Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 13/04/2022
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IN SEDE CONSULTIVA
(2044) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il senatore, CESARO (FIBP-UDC), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
L’Accordo in titolo, composto di 6 articoli, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell’intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.
L’Intesa esplicita innanzitutto l’impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell’ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell’insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d’arte e dell’archeologia (articolo 1).
La cooperazione nel settore dell’istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).
La cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l’incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).
A sua volta, la cooperazione nel settore dell’informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).
L’Accordo dispone altresì che l’uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto degli ordinamenti giuridici delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).
Infine, a una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione (articolo 6).
Il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie e l’articolo 5 l’entrata in vigore.
Il Relatore, quindi, ritenendo che le disposizioni dell’accordo non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni multilaterali in materia, propone di esprimere un parere favorevole.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di interventi e previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, il cui termine di recepimento è fissato al 10 agosto 2022.
Il testo del decreto legislativo si articola in 4 capi e conta 17 articoli.
Il capo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, stabilendo che il decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Inoltre, nell'articolo 1 viene chiarito l'ambito di applicazione del decreto, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione. Nello stesso capo, si specificano, anche, le modalità di comunicazione delle informazioni, attribuendo al datore di lavoro il compito di comunicare a ciascun lavoratore le informazioni previste dal decreto. Queste devo essere trasmesse in formato cartaceo o elettronico in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità e gratuito.
Il capo 2 riguarda le informazioni sul rapporto di lavoro. Esso contiene delle modifiche al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152. In particolare, si prevede l'introduzione del compito, per il datore di lavoro o il committente pubblico o privato, di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione e della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione delle prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Il capo 3 riprende le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro presenti nella direttiva. Per quanto riguarda il periodo di prova, il decreto stabilisce che esso non può essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, il periodo di prova deve essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Viene regolamentato, altresì, il cumulo di impieghi, stabilendo che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, purché non sussistano condizioni quali un pregiudizio per la salute e la sicurezza, la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico e nel caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto di interessi con la principale.
Infine, il capo 4 dispone le misure di tutela, introducendo misure di protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento, il recesso del committente e l'onere della prova. In particolare, si stabilisce che l'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti sarà oggetto di sanzione, vietando, infine, il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in base all’articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020.
Ricorda che la direttiva oggetto di recepimento stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che siano genitori o prestatori di assistenza. Il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2022.
Le norme dello schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 8 articoli, concernono in sintesi i seguenti istituti: i congedi di paternità (articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e n), e articolo 8); il congedo parentale per i lavoratori dipendenti (lettere da h) a l) dell'articolo 2, comma 1); il congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata (lettera m)) del medesimo comma 1); il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome (successive lettere o) e q)); il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS (lettera p) dello stesso comma 1); le tutele contro le discriminazioni (articolo 3, comma 1, lettera a), articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5, comma 1, lettera b)); alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 3, comma 1, lettera b)); il lavoro agile (articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), ed articolo 4, comma 1, lettera b)); il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (articolo 4, comma 1, lettera a)); i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (articolo 5).
Gli altri articoli concernono l'oggetto del provvedimento (articolo 1), la previsione di una relazione annua (articolo 6) e la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura (articolo 7).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.