Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 295 del 31/03/2022

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

 

 

La Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza:

 

parere contrario sugli emendamenti:

- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, in quanto volti a sopprimere l’articolo 6, sulla delega in materia di servizi pubblici locali, in contrasto con l’impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);

- 7.1, in quanto volto a sopprimere l’articolo 7, sulla delega in materia di trasporto pubblico locale, in contrasto con l’impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);

- 27.0.20, in quanto incide sulla delega per il recepimento della direttiva 2019/1151 (modificando in tal senso l’articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020), che è stata già recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183;

 

parere non ostativo con condizioni:

- sugli emendamenti 4.21, 5.4, 5.5, 5.27, 5.34, 5.40, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.4, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;

- sui subemendamenti 2.0.1000/6, 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/12, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/51, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/146, 2.0.1000/169, 2.0.1000/225, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/242, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/257, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;

 

parere non ostativo con osservazioni:

- sugli emendamenti 2.6 e 2.0.3, nonché sui subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/13, 2.0.1000/43, 2.0.1000/57, 2.0.1000/58, 2.0.1000/65, 2.0.1000/68, 2.0.1000/69, 2.0.1000/71, 2.0.1000/72, 2.0.1000/75, 2.0.1000/76, 2.0.1000/89, 2.0.1000/90, 2.0.1000/91, 2.0.1000/238, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, che perimetrano l’operatività dell’emendamento del Governo 2.0.1000 ai casi di scarsità del bene pubblico e di rilevanza economica transfrontaliera, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 luglio 2016 (Promoimpresa);

- sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all’articolo cui erano riferiti;

- sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act - DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio;

 

parere non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 e 32, sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 18, 27 e 29, nonché sui restanti subemendamenti riferiti all’emendamento 2.0.1000.