Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 13/04/2022
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Il senatore, CESARO (FIBP-UDC), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
L’Accordo in titolo, composto di 6 articoli, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell’intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.
L’Intesa esplicita innanzitutto l’impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell’ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell’insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d’arte e dell’archeologia (articolo 1).
La cooperazione nel settore dell’istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).
La cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l’incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).
A sua volta, la cooperazione nel settore dell’informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).
L’Accordo dispone altresì che l’uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto degli ordinamenti giuridici delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).
Infine, a una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione (articolo 6).
Il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie e l’articolo 5 l’entrata in vigore.
Il Relatore, quindi, ritenendo che le disposizioni dell’accordo non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni multilaterali in materia, propone di esprimere un parere favorevole.