Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 13/04/2022
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2044
La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;
rilevato che:
- il disegno di legge in esame è finalizzato alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;
- il testo dell’accordo si compone di sei articoli e si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell’intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi;
- l’Intesa esplicita innanzitutto l’impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell’ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell’insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d’arte e dell’archeologia (articolo 1), e la cooperazione nel settore dell’istruzione generale, finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2);
- l’Accordo disciplina anche la cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 3), dell’informazione (articolo 4) e della proprietà intellettuale (articolo 5), mentre l’articolo 6 richiama il rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l’Italia, di quelle comunitarie, per l’attuazione dell’Accordo;
- il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione, gli articoli 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie e l’articolo 5 l’entrata in vigore;
valutato che le disposizioni dell’accordo non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni multilaterali in materia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.