Legislatura 18ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 219 del 05/04/2022
Azioni disponibili
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
219ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REDIGENTE
(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni
(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 108 emendamenti al testo unificato per i disegni di legge in titolo.
Riferisce tuttavia che sono state avanzate richieste di riapertura del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) si associa a tale richiesta, chiedendo di fissare il nuovo termine a maggio, data la sovrapposizione con altri provvedimenti all'esame della Commissione.
Il senatore ANASTASI (M5S) prende atto della esigenza da più parti pervenuta, sottolineando tuttavia la necessità di non protrarre troppo nel tempo la discussione.
La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), adottato dalla Commissione quale testo base. Il nuovo termine è fissato a martedì 3 maggio, alle ore 16.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica
(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 marzo.
Su richiesta del senatore COLLINA (PD), il quale riferisce che sono in corso interlocuzioni all'interno del proprio Gruppo in relazione al testo adottato a base dell'esame, il PRESIDENTE ipotizza di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
La Commissione conviene quindi di posticipare alle ore 12 di giovedì 5 maggio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione nella seduta del 24 marzo scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il presidente relatore GIROTTO (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando di aver inserito indicazioni puntuali con riferimento alle missioni e alle componenti delle amministrazioni di competenza. Fa presente peraltro che lo schema di parere sarà messo in votazione nella seduta già convocata giovedì 7 aprile.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.
Il presidente GIROTTO comunica che il senatore Marti ha riformulato l'emendamento 7.21 in un testo 2; la senatrice Sbrollini ha riformulato l'emendamento 11.7 in un testo 2; il senatore Manca ha riformulato l'emendamento 16.0.2 in un testo 2; la senatrice Castellone ha riformulato l'emendamento 18.25 in un testo 2; la senatrice Conzatti ha riformulato l'emendamento 20.2 in un testo 2. Le predette riformulazioni sono pubblicate in allegato. Si intendono dunque ritirati gli emendamenti originari.
Rende noto altresì che è stato ritirato l'emendamento 3.21.
Prosegue l'illustrazione delle proposte emendative.
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sottolineando le peculiarità delle Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto attiene alle concessioni idroelettriche, disciplinate dallo Statuto di autonomia. Paventa dunque il rischio di effetti distorsivi rispetto alla normativa prevista a livello nazionale e dunque sollecita un riallineamento dei termini.
Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) domanda se sia possibile tenere ulteriormente aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.
Il PRESIDENTE ipotizza di mantenere aperta la fase dell'illustrazione fino a giovedì 7 aprile, a conclusione della quale pronuncerà la declaratoria di improponibilità e inammissibilità.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN, nel prendere atto delle prerogative presidenziali in tema di improponibilità e inammissibilità, riterrebbe utile concludere l'illustrazione degli emendamenti e passare alle successive fasi dell'iter, anche in relazione al lavoro che stanno compiendo le amministrazioni interessate dal provvedimento.
Il PRESIDENTE, non essendoci obiezioni né ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.
Ricorda quindi che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è collegato alla manovra di finanza pubblica, e dunque ciò comporta l’applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall’articolo 126-bis del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di improponibilità per materia degli emendamenti, nonché la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.
Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, riferisce di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, ricorda che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure antitrust); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Si deduce dunque che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.
In secondo luogo, rammenta le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, come definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e la tutela dei consumatori. Puntualizza altresì che gli strumenti che la legge n. 99 del 2009 individua sono le deleghe al Governo, l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, le disposizioni recanti i princìpi fondamentali, le norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
Alla luce di tale contesto, dichiara di aver ritenuto dunque proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non ha ritenuto invece proponibili quelle proposte prettamente di natura fiscale o agevolativa né quelle di sostegno contingente legate alla pandemia da COVID-19, in quanto non connesse alle summenzionate finalità.
Dichiara dunque improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: 3.0.6; 3.0.8; gli identici 5.0.1 e 5.0.2; 6.106; 9.0.3 (già 24.0.4); 9.0.1; 9.0.2; 10.0.1; 10.0.3; 10.0.5; 10.0.6; 11.0.6; 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4, sostanzialmente identici; 12.0.6; 12.0.7; 12.0.9; 12.0.10; 12.0.11; 13.0.1 limitatamente al comma 1; 13.0.5; 13.0.6; 13.0.7; 14.0.3; 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.6 (testo 2) limitatamente al capoverso «Art. 16-bis», sostanzialmente identici; 17.0.2 (testo 2); 17.0.3; 18.0.1; 18.0.7; 18.0.9; 18.0.10; 18.0.14; 18.0.15; 18.0.16; 18.0.18; 18.0.17; 18.0.19; 18.0.20; 18.0.21; 18.0.22; 18.0.23; 18.0.25; 18.0.26; 18.0.27; 19.0.2; 20.0.1; 21.0.3; 21.0.4; gli identici 22.0.2 e 22.0.3 (già 4.0.1); 23.0.1; 24.13; 24.14; gli identici 24.15, 24.16 e 24.17; 24.0.1 (testo 2), limitatamente ai commi 1 e 2; 24.0.5; gli identici 25.3, 25.4 e 25.5; 26.0.1; 26.0.2; 26.0.4; 26.0.5; gli identici 27.0.2 e 27.0.3; gli identici 27.0.4 e 27.0.5; 27.0.7; 27.0.8; 27.0.12; 27.0.13; 27.0.14; 27.0.15; 27.0.16; gli identici 27.0.18 e 27.0.19; 27.0.21; gli identici 27.0.22 e 27.0.23; 27.0.26; 31.0.1; 31.0.2; 32.0.1 limitatamente alla lettera b); 32.0.2; 32.0.3; 32.0.4; gli identici 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.
Dichiara altresì improponibili le proposte: 2.0.1, 5.39, 23.0.5, 23.0.6, in quanto prive dei requisiti costituzionali della delega legislativa; 10.0.4, gli identici 11.0.13 e 11.0.14, 21.0.2, 25.0.4 limitatamente al comma 5, 27.0.24, 27.0.25, in quanto modificano disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge; sono inammissibili le identiche proposte 28.4 e 28.5, limitatamente al capoverso "1-ter", in quanto prive di portata modificativa intervenendo su norme già abrogate.
Considerata la natura di collegato, comunica che saranno inoltre inammissibili ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio esprimerà parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Infine, segnala che l'emendamento 32.2 prevede il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, su cui si riserva di compiere un approfondimento.
Il relatore COLLINA (PD) richiama i casi di nomine parlamentari dei vertici di alcune istituzioni, segnalando quanto il parere delle Commissioni parlamentari finisca per diventare particolarmente incisivo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO N. 1055
La 10ª Commissione,
esaminato per le parti di competenza l'atto in titolo,
premesso che:
il 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
l’erogazione delle rate del PNRR è subordinata al conseguimento di un certo numero di milestone e target relativi alle varie misure; la relazione ricorda che quasi un terzo di milestone e target (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l’approvazione di riforme. Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l’approvazione di disposizioni legislative. Quanto alle riforme previste dal PNRR per l’anno 2022, 23 su 66 richiedono atti legislativi e 43 su 66 fanno riferimento ad atti normativi secondari;
la seconda rata è prevista al 30 giugno 2022, al raggiungimento di 45 obiettivi o risultati per un importo lordo di 24,1 miliardi di euro, mentre la terza rata è prevista al 31 dicembre 2022, al raggiungimento di 55 obiettivi e risultati per un importo lordo di 21,8 miliardi di euro. In totale, al 2026 sono previste dieci rate;
considerato che alcuni traguardi già conseguiti nel 2021 dalle Amministrazioni di riferimento proseguiranno anche negli anni successivi e che restano ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021;
rilevato criticamente che sul portale governativo del PNRR, Italia domani, vi è una "documentazione allegata" alla relazione, distinta per Ministero, nella quale sono indicate anche le riforme in itinere e/o previste nell'anno 2022, che tuttavia non è stata formalmente trasmessa alle Camere;
tenuto conto delle audizioni dei Ministri Garavaglia, Colao e Giorgetti, svolte in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e Cingolani, svolta in sede riunita con le Commissioni 5ª, 13ª e 14ª del Senato;
per quanto riguarda le iniziative da assumere per rendere efficaci le misure proposte, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero dello sviluppo economico:
1.1 - M1C2 - Investimento 1 - Transizione 4.0. Nell'ambito di tale investimento, è stato istituito il Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto economico degli interventi del Piano Transizione 4.0, chiamato a elaborare una metodologia di valutazione al fine di redigere un rapporto intermedio al 2024 e uno finale al 2026. In proposito, si reputa necessario conoscere la metodologia adottata dal Comitato e gli esiti di tale attività di monitoraggio;
1.2 - M1C2 - Investimento 5.2. - Competitività e resilienza delle filiere produttive. Lo strumento principale è rappresentato dai contratti di sviluppo, rispetto ai quali il Ministro Giorgetti ha sottolineato l'esigenza di collegare gli interventi a favore delle singole imprese in una logica più compiuta che ne valuti i riflessi per l’intera filiera di riferimento, con particolare attenzione ai profili di innovazione e di avanzamento tecnologico senza trascurare l’impatto sotto l’aspetto occupazionale. In proposito, preso atto con favore che con decreto direttoriale 25 marzo 2022 sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura in esame, e considerato che nella relazione si prevede che al 2023 siano firmati 40 contratti di sviluppo, si auspica un effettivo rafforzamento delle funzioni di indirizzo del Ministero e di monitoraggio periodico sull’attività istruttoria svolta da INVITALIA;
1.3 - M1C2 - Riforma 1. Sistema della proprietà industriale e M1C2 - Investimento 6.1. Sistema della proprietà industriale a sostegno della riforma. Si reputa utile conoscere gli esiti della consultazione pubblica in vista della trasmissione alle Camere del disegno di legge di riforma del codice italiano della proprietà industriale. In proposito, se ne auspica una celere presentazione in Parlamento, tenuto conto che entro settembre 2023 è prevista l’approvazione della riforma;
1.4 - M2C2 -Investimento 5.4. Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica - L’investimento prevede la creazione di un Green Transition Fund (GTF), gestito da CDP Venture Capital e dotato di 250 milioni di euro, per il quale si sollecita la stipula del relativo accordo finanziario;
1.5 - M4C2-10 Investimento 2.1 – IPCEI (Important Project of Common European Interest). Tenuto conto che l'obiettivo della misura è integrare il Fondo IPCEI con risorse aggiuntive per nuovi progetti, si sollecita il rifinanziamento dello strumento, che riveste un’importanza cruciale, anche per la possibilità di superare i limiti ordinari sugli aiuti di stato;
1.6 - in generale, si sollecitano adeguate misure per sostenere la filiera dell'automotive, anche attraverso azioni coordinate sul lato sia della domanda, che dell'offerta;
2. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero del turismo:
2.1 - M1C3 - Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale. Il Ministero del turismo, nell’ambito delle attività progettuali finalizzate alla realizzazione di una piattaforma che consenta il collegamento dell’intero ecosistema turistico ha avviato la procedura di consultazione pubblica sulle "Linee Guida sull’interoperabilità tecnica e la gestione delle Application Programming Interface (API)". Al riguardo, si sollecita la rapida messa a sistema del nuovo portale del turismo digitale;
2.2 - M1C3 - Investimento 4.2 - Agevolazioni per interventi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica imprese turistiche. Considerata l'avvenuta stipula del funding agreement tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per la costituzione e la gestione del Fondo di Fondi denominato "Fondo ripresa resilienza Italia" si sollecita il conseguente trasferimento al Fondo di 350 milioni di euro;
2.3 - M1C3 - Investimento 4.2 - Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo. Essendo stato definito lo schema di politica di investimento del Fondo di garanzia PMI - sezione speciale turismo, si reputa necessario conoscere le tappe successive di operatività del Fondo medesimo, considerato che l'obiettivo al 2025 è il sostegno di almeno 11.800 imprese;
2.4 - M1C3 - Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. Si raccomanda un adeguato sostegno delle iniziative legislative parlamentari in tema di guide turistiche (AA.SS. 1921 e 2087), attualmente all'esame della Commissione, per le quali è stato adottato un testo unificato quale testo base;
3. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero della transizione ecologia, per le parti di interesse:
3.1 - M2C3 - Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Si raccomanda, nell'ambito delle azioni per la rapida conversione energetica del parco immobiliare, di procedere speditamente negli interventi di riqualificazioni profonde e di trasformazione in "edifici ad energia quasi zero" (nZEB), anche tenuto conto dell’assegnazione al Ministero della transizione ecologica di 13,95 miliardi di euro, dei quali 10,255 miliardi per progetti già in essere e i restanti 3,695 miliardi per nuovi progetti, che dovranno essere utilizzati per realizzare, entro giugno 2023, la ristrutturazione energetica di edifici per almeno 12 milioni di mq e di almeno 1,4 milioni a fini antisismici. Si auspica sia altresì rispettato l’obiettivo finale di realizzare, entro dicembre 2025, la ristrutturazione energetica di edifici per almeno 32 milioni di mq e di almeno 3,8 milioni a fini antisismici. Con riferimento agli effetti derivanti dal decreto-legge cd. correttivo del superbonus e dal decreto ministeriale riguardante la fissazione di costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si ritiene necessario, al fine di non rischiare un forte rallentamento nell’utilizzo dello strumento agevolativo, ampliare la platea dei cessionari, tenuto conto che le banche e gli intermediari finanziari mostrano già, dopo i primi 3 mesi del 2022, importanti segni di saturazione, con il conseguente rischio che, a breve, diventi impossibile per cittadini e imprese che hanno effettuato i lavori cedere il relativo credito. Inoltre, risulta urgente, che l'agevolazione relativa al cd. superbonus per gli interventi effettuati da privati su edifici unifamiliari possa essere riconosciuta, fino al 31 dicembre 2022, anche per coloro che non abbiano completato il 30 per cento dei lavori al 30 giugno 2022 (il cd. SAL). Infine, data l’importanza di favorire velocemente un diffuso efficientamento energetico del maggior numero possibile di edifici, si sollecita un'attenta valutazione della possibilità di estendere il superbonus anche alle imprese che desiderino efficientare immobili di loro proprietà;
3.2 - M2C2 - Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico. L’articolo 11 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, ha introdotto, per l’incentivazione degli impianti agro-voltaici, un limite del 10 per cento di superficie occupabile dai predetti impianti sul totale della superficie a destinazione agricola delle aziende agricole. La limitazione individuata dalla disposizione riguarderebbe anche lo sviluppo del cd. agro-voltaico con il rischio di influenzare negativamente l'efficacia degli investimenti e l'impiego delle risorse individuate dal PNRR. Si auspica una revisione della citata norma, attualmente all'esame della Camera dei deputati, al fine di favorire l'impiego dell'agro-voltaico sui terreni agricoli senza limitazioni di utilizzo, così come precedentemente previsto. Si ritiene infatti che, al fine di garantire la gestione efficiente e corretta delle risorse sull'agri-voltaico e la giusta remunerazione degli investimenti, sia necessario garantire la cumulabilità dei contributi stanziati dalle risorse del PNRR con il meccanismo delle aste di incentivazione per le energie rinnovabili legato alla produttività dell'impianto. In tal modo, risulterebbe possibile incoraggiare una corretta gestione nella vita utile degli impianti garantendone l'efficienza della produzione. Risulta inoltre necessario che il Ministro della transizione ecologica adotti al più presto il decreto di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, volto a disciplinare le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR, inclusa la realizzazione di impianti agrivoltaici, tenuto conto che i novanta giorni previsti risultano scaduti in data 15 marzo 2022;
3.3 - M2C2 - Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo. Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, è stato istituito un tavolo di confronto con le Regioni, avente l’obiettivo di attribuire allo stesso la responsabilità operativa ai fini dell’adozione del decreto di riparto delle risorse tra le Regioni, si ritiene che la gestione dei fondi stanziati, per meglio aderire ai principi di efficacia ed efficienza, debba prevedere il coinvolgimento dei predetti enti attraverso una gestione centralizzata che coinvolga le strutture competenti come GSE o CDP, nel rispetto del vincolo del 40 per cento dell'impiego delle risorse destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale modalità di gestione permetterebbe di superare il rischio di problematiche nell’applicazione e nell'utilizzo dei fondi nelle Regioni che dovessero risultare meno virtuose in tale ambito. Infine, anche per la promozione delle comunità energetiche e dell'auto-consumo, risulta necessario garantire l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 14 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenuto conto che, come già anticipato in precedenza, i novanta giorni previsti in norma risultano scaduti in data 15 marzo 2022. Ai fini di una efficace allocazione delle risorse si segnala, inoltre, che occorrerebbe valutare la possibilità di estendere i benefici ai Comuni fino a 10.000 abitanti;
3.4 - M2C2 - Riforma 3.1 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno. Durante la sua audizione il ministro Cingolani ha manifestato la volontà di introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde; in merito si sollecita l'adozione delle misure necessarie, allo stato in via di approfondimento con il Dicastero dell'economia e delle finanze;
3.5 - M2C2 - Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in siti dismessi - M2C2 Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno nei settori hard to abate - Con riferimento all'investimento 3.1, preso atto delle informazioni rese dal Ministro durante l'audizione circa le risposte alle manifestazioni di interesse e ai settori coperti, si auspica l'adozione in tempi rapidi del decreto ministeriale relativo ai progetti da finanziare. In merito, si auspica che - anche a seguito delle interlocuzioni con il Ministero dello sviluppo economico - si giunga presto all'individuazione dei progetti finanziabili;
3.6 - M2C2 - Investimento 2.1. Rafforzamento smart grid. M2C2 - Investimento 2.2. Interventi su resilienza climatica reti. M2C3 - Investimento 3.1. Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento. Quanto all'investimento 2.1, l'obiettivo è di aumentare la quantità di energia prodotta da FER immessa nella rete di distribuzione e promuovere una maggiore elettrificazione dei consumi. Si sollecita la pubblicazione del bando per la presentazione delle richieste, dato che nel quarto trimestre del 2022 si prevede l'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete. Analogamente per l'investimento 2.2, considerato che nel quarto trimestre 2022 si prevede l'aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico, e per l'investimento 3.1, per il quale entro il secondo trimestre 2022 dovrebbe essere emanato il bando relativo alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, in termini di clienti forniti;
3.7 - M2C3 - Riforma 1.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico. Questa riforma prevede di affiancare a misure di carattere economico anche misure volte a superare le barriere non economiche che riducono le scelte di investimento in interventi di riqualificazione energetica degli edifici o che rallentano l’esecuzione dei lavori. Entro aprile è previsto il lancio del portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici, su cui sta lavorando anche ENEA. Si ritiene che debbano rientrare in questo intervento anche azioni di formazione delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini sulle potenzialità in tema di efficientamento energetico;
4. in via generale, anche a fronte degli sforzi compiuti dalle amministrazioni di settore:
4.1 - si reputa necessario un adeguato coordinamento con la Commissione europea in occasione del vaglio delle misure nazionali relative ad aiuti di Stato, al fine di ridurre i tempi di attesa;
4.2 - tenuto conto del ruolo cruciale dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presìdi di legalità, si segnala l'opportunità di attivare forme di collaborazione e coordinamento con ANAC al fine di fornire, per quanto di competenza, i necessari chiarimenti sulla normativa vigente relativi ad interventi da finanziarsi con le risorse del PNRR.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469
Art. 7
7.21 (testo 2)
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27», aggiungere le seguenti: «ovvero della facoltà di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;
b) al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», aggiungere le seguenti: «e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;
c) al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».
Art. 11
11.7 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La medesima Autorità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».
Art. 16
16.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)
1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.
2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia italiana del farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:
a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;
b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;
c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;
d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ella presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».
Art. 18
18.25 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L' iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole da: ''La valutazione dei candidati'' a: ''Nella rosa proposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che'';
2) al comma 2, primo periodo, le parole: ''nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa'' sono soppresse;
3) al comma 2, quinto periodo, le parole: ''degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.'';
4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.'';
c) all'articolo 3, comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma i e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma i entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma i del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";
2) al comma 1, le parole: ''L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale'' sono soppresse.».
Art. 20
20.2 (testo 2)
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)
1. L'esclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, si intende riferita a tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 4 e a tutti i rapporti di appalto o concessori aventi ad oggetto la realizzazione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni. »