Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 295 del 31/03/2022
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SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 360
In riferimento all’atto del Governo n. 360, in materia di scambio di informazioni dei casellari giudiziari tra gli Stati membri, la senatrice RICCIARDI (M5S) prende atto che la 2a Commissione ha già concluso l’esame, con l’approvazione di un parere per il Governo, lo scorso martedì 29 marzo.
Ritiene comunque opportuno esporre i contenuti della sua proposta di osservazioni favorevoli sul provvedimento, ricordando che esso reca disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.
Ricorda, inoltre, che il principio del divieto di utilizzo dei dati personali per fini diversi dal procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per fini e limiti diversi da quelli indicati nella richiesta è stabilito all’articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, e dall’articolo 28 del testo unico del casellario giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In via generale, alla materia si applica il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei dati personali al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applica il regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla privacy.
Precisa, quindi, che lo scambio delle informazioni iscritte nel casellario giudiziario europeo riguarda le informazioni stabilite all’articolo 5-ter del testo unico del casellario giudiziario (DPR n. 313 del 2002), come introdotto dal decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, inerenti ai dati sull’identità del condannato, sul reato e sulla pena inflitta, tra cui non vi rientrano elementi di contenuto relativi al reato e quindi neanche dati sensibili relativi alle persone coinvolte.
La Relatrice ritiene che lo schema di decreto provvede alle necessarie modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché a incorporare e abrogare il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75, di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI, abrogata e sostituita dalla direttiva in recepimento, e sottolinea, infine, l’urgenza di dare attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/884, poiché il termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.
La Commissione prende atto.