Legislatura 18ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 05/04/2022
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 1055
La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:
il Doc CCLXIII reca la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021;
si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata delle risorse previste. A partire dall'anno 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre;
la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 24 dicembre 2021, intende dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.
la Relazione riferisce che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata – di cui 27 connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti – e ha inviato entro l'anno alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro;
il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le Componenti, a loro volta, si articolano in 48 linee di intervento. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, costituite da Parità di genere, Giovani e Sud e riequilibrio territoriale;
le risorse disponibili sono pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti), cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari – PNC (30,6 miliardi), per un totale di circa 235 miliardi di euro. Tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, recano un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare che condizionano l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: milestone e target. Le milestone (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. I target sono indicatori misurabili dell'intervento pubblico;
il documento delinea la struttura della governance del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tecnica, istituita fino al 2026, dell'attività di monitoraggio e controllo affidata al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ragioneria generale, che a sua volta ha dato vita all'Unità di missione Next Generation EU. Il Governo ha istituito anche il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con l'obiettivo di individuare procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali, e a cui è affidato lo svolgimento di funzioni consultive. Recentemente è inoltre stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali; l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Palazzo Chigi, nell'ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrintende al coordinamento dell'attività normativa. La sua durata coincide con quella del PNRR (31 dicembre 2026). Il coinvolgimento del Parlamento è assicurato dall'obbligo per la Cabina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza – a partire dalla prossima – della trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la fine di settembre. Quasi un terzo di milestone e target (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di «riforme». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative;
rilevato in particolare che:
a pagina 45 della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra le riforme da attuare entro il 2023 si legge: "La prevenzione del dissesto idrogeologico è oggetto di due traguardi, con titolarità diversa. Il primo, nella competenza del Ministero della transizione ecologica, riguarda l’adozione di un Piano operativo per l’attuazione del sistema di monitoraggio integrato. Questo rappresenta il primo passo per la realizzazione di un sistema che consenta di prevenire a livello nazionale i fenomeni di dissesto idrogeologico che mettono a rischio popolazioni e territori (M2C4-8). Il secondo, nella titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l’entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono finalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri (M2C4 – Investimento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attuazione (M2C4 – riforma 2.1)." Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, dunque, tra i traguardi e gli obiettivi da conseguire per la rata del 31 dicembre 2021, per amministrazione titolare, vi sono i seguenti:
1) "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione";
2) "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
con riferimento al primo traguardo, questo è di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE), traguardo M2C4-8, Investimento 1.1. "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione", e si prevede sarà raggiunto attraverso l’adozione di un Piano operativo per realizzare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici. Nel testo della relazione sullo stato di attuazione del PNRR al 31/12/2021, infatti, si legge che: "Sono già stati adottati un ampio ventaglio di interventi normativi per conseguire le semplificazioni progettate, in particolare con l’articolo 36-ter del decreto-legge n. 77 del 2021, l’articolo 17-octies del decreto-legge n. 80 del 2021 e l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 152 del 2021. A completamento della riforma è in programma un ulteriore adeguamento delle norme per l’individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, adeguandoli alle linee guida per la valutazione nazionale del rischio e con il principio "non arrecare un danno significativo";
con riferimento al secondo traguardo, questo è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, traguardo M2C4-12, Investimento 2.1.b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" (1.200 milioni di euro), e si prevede sarà raggiunto attraverso la riforma del quadro giuridico per l’attuazione di interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici. Nel testo della relazione sullo stato di attuazione del PNRR al 31/12/2021, infatti, si legge che: "con il raggiungimento del traguardo compreso nella rata del 31 dicembre 2021, saranno disciplinate le modalità di assegnazione e trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie nuove, nella misura di 800 milioni di euro, e le altre indicazioni operative per l'attuazione degli interventi nuovi. Sempre con riferimento ai progetti nuovi, entro il primo semestre 2022 saranno pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento gli atti di individuazione dei singoli progetti con relativi CUP, partendo dai macro-interventi definiti nei Piani degli interventi, approvati e pubblicati entro dicembre 2021. Nel primo semestre 2022 si proseguirà anche con la fase progettuale e/o realizzativa dei progetti in essere, pari a 400 milioni. Il sub-investimento 2.1a, sempre per la prevenzione del rischio idrogeologico, è di competenza del Ministero della transizione ecologica.";
in ordine alla Mission M2C4 (Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico) la riforma mira ad allineare ad allineare la legislazione nazionale e regionale, e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in conformità della direttiva europea 2016/2284/UE) e di gas climalteranti. Pertanto viene previsto, da parte del Ministero per la transizione ecologica, titolare dell'intervento, la definizione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico tramite l'adozione di un apposito D.P.C.M. In Italia il decreto legislativo 30 maggio 2018 n. 81 ha attuato la direttiva UE 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Il suddetto decreto prevede gli impegni di riduzione delle emissioni, in particolare, del biossido di zolfo (SO2), e composti non metanici (COVNM).
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alla attuazione della Missione 2, Componente 4 - "Tutela del territorio e della risorsa idrica" - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso alla Commissione Europea lo scorso 30 aprile e definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, si propone la realizzazione del Progetto "Prevenzione, Mitigazione e Riduzione dei Rischi Naturali". Il progetto "Prevenzione, Mitigazione e Riduzione dei Rischi Naturali" è il frutto di un complesso studio scientifico e legislativo, che si è già concretizzato nel disegno di legge n. 2058, recante "Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio", presentato in Senato lo scorso 28 dicembre 2020 e assegnato in sede redigente alla 13° Commissione permanente "Territorio, ambiente, beni ambientali" il 25 febbraio 2021, del quale però non è ancora iniziato l’esame. La proposta in esame è in linea con tutti "grandi obiettivi" del PNRR, giacché, oltre alla necessità di tutelare, valorizzare e rendere più resiliente il territorio dai rischi naturali, considera la necessità di accrescere le competenze e le prospettive occupazionali dei giovani nonché di favorire la coesione sociale nelle aree svantaggiate. Il traguardo relativo alla misura M2C4-8, Investimento 1.1. "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione", è stato raggiunto con l’adozione del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 398 del 29-09-2021, con cui è stato approvato il Piano operativo per l’attuazione di un sistema di monitoraggio integrato (M2C4 Inv. 1.1). Le competenti Strutture del MiTE stanno curando l’avanzamento delle successive fasi attuative della Misura in argomento.
Si ritiene imprescindibile per la realizzazione dei traguardi e dei grandi obiettivi del PNRR promuovere lo studio della Terra e della sua natura, in particolare per prevenire l’impatto negativo dei rischi naturali sull’uomo, per reperire più facilmente le risorse primarie e per favorire una vera e propria "transizione verde" che ci conduca nella nuova era dello sviluppo eco-sostenibile.
Un indiscutibile strumento di prevenzione è la Cartografia geologica e geotematica. È per questo che occorre promuovere il completamento e l’aggiornamento per tutto il territorio nazionale della Cartografia Geologica e Geotematica d’Italia alla scala 1:50.000 e la relativa banca dati alla scala 1:25.000 del Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA, atteso che le carte geologiche e geotematiche sono un valido strumento di supporto per la pianificazione e la gestione del territorio. A ciò aggiungasi il completamento e l’aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia cosicché tutti gli enti territoriali chiamati alla programmazione degli interventi di difesa del suolo ed alla pianificazione urbanistica abbiano un valido strumento conoscitivo del rischio franoso.
L'obiettivo che il progetto "Prevenzione, mitigazione e riduzione dei rischi naturali" intende perseguire concerne, in sostanza, l’attuazione di politiche per il superamento di una serie di carenze che si protraggono da tempo in materia di gestione delle georisorse e di mitigazione e/o riduzione dei rischi naturali. È chiaro che per raggiungere questo obiettivo occorre un impregno collettivo, pubblico e privato, oltre che una combinazione significativa ed equilibrata di riforme e di investimenti.
Il progetto in esame e con esso il DDL 2058 si pongono in linea con la necessaria "Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico – relativa alla quarta componente della missione 2".
L'obiettivo dichiarato di questa riforma - così come riportato a pagina 306 dell’Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio Europeo relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell’8 luglio scorso - è proprio quello di "superare le carenze esistenti a livello di governance dei rischi idrogeologici evidenziate dalla Corte dei conti italiana. E deve mirare a: semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti in questo settore, compresa la fissazione di scadenze massime per ciascuna fase; realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo"; definire un piano per aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, in particolare razionalizzando i flussi di informazione."
Per contrastare il dissesto idrogeologico, occorre ricalibrare gli interventi in base al livello di rischio e realizzare la strategia ben descritta nel rapporto "ReNDiS 2020" (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo). La strategia ReNDis 2020, infatti, prevede la realizzazione di interventi in modo integrato ed interconnesso, che fondamentalmente consistono in: studio approfondito del territorio, anche attraverso strumenti tecnologici digitali innovativi; corretta pianificazione territoriale -con l’applicazione di vincoli e regolamentazioni d’uso e delocalizzazioni; realizzazione di interventi strutturali; manutenzione del territorio; adozione di buone pratiche in campo agricolo e forestale; utilizzo di reti di monitoraggio strumentale e sistemi di allertamento; pianificazione di emergenza; attività di sensibilizzazione e di informazione relative ai rischi naturali. Ciò in quanto il rischio idrogeologico non impatta negativamente solo sul territorio e sull’ambiente in sé e per sé considerato, ma provoca danni alla popolazione, agli edifici pubblici e privati, agli opifici, alle infrastrutture lineari di comunicazione esistenti e, di riflesso, impatta negativamente sul tessuto sociale, economico e produttivo italiano. Non può essere pensato nessun piano di sviluppo sostenibile e duraturo se si lascia il territorio in balia dei fenomeni naturali, sempre più pericolosi a causa del cambiamento climatico in atto, che possono distruggere in un attimo ciò che faticosamente è stato realizzato in decenni.
L’Italia ha bisogno di "progetti innovativi", progetti di "Resilienza" che favoriscano l’economia della conoscenza, la digitalizzazione dei processi e dei servizi, il rafforzamento delle capacità tecniche e gestionali.
In questa importante fase storica siamo stati chiamati a ri-programmare gli interventi per la ricostruzione post pandemica dell’Italia e dell’Europa. Non ci può essere progresso sostenibile che non sia anche eco-sostenibile. Non si possono adottare modelli di sviluppo che non abbiano rispetto per l’ambiente, che non badino alla prevenzione dei rischi naturali e che non limitino l’inquinamento. Bisogna promuovere, al contrario, processi produttivi e stili di vita compatibili con la capacità dell’ecosistema di assorbire gli effetti delle attività umane.
Le riforme da attuare per la realizzazione dei "grandi obiettivi" del PNRR devono tutelare, valorizzare e rendere più resiliente il territorio dai rischi naturali, considerare la necessità di accrescere le competenze e le prospettive occupazionali dei giovani nonché favorire la coesione sociale nelle aree svantaggiate.
La resilienza è un concetto articolato, che contempla la tutela dei cittadini e del territorio nazionale dai rischi ambientali e dagli effetti disastrosi del cambiamento climatico per mezzo della attuazione di "progetti innovativi" che favoriscono la digitalizzazione dei processi e dei servizi, il rafforzamento della capacità tecnica e gestionale dei soggetti pubblici e privati, un utilizzo più rapido ed efficiente delle risorse pubbliche;
2) nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, sono finanziati progetti "faro" di economia circolare che promuovono l’utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. Il bando del Ministero della Transizione Ecologica sui progetti faro di economia circolare, sembra riportare una interpretazione restrittiva delle regole europee su citate rispetto ai bandi di altri stati dell'UE, ossia l'articolo 47 del regolamento, consentirebbe di finanziare solo le proposte progettuali che superino il tradizionale processo di riciclo dei rifiuti e che siano espressione di ‘innovazione tecnologica’, escludendo dunque i progetti che puntano a migliorare l’efficienza produttiva dei processi tradizionali, cioè i progetti di revamping degli impianti già esistenti; considerato che le imprese del riciclo sono parte importante per la costruzione della filiera inversa in una strategia circolare, e considerando che le imprese Italiane del settore sono meritevoli di supporto in quanto hanno dimostrato un'eccellente risultato in termini di percentuali di riciclo di rifiuti rispetto al resto dell'Europa, onde evitare di perdere competitività sul mercato europeo, visto che, Paesi come Francia e Inghilterra sono stati meno rigidi nella lettura dei due commi dell’articolo 47 considerando l'innovazione anche di processo, si ritiene opportuno armonizzare le condizioni richieste per l'ammissibilità ai bandi, in modo da eguagliarli a quelle degli altri Paesi dell'UE. Gli avvisi di cui all’Investimento 1.2. non escludono la finanziabilità di progetti che puntino a migliorare l’efficienza produttiva dei processi tradizionali. L’innovazione tecnologica costituisce una delle premialità nella valutazione degli stessi e non un requisito di ammissibilità. Gli avvisi non riportano alcuna interpretazione dell’art.47 del regolamento GBER, ma si limitano ad indicarlo come riferimento per l’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato.
3) in ordine alla missione M2C1-14 che implementa gli investimenti per impianti per la gestione dei rifiuti, è fondamentale che tali impianti siano considerati secondo le reali necessità di ogni regione, cioè secondo la vera produzione di rifiuti onde evitare di investire in impianti di dimensioni non idonei cioè troppo grandi rispetto alle reali necessità, come è fondamentale che siano impianti innovativi di nuova generazione cioè considerare le BAT per evitare che le regioni abbiano impianti già obsoleti. Inoltre, per centrare l’obiettivo ed implementare l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, il governo deve ancora emanare numerosi decreti end of waste, questo implementerebbe la riduzione del conferimento in discarica e in inceneritore nonché l’implementazione di nuove start- up e di conseguenza un aumento di posti di lavoro. In modo particolare, l’End of waste nel settore tessile è fondamentale anche per creare la filiera di raccolta, di smistamento e di rigenerazione visto che dal 1° gennaio 2022 i sindaci devono fare tale raccolta e che il PNRR prevede un Hub del tessile in ogni regione. Infine, un piano nazionale dei rifiuti da aggiornare ogni quinquennio dovrebbe essere messo in azione quanto prima, così da indirizzare imprese e amministrazioni locali verso il massimo recupero dei rifiuti e l’incentivazione di nuove tecnologie; L’investimento 1.1. già prevede, come condizione di ammissibilità, la coerenza del progetto proposto con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR). Nel caso in cui il progetto non sia specificatamente previsto in detti PRGR, il proponente sarà tenuto a corredare la propria proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti tale coerenza. Si evidenzia poi che i decreti end of waste sono una specifica priorità del MiTE, proprio in quanto funzionali e necessari alla completa transizione ecologica. Infine, si rappresenta che il Programma nazionale di gestione dei rifiuti costituisce una delle riforme settoriali del PNRR e sarà adottato entro il 30 giugno 2022, secondo la Milestone di riferimento.
4) la direttiva 2000/53/Ce, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 209 del 2003, impone che gli Stati membri raggiungano l’obiettivo del 95% di recupero dei veicoli fuori uso. Durante questi 19 anni l’Italia non è riuscita a raggiungere tali performance, raggiungendo al massimo l’85%. Nell’Unione Europea la Commissione sta procedendo alla riforma della direttiva, con l’intenzione di introdurre più ambiziosi obiettivi ambientali. Il flusso di rifiuti che non si riesce a recuperare in Italia è rappresentato dal cosiddetto car fluff, ossia la congerie di materiale plastico che rimane dopo tutte le attività di bonifica, demolizione e frantumazione dei veicoli rottamati. Si tratta di circa 400.000 t/a, e se passa la proposta della Commissione europea di ampliare il campo di applicazione della direttiva, potrebbe aumentare fino al 50%. Si chiede di intervenire per risolvere il problema strutturale presente nell’attuale modello di governance di questa categoria di rifiuti, per evitare in futuro l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, che in caso di condanna porterebbe a sanzioni economiche a carico di tutti gli italiani.
5) l’Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'European Green Deal di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final). Gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l’abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto "effetto serra", in favore dei refrigeranti naturali; il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale. Secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050. Mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell’ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l’Italia oggi da sola contribuisce per il 26% al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale. La sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una leadership assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell’effetto serra diretto fino a 4000 volte. Sarebbe necessario un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.
6) nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e nel decreto legislativo n. 36 del 2003 non è previsto l’utilizzo di strumentazione come i droni, per il monitoraggio di discariche ed emissioni diffuse su siti industriali o artigianali, in quanto trattasi di tecnologie di emergenti. Il "remote sensing", ossia il telerilevamento è effettuato da droni o arerei e ha finalità diagnostico-investigative, permette di effettuare un monitoraggio ambientale ricavando informazioni quantitative e quantitative, sull'ambiente e su oggetti posti a distanza tramite sensori che utilizzano radiazioni elettromagnetiche emesse, riflesse o trasmesse. Ad oggi ricerche applicate utilizzano i droni per il rilevamento di inquinanti aerodispersi come: CO, O3, SO2, H2S, NH3, VOC e NO2. La valutazione di questi composti avviene tramite sensori elettrochimici tranne per i VOC individuati tramite sensore con tecnologia PID. L’utilizzo di queste strumentazioni è previsto nell’ambito del sistema avanzato ed integrato di monitoraggio che sarà realizzato nell’ambito della misura M2C4-8 del PNRR.
7) Capacità gestionale dei Servizi idrici integrati, aggregazione dei soggetti gestori
L’aggregazione dei Soggetti gestori, al fine di migliorare la capacità gestionale per i servizi idrici integrati, è un traguardo della Misura M2C4-2. Nello specifico:
Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"
La riforma mira ad affrontare problemi importanti nella gestione delle risorse idriche e a rendere più efficiente il sistema. Si prevede che verrà ridotta l’attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese (dall’allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia)
Nell’ambito della Riforma 4.2, la Misura M2C4-2 "Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" ha, tra l’altro, come traguardo, entro il T3 2022, quello di "Ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l’integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell’operatore unico per l’intero Ambito Territoriale Ottimale".
A tal fine con l’articolo 22, comma 1- quinquies, del DL 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 si è intervenuti sull’articolo 147 del dlgs 152/2006 con l’abolizione delle gestioni salvaguardate sulle quali non si sia ancora espresso l’ente di governo d’ambito. Nello specifico: Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
Anticipare e investire risorse per gli investimenti relativi a manutenzione ed ammodernamento della rete idrica, da sempre caratterizzata negli ultimi decenni da malfunzionamenti e tassi elevati di dispersione della risorsa idrica
Misura già prevista dal PNRR, nell’ambito della Missione 2, Componente 4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" con la quale si assegnano al MIMS risorse pari a € 900.000.000,00 per nuovi progetti.