Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 297 del 06/04/2022
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
297ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente STEFANO (PD), relatore, ribadisce i contenuti dello schema di parere non ostativo presentato nella seduta precedente.
La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto di astensione ritenendo che i problemi strutturali del rincaro dei prezzi energetici e dei rischi sull’approvvigionamento del gas avrebbero richiesto rimedi altrettanto strutturali e non misure del tutto temporanee come quella dello sgravio delle accise sui carburanti per un solo mese o della possibilità per le imprese di rateizzare i costi energetici di maggio e giugno. Inoltre, sull’emergenza relativa all’accoglienza dei profughi dall’Ucraina, si aspettava misure di potenziamento efficaci, mentre si prevede solo un minimo rafforzamento del personale dei Vigili del fuoco.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di decreto, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (n. COM(2021) 570 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame prevede l’introduzione di tre nuove risorse proprie dell’Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell’UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso e al pagamento dei relativi interessi, nell’arco di 30 anni, del debito comune emesso dall’UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (grants) di Next Generation EU, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un’economia decarbonizzata, e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell’UE.
Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l’anno a favore del bilancio dell’UE.
La prima nuova risorsa propria dell’UE consiste nel 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione, nell’ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551.
La seconda prevede il versamento al bilancio dell’UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.
La terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell’UE il 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo l’accordo OCSE/G20 sulla ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione ("primo pilastro").
La proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica, da parte degli Stati membri, della conclusione delle procedure di ratifica, e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti e, per la restante parte, a decorrere dall’entrata in vigore delle due proposte citate.
Sulla proposta, il cui termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2, è scaduto lo scorso 7 marzo, non è pervenuta la relazione del Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.
La proposta è stata esaminata da 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese che ha adottato un parere motivato (contrario), esprimendo la sua contrarietà di principio al trasferimento del potere fiscale nazionale al livello dell’UE e la sua posizione critica sull’istituzione di nuove risorse proprie, ritenendo invece che l’obiettivo di coprire le spese del rimborso del debito contratto dall’UE per finanziare i sussidi previsti da Next Generation EU possa essere raggiunto mediante una redistribuzione dei fondi esistenti all’interno del bilancio dell’Unione.
Non condividendo la posizione del Parlamento svedese, il Relatore ritiene di poter confermare l’orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.
Si rammarica, tuttavia, del fatto che non sia pervenuta la relazione del Governo su un atto di grande rilevanza sulla presente esigenza finanziaria legata al Next Generation EU, ma soprattutto sui possibili sviluppi futuri delle politiche dell’Unione europea e delle connesse esigenze di finanziamento.
Il senatore LOREFICE (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Candiani e chiede alla Presidenza di sollecitare il Governo a trasmettere la relazione prevista dalla legge n. 234 del 2012.
Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce della richiesta presso il Governo.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 14.30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564
La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
considerato che il provvedimento reca misure di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, di sostegno alle imprese per l’acquisto dell’elettricità e del gas naturale, di sostegno alle imprese colpite dall’aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della sicurezza nazionale (golden power) e della cybersicurezza, e di potenziamento della capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina;
ricordata la comunicazione della Commissione europea, del 13 ottobre 2021, sul contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia, che include una serie di strumenti (il toolbox) che gli Stati membri possono utilizzare, tra cui misure di sostegno d’emergenza al reddito per le famiglie, specifici aiuti di Stato alle imprese e sgravi fiscali mirati;
considerata la comunicazione della Commissione europea, dell’8 marzo 2022, "REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108), recante un nuovo piano per rispondere all’aumento dei prezzi dell’energia, a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno e a ridurre di due terzi la domanda dell’UE di gas russo entro la fine dell’anno;
considerata la comunicazione della Commissione europea, del 23 marzo 2022, "Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno";
considerata la proposta di regolamento COM(2022) 135, del 23 marzo 2022, sullo stoccaggio del gas e sulla sicurezza dell’approvvigionamento;
considerata la comunicazione della Commissione europea, del 23 marzo 2022, "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina" (2022/C 131 I/01);
considerate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, in cui i leader hanno invitato la Commissione e gli Stati membri a utilizzare al meglio il pacchetto di misure in materia di prezzi dell’energia e il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, per fornire aiuto ai cittadini e alle imprese;
considerata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE (direttiva sulla protezione temporanea) e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.