro presenti nella direttiva. Per quanto riguarda il periodo di prova, il decreto stabilisce che esso non può essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, il periodo di prova deve essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Viene regolamentato, altresì, il cumulo di impieghi, stabilendo che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, purché non sussistano condizioni quali un pregiudizio per la salute e la sicurezza, la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico e nel caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto di interessi con la principale.
Infine, il capo 4 dispone le misure di tutela, introducendo misure di protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento, il recesso del committente e l'onere della prova. In particolare, si stabilisce che l'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti sarà oggetto di sanzione, vietando, infine, il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.