Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 13/04/2022
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
298ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente STEFANO (PD), relatore, illustra il Documento di economia e finanza (DEF) per il 2022, previsto dalla legge n. 39 del 2011, che ha adeguato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) alle regole del "Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri", rilevando che esso rappresenta il principale momento di sintesi programmatica tra le scelte di politica nazionale e le indicazioni macroeconomiche stabilite a livello europeo per l’anno successivo e per il triennio.
Il Documento, come prescrive la legge, è strutturato in tre parti, di cui la sezione I e la sezione III contenenti, rispettivamente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, che costituiscono anche i documenti richiesti nell’ambito del Semestre europeo, da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 aprile, e la sezione II, contenente, invece, l’analisi macroeconomica e le tendenze della finanza pubblica per il triennio successivo.
Il Semestre europeo 2022 è stato avviato il 24 novembre 2021, con la pubblicazione dei suoi documenti iniziali, ovvero la Strategia annuale della crescita sostenibile (COM(2021) 740), la Relazione sul meccanismo di allerta sugli sviluppi macroeconomici negli Stati membri (COM(2021) 741), la Raccomandazione sulla politica economica della zona euro (COM(2021) 742) e la Comunicazione sui documenti programmatici di bilancio 2022 (COM(2021) 900), in cui la Commissione europea ha invitato l’Italia ad adottare, nell'ambito della procedura di bilancio nazionale, le misure necessarie per limitare l’aumento della spesa corrente nazionale.
Negli ultimi due anni, il Semestre europeo è stato coordinato con gli adempimenti previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). Per quest’anno, la novità principale è data dal fatto che il Programma nazionale di riforma (PNR) 2022 ricopre un duplice ruolo: oltre al suo ruolo ordinario previsto nell’ambito del Semestre europeo, esso rappresenta anche una delle due relazioni semestrali richieste agli Stati membri per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei Piani per la ripresa e la resilienza, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241 sul RRF.
Dopo la presentazione, entro il 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, la Commissione europea procede alla loro valutazione per poi presentare un progetto di Raccomandazioni specifiche per Paese, che è poi adottato dal Consiglio dell’UE nel mese di luglio. Di tali Raccomandazioni gli Stati membri devono poi tenere conto nell’elaborazione delle rispettive manovre di bilancio per l’anno successivo.
Con il perdurare degli effetti derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 e con il sopraggiungere della nuova emergenza legata all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, l’Unione europea ha messo in atto una serie di specifiche azioni e misure, tra cui anzitutto: il programma Next Generation EU, il programma PEPP (Pandemic emergency purchase programme), della Banca centrale europea, per l’acquisto di titoli pubblici e privati (quantitative easing) fino al marzo 2022 e con reinvestimento dei titoli in scadenza almeno fino a tutto il 2024; il Temporary framework, sugli aiuti di stato nell’emergenza Covid, ora esteso anche all’emergenza della guerra in Ucraina fino a tutto il 2022; e la sospensione dell’applicazione dei vincoli del Patto di stabilità e crescita, attraverso l’attivazione della clausola di salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso, adottata il 23 marzo 2020 e destinata a rimanere attiva fino a tutto il 2022. La disattivazione a partire dal 2023 sarà comunque oggetto di riesame nel contesto delle previsioni economiche di primavera 2022. Nel contempo, è in corso il dibattito sulle possibili modifiche da apportare al Patto di stabilità e crescita, in vista di un esito orientato a una maggiore attenzione alla crescita e agli investimenti per le transizioni digitale ed ecologica, e a un più graduale sentiero di aggiustamento dei deficit di bilancio nazionali.
Sulla base del predetto contesto economico-istituzionale, e della perdurante sospensione dei vincoli del Patto di stabilità e crescita, nonché previa consultazione con la Commissione europea, il Governo ha presentato alle Camere, unitamente al DEF, anche una Relazione sullo scostamento del deficit, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, relativa al principio del pareggio di bilancio.
In tale Relazione, si illustra una richiesta di scostamento di bilancio pari a 11 miliardi di euro per il 2021 e a 9,6 miliardi per il triennio 2023-2025, nonché a 3,8 miliardi in spesa per interessi passivi per gli anni 2026-2032, rispetto al percorso di avvicinamento all’Obiettivo di medio termine (OMT). Tale maggiore indebitamento potrà essere autorizzato dalle Camere con un voto, in Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti.
Lo scostamento richiesto si rende necessario, secondo il Governo, al fine di finanziare, con un provvedimento di prossima adozione: misure per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi d’urgenza; ulteriori interventi per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, anche in favore degli enti territoriali; la necessaria liquidità alle imprese; le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; l’adeguamento dei fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici, alla dinamica imprevista dei costi dell’energia e delle materie prime; e il sostegno al sistema sanitario e ai settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze.
Per quanto riguarda i principali dati sui saldi di bilancio indicati nel DEF, nel 2021, l’economia italiana ha messo a segno un buon recupero, con una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione in rapporto al PIL più accentuata del previsto, rispettivamente al 7,2 per cento e al 150,8 per cento del PIL (dal 9,6 per cento di deficit e 155,3 per cento di debito del 2020).
Tuttavia, l’inizio del 2022 ha visto il verificarsi di eventi e fattori fortemente negativi, tra cui l’impennata dei contagi da Covid-19, l’eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, la conseguente crescita del tasso di inflazione e dei tassi di interesse, e l’ulteriore aggravamento dovuto all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, a cui è conseguita un’ulteriore impennata dei prezzi dell’energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie. In Italia, a marzo 2022 l’inflazione al consumo è salita al 6,7 per cento e l’inflazione di fondo (al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi), seppure assai più moderata, ha raggiunto comunque il 2 per cento.
In tale contesto, la previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2022 scende, dal 4,7 per cento dello scenario programmatico della NADEF al 2,9 per cento, e quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento. L’andamento tendenziale dell’indebitamento netto, invece, vede un miglioramento nel 2022, rispetto alla NADEF, ascrivibile principalmente a maggiori entrate tributarie, contributive e altre entrate correnti, che più che compensano stime più elevate di spesa corrente e in conto capitale.
Il quadro programmatico contenuto nel DEF 2022, che tiene conto anche delle misure che saranno adottate e finanziate con l’ulteriore indebitamento richiesto nella relazione presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, consente di recuperare qualche punto percentuale di crescita del PIL rispetto al tendenziale, soprattutto nel 2022 e nel 2023, quando il PIL è previsto crescere, rispettivamente, del 3,1 per cento e del 2,4 per cento.
Per quanto riguarda il rapporto tra indebitamento netto (deficit) e PIL, le previsioni programmatiche del DEF si mantengono invariate rispetto alla NADEF, con un deficit al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 nel 2023 e a un livello inferiore al 3 per cento del PIL nel 2025.
Riguardo invece all’indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure una tantum e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), che è il valore di riferimento per la valutazione sull’avvicinamento all’Obiettivo di medio termine (OMT), il quadro programmatico prevede un livello pari al 5,9 per cento nel 2022, al 4,5 nel 2023, al 4 per cento nel 2024 e al 3,6 nel 2025.
Il rapporto debito/PIL scenderà dal 150,8 per cento del 2021 fino al 141,4 per cento nel 2025, per raggiungere il livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio.
Gli obiettivi programmatici del Documento si fondano, quindi, su uno scenario in cui l’economia rallenta fortemente, ma registra comunque una crescita annua significativa, e in cui i margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati.
Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere favorevole.
La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto contrario, motivato non dai tempi comunque inaccettabilmente ristretti, ma dai contenuti che riflettono una visione che sembra del tutto indifferente rispetto al dramma di sofferenza che stanno vivendo i cittadini italiani.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di modificare il parere da favorevole a non ostativo.
Il PRESIDENTE accoglie quest’ultima richiesta e, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (n. COM(2021) 562 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 11, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato nella seduta precedente, sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro normativo volto a favorire la pianificazione e gli investimenti a lungo termine per l’uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, nell’ottica dell’impegno dell’UE per il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sullo schema di risoluzione, ribadendo tuttavia la richiesta di porre attenzione ai poteri di delega che molte proposte legislative europee prevedono di conferire alla Commissione europea, ricordando che tali atti delegati non dovrebbero interessare aspetti essenziali della legislazione.
Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (n. COM(2021) 731 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 12, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.
La senatrice MASINI (Misto-+Eu-Az), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato nella seduta precedente, sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.
La senatrice GIANNUZZI (Misto) esprime apprezzamento per i contenuti dello schema di risoluzione, preannunciando il suo voto favorevole.
Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA
(2044) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il senatore, CESARO (FIBP-UDC), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
L’Accordo in titolo, composto di 6 articoli, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell’intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.
L’Intesa esplicita innanzitutto l’impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell’ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell’insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d’arte e dell’archeologia (articolo 1).
La cooperazione nel settore dell’istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).
La cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l’incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).
A sua volta, la cooperazione nel settore dell’informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).
L’Accordo dispone altresì che l’uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto degli ordinamenti giuridici delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).
Infine, a una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione (articolo 6).
Il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie e l’articolo 5 l’entrata in vigore.
Il Relatore, quindi, ritenendo che le disposizioni dell’accordo non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni multilaterali in materia, propone di esprimere un parere favorevole.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di interventi e previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, il cui termine di recepimento è fissato al 10 agosto 2022.
Il testo del decreto legislativo si articola in 4 capi e conta 17 articoli.
Il capo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, stabilendo che il decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Inoltre, nell'articolo 1 viene chiarito l'ambito di applicazione del decreto, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione. Nello stesso capo, si specificano, anche, le modalità di comunicazione delle informazioni, attribuendo al datore di lavoro il compito di comunicare a ciascun lavoratore le informazioni previste dal decreto. Queste devo essere trasmesse in formato cartaceo o elettronico in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità e gratuito.
Il capo 2 riguarda le informazioni sul rapporto di lavoro. Esso contiene delle modifiche al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152. In particolare, si prevede l'introduzione del compito, per il datore di lavoro o il committente pubblico o privato, di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione e della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione delle prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Il capo 3 riprende le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro presenti nella direttiva. Per quanto riguarda il periodo di prova, il decreto stabilisce che esso non può essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, il periodo di prova deve essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Viene regolamentato, altresì, il cumulo di impieghi, stabilendo che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, purché non sussistano condizioni quali un pregiudizio per la salute e la sicurezza, la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico e nel caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto di interessi con la principale.
Infine, il capo 4 dispone le misure di tutela, introducendo misure di protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento, il recesso del committente e l'onere della prova. In particolare, si stabilisce che l'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti sarà oggetto di sanzione, vietando, infine, il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in base all’articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020.
Ricorda che la direttiva oggetto di recepimento stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che siano genitori o prestatori di assistenza. Il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2022.
Le norme dello schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 8 articoli, concernono in sintesi i seguenti istituti: i congedi di paternità (articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e n), e articolo 8); il congedo parentale per i lavoratori dipendenti (lettere da h) a l) dell'articolo 2, comma 1); il congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata (lettera m)) del medesimo comma 1); il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome (successive lettere o) e q)); il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS (lettera p) dello stesso comma 1); le tutele contro le discriminazioni (articolo 3, comma 1, lettera a), articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5, comma 1, lettera b)); alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 3, comma 1, lettera b)); il lavoro agile (articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), ed articolo 4, comma 1, lettera b)); il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (articolo 4, comma 1, lettera a)); i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (articolo 5).
Gli altri articoli concernono l'oggetto del provvedimento (articolo 1), la previsione di una relazione annua (articolo 6) e la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura (articolo 7).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore CORBETTA (M5S) ricorda di aver partecipato quale rappresentante della 14a Commissione alla riunione del Coordinamento delle Politiche europee della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, svolta l'11 aprile 2022, a Catanzaro.
In particolare, in tale sede è stato adottato un documento che riassume le posizioni dei Consigli regionali sul programma di lavoro della Commissione europea, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti del Senato e della Camera dei deputati e del Senato.
Inoltre, sul tema relativo all’attuazione del PNRR, i delegati regionali hanno lamentato una compressione dell’istanza regionale, a fronte di una governance a centralità statale e a fronte delle manifeste difficoltà di molti enti locali, che in molti casi non hanno le risorse e le competenze progettuali necessarie a dare attuazione ai programmi di investimento previsti.
Al riguardo, è stato espresso l’auspicio di un rafforzamento del ruolo regionale, nella fase di implementazione del PNRR, per una governance multilivello in grado di valorizzare le competenze regionali che, grazie al loro radicamento territoriale, restano gli attori più adatti ad accompagnare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO
La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo,
considerato che, unitamente al DEF, il Governo ha presentato anche una Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell’articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in cui illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020, di cui si chiede l’autorizzazione alle Camere, necessario ai fini della copertura delle misure per il contrasto agli effetti dell’epidemia da Covid-19 e delle misure necessarie a fronte della nuova emergenza legata all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina;
considerate le procedure del Semestre europeo 2022, integrate con le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza, in cui si prevede che il Programma nazionale di riforma (PNR) 2022 rappresenti, oltre al documento previsto nell’ambito del Semestre europeo, anche una delle due relazioni semestrali richieste agli Stati membri, per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei Piani per la ripresa e la resilienza, ai sensi dell’articolo 27 del citato regolamento (UE) 2021/241;
considerate le principali misure adottate dall’Unione europea in risposta alle conseguenze derivanti dall’epidemia da Covid-19 e al sopraggiungere della nuova emergenza legata all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, tra cui, in particolare il mantenimento della clausola di salvaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso, la cui disattivazione, prevista a partire dal 2023, sarà oggetto di riesame nel contesto delle previsioni economiche di primavera 2022 del Semestre europeo;
considerati i principali dati programmatici di bilancio delineati nel DEF, che incorporano l’ulteriore scostamento di bilancio pari a pari a 11 miliardi di euro per il 2021 e a 9,6 miliardi per il triennio 2023-2025, nonché a 3,8 miliardi in spesa per interessi passivi per gli anni 2026-2032, di cui si chiede l’autorizzazione alle Camere mediante la relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, tra cui:
- la previsione di un incremento programmatico del PIL pari al 3,1 per cento nell’anno in corso e 2,4 per cento nel 2023;
- la previsione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit) che si mantiene invariato rispetto alla NADEF, al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 nel 2023 e a un livello inferiore al 3 per cento del PIL nel 2025;
- la previsione di un deficit strutturale pari al 5,9 per cento nel 2022, al 4,5 nel 2023, al 4 per cento nel 2024 e al 3,6 nel 2025;
- la previsione di un rapporto debito/PIL che scenderà dal 150,8 per cento del 2021 fino al 141,4 per cento nel 2025, per raggiungere il livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio;
valutato, pertanto, che gli obiettivi programmatici del Documento si fondano su uno scenario in cui l’economia rallenta fortemente, ma registra comunque una crescita annua significativa, e in cui i margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati, in coerenza con il quadro normativo e programmatico dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, non ostativo.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 562 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 11) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La 14a Commissione permanente,
premesso che:
la proposta di regolamento COM(2021) 562 stabilisce un quadro normativo volto a favorire la pianificazione e gli investimenti a lungo termine per l’uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, nell’ottica dell’impegno dell’UE per il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;
le misure previste dalla proposta si collocano nel contesto del Green Deal europeo e del pacchetto climatico europeo Fit for 55, che prevede l’estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni al trasporto marittimo (COM(2021) 551), la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia (COM(2021) 563), la direttiva sull’infrastruttura per i combustibili alternativi COM(2021) 559) e della direttiva sulle energie rinnovabili (COM(2021) 557);
la proposta prevede di ridurre le emissioni da parte delle navi, stabilendo limiti dell’intensità dei gas a effetto serra per unità di energia usata a bordo di una nave in arrivo, all’interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e l’obbligo di utilizzo dell’alimentazione elettrica da terra o di una tecnologia a zero emissioni durante la permanenza in porto, nonché un sistema di avanzo/disavanzo di conformità ai requisiti stabiliti e sanzioni applicabili in caso di disavanzo di conformità, i cui proventi sono assegnati al Fondo per l’innovazione di cui alla direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS;
valutato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto la maggior parte del settore dei traffici marittimi è per sua natura di carattere transfontaliero e internazionale, mentre solo il 9 per cento del traffico è costituito da viaggi nazionali, e pertanto, in assenza di una dimensione europea delle misure ad essi riferite potrebbe porsi il rischio di dare vita ad un mosaico di normative nazionali, relative alle emissioni delle navi, tra loro incoerenti e suscettibili di generare distorsioni del mercato interno e della concorrenza;
rilevato, tuttavia, che:
la tecnologia propulsiva e dei carburanti per il settore navale non ha attualmente alternative che consentano l’utilizzo di carburanti meno inquinanti (salvo il gas naturale liquefatto, GNL, che è comunque un combustibile di transizione, in quanto rilascia importanti percentuali di emissioni di CO2 in atmosfera, e che non ha un’adeguata rete di produzione, stoccaggio e distribuzione sul territorio), né esiste una chiara prospettiva dei progetti di ricerca sulle possibili alternative all’attuale sistema di propulsione navale nell’arco dei prossimi dieci anni;
in assenza di prospettive a medio termine, su possibili sistemi propulsivi a basse o zero emissioni, non è possibile predisporre piani d’investimento aziendali in nuove tecnologie di propulsori, né elaborare progetti relativi alla loro catena logistica di distribuzione;
il quadro complessivo prospettato nelle proposte normative europee citate, applicabile al settore marittimo, delinea un aggravio normativo e sanzionatorio, con maggiori costi operativi, che gli operatori del settore non hanno possibilità di evitare entro i termini temporali stabiliti e che per questo motivo non appare giustificato;
oltre agli oneri derivanti dalla proposta sull’uso di combustibili a basse emissioni, il settore marittimo è interessato dagli aggravi derivanti dalla proposta sull’estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni ETS al trasporto marittimo già a partire dal 2023 e dalla proposta sulla tassazione dell’energia da cui deriva l’eliminazione dell’attuale esenzione dalle accise sui carburanti marini;
il quadro normativo risultante dalle proposte europee citate è destinato a produrre conseguenze negative sul livello di concorrenza delle imprese di trasporto marittimo operanti in Europa, rispetto alle altre imprese globali che, non scalando porti europei, non dovranno sottostare alle nuove e più restrittive regole, e rischia di ridurre in modo significativo anche i flussi di traffico e le attività portuali in Europa, e in particolare nel nostro Paese, con importanti ricadute occupazionali, a vantaggio dei porti immediatamente vicini come quelli del Nord Africa, alcuni già operativi e altri in fase di costruzione;
ritiene, per i motivi esposti in premessa, che la proposta non rispetti il principio di proporzionalità e chiede che sia valutata l’opportunità di:
svolgere un’analisi di impatto economico commerciale sulle ricadute economiche per le imprese marittime e portuali europee e per l’occupazione, soprattutto per i territori a forte valenza marittima, derivanti dalla proposta sull’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto marittimo e dalla proposta sull’estensione del sistema ETS al trasporto marittimo;
prevedere un allungamento dei tempi di phase-in per l’applicazione della proposta sull’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto marittimo e della proposta sull’estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, collegando la cadenza temporale di applicazione all’effettiva disponibilità sul mercato di soluzioni alternative all’uso degli attuali combustibili marini;
prevedere forme di esenzione dalle misure restrittive all’uso di combustibili non green, per i collegamenti marittimi relativi ai servizi essenziali ad assicurare alla popolazione insulare la necessaria "continuità territoriale" e per i collegamenti rientranti nelle cosiddette autostrade del mare alternative ai percorsi stradali;
prevedere un fondo dedicato, nell’ambito dell’ETS, teso a garantire che le entrate derivanti dalle quote di emissione per il settore marittimo e dalle eventuali sanzioni previste dalla proposta di regolamento sull’uso di combustibili a basse emissioni (FuelEU Maritime) siano completamente destinate ai progetti dedicati a individuare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore marittimo.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 731 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 12) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La 14a Commissione permanente,
considerato che:
la proposta di direttiva COM(2021) 731 è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica (cfr. COM(2020) 252), in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024;
l’azione proposta si esplica nella duplice direzione di stabilire un quadro armonizzato di norme sulla trasparenza della pubblicità politica e dei servizi connessi, applicabile ai prestatori di servizi di pubblicità politica, e di stabilire norme a tutela della privacy delle persone nell’uso delle tecniche di targeting e di amplificazione in ambito di pubblicità politica, applicabile a tutti i titolari del trattamento dei dati personali e quindi non solo ai prestatori di servizi di pubblicità politica;
gli obiettivi della proposta sono quelli di ridurre la frammentazione giuridica in materia, rimuovere gli ostacoli e contenere i costi per i servizi transfrontalieri, definire rigorosi obblighi di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica, affrontare gli specifici rischi relativi alla protezione dei dati che scaturiscono dall’uso di alcune tecniche di targeting dei destinatari e di amplificazione dei contenuti, e garantire un effettivo controllo degli obblighi previsti, per assicurare elezioni libere ed eque nell’UE;
rilevato che:
il regolamento si applicherebbe a tutte le elezioni, sia quelle al Parlamento europeo, sia quelle nazionali, regionali e locali, inclusi i referendum ed eventuali elezioni per stabilire la leadership dei partiti politici;
la proposta afferma di disciplinare solo gli aspetti di trasparenza nella pubblicità politica e di uso delle tecniche di targeting, senza interferire con le competenze nazionali per l’organizzazione del processo elettorale, come la legalità dei contenuti di pubblicità politica e i periodi di campagna elettorale durante i quali è consentito fare pubblicità, o la natura dei partecipanti al processo democratico;
ritiene che:
la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l’obiettivo di assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, può essere raggiunto meglio mediante un’azione a livello dell’Unione, che consenta l’instaurazione di un quadro armonizzato e uniforme per tutti gli Stati membri. L’azione a livello di Unione è inoltre necessaria considerata la natura transfrontaliera insita nelle prestazioni di servizi online nel settore della pubblicità politica. Le difformità nelle legislazioni nazionali sulla trasparenza nella pubblicità politica, infatti, ha creato una frammentazione normativa, con un aumento dei costi di conformità a carico dei prestatori di servizi e con la compartimentazione geografica della diffusione dei messaggi di pubblicità politica, impedendone la portata transnazionale in tutta l’UE;
la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in quanto, la base giuridica dell’articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, appare insufficiente per giustificare l’intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici ("sponsor"). In questo senso, la "frammentazione" normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, rappresenta non tanto un problema di mercato interno, quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese;
la proposta dovrebbe quindi limitarsi a prevedere minime condizioni volte ad assicurare il buon funzionamento del solo mercato transfrontaliero dei prodotti e servizi di pubblicità politica, al fine di non interferire nello svolgimento delle campagne elettorali nazionali e locali, e nelle scelte di pubblicità politica dei candidati e partiti politici;
la proposta dovrebbe assumere la veste di una direttiva e non di un regolamento, al fine di assicurare agli Stati membri il più ampio margine di discrezionalità, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2044
La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;
rilevato che:
- il disegno di legge in esame è finalizzato alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;
- il testo dell’accordo si compone di sei articoli e si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell’intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi;
- l’Intesa esplicita innanzitutto l’impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell’ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell’insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d’arte e dell’archeologia (articolo 1), e la cooperazione nel settore dell’istruzione generale, finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2);
- l’Accordo disciplina anche la cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 3), dell’informazione (articolo 4) e della proprietà intellettuale (articolo 5), mentre l’articolo 6 richiama il rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l’Italia, di quelle comunitarie, per l’attuazione dell’Accordo;
- il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione, gli articoli 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie e l’articolo 5 l’entrata in vigore;
valutato che le disposizioni dell’accordo non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell’ambito di analoghe convenzioni multilaterali in materia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.