Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 295 del 31/03/2022
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
295ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 12,20.
SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 360
In riferimento all’atto del Governo n. 360, in materia di scambio di informazioni dei casellari giudiziari tra gli Stati membri, la senatrice RICCIARDI (M5S) prende atto che la 2a Commissione ha già concluso l’esame, con l’approvazione di un parere per il Governo, lo scorso martedì 29 marzo.
Ritiene comunque opportuno esporre i contenuti della sua proposta di osservazioni favorevoli sul provvedimento, ricordando che esso reca disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.
Ricorda, inoltre, che il principio del divieto di utilizzo dei dati personali per fini diversi dal procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per fini e limiti diversi da quelli indicati nella richiesta è stabilito all’articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, e dall’articolo 28 del testo unico del casellario giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In via generale, alla materia si applica il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei dati personali al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applica il regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla privacy.
Precisa, quindi, che lo scambio delle informazioni iscritte nel casellario giudiziario europeo riguarda le informazioni stabilite all’articolo 5-ter del testo unico del casellario giudiziario (DPR n. 313 del 2002), come introdotto dal decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, inerenti ai dati sull’identità del condannato, sul reato e sulla pena inflitta, tra cui non vi rientrano elementi di contenuto relativi al reato e quindi neanche dati sensibili relativi alle persone coinvolte.
La Relatrice ritiene che lo schema di decreto provvede alle necessarie modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché a incorporare e abrogare il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75, di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI, abrogata e sostituita dalla direttiva in recepimento, e sottolinea, infine, l’urgenza di dare attuazione nell’ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/884, poiché il termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)
La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), relatrice, dà conto degli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la legge annuale sulla concorrenza per il 2021.
Presenta, quindi, uno schema di parere, in cui si propone di esprimere un parere contrario su quegli emendamenti volti a sopprimere l’articolo 6, sulla delega in materia di servizi pubblici locali, e l’articolo 7, sulla delega in materia di trasporto pubblico locale, entrambi necessari per adempiere agli impegni assunti con il PNRR (M1C2-6), e sull’emendamento di modifica della norma di delega per il recepimento della direttiva 2019/1151, che tuttavia è stata già recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.
Propone inoltre di esprimere, per una serie di emendamenti e subemendamenti, un parere non ostativo ma condizionato a una modifica volta a ricondurli in linea con i principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative.
Per altri emendamenti e subemendamenti propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che si pongono in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 luglio 2016 (Promoimpresa), in materia di concessioni demaniali, perimetrando l'operatività della disciplina ai casi di scarsità del bene e di rilevanza economica transfrontaliera.
Su due emendamenti in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria propone di ricordare che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all’articolo cui erano riferiti.
Infine, su tre emendamenti, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 29 con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act - DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, propone di ricordare che su tale proposta, il 24 marzo 2022, si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.
Infine, ritiene che sui restanti emendamenti e subemendamenti si possa esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)
Il senatore STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 21, del 21 marzo 2022, sulle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Il provvedimento, complessivamente si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 titoli, in materia di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, di sostegno alle imprese per l’acquisto dell’elettricità e del gas naturale, di sostegno alle imprese colpite dall’aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della sicurezza nazionale (golden power) e della cybersirurezza, e di potenziamento della capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina.
Nel dettaglio, il titolo I del disegno di legge in esame: prevede la riduzione, a decorrere dal 22 marzo e fino al 21 aprile 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante; stabilisce la possibilità che le aziende private assegnino ai propri dipendenti buoni benzina; e dispone la sospensione di alcune agevolazioni relative alle accise sui carburanti e del meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008).
Il titolo II prevede: un contributo straordinario a favore di determinate categorie d’imprese, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022; un incremento del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale; e l’estensione della platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per elettricità e gas, innalzando a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie a tale misura.
Il titolo III prevede: che le imprese che forniscono energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possano concedere la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero di rate mensili non superiore a ventiquattro; che i crediti d’imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, possano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022; misure di sostegno al credito, mediante garanzie SACE, per le imprese ad alto consumo energetico che possono avere un ruolo strategico nello sviluppo dell’attività produttiva, e finanziamento dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo di ILVA.
Il titolo III prevede altresì: l’introduzione di una serie di misure di sostegno alle aziende e ai datori di lavoro in materia di fruizione di integrazioni salariali; la concessione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori provenienti da imprese in crisi; una serie di misure in sostegno del settore agricolo, della pesca, del turismo e dell’autotrasporto, per contrastare gli effetti economici, commerciali ed energetici negativi derivanti della crisi Ucraina; e disposizioni finalizzate a protrarre lo sforzo di contenimento dell’aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione già verificatosi nel 2021.
Il titolo IV reca una serie di modifiche alla disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo (golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, prevedendo: la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale, in particolare in relazione alla portata generale del potere di veto, e della disciplina degli obblighi di notifica che assistono l’esercizio dei poteri speciali; le modalità di individuazione delle misure di semplificazione delle modalità di notifica; alcune misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all’attività connessa all’esercizio dei poteri speciali; e la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud.
Il citato titolo IV reca altresì alcune misure volte a provvedere al rafforzamento della disciplina cyber relative alla diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica.
Il titolo V reca una serie di misure volte a: definire ulteriori forme di accoglienza diffusa e sostegno all’assistenza, per le esigenze derivanti dalla crisi ucraina; implementare l’efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e garantire la funzionalità dell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione di fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione.
In ultimo, il titolo VI dispone la proroga dei cosiddetti contratti Covid per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022 e non oltre il 25 giugno 2022; prevede un incremento del Fondo per l’emergenza Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022; e introduce un contributo straordinario, dovuto per l’anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, che hanno beneficiato di extra profitti per via dell’aumento dei prezzi nel settore.
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) lamenta la presenza di disposizioni del tutto estranee all’oggetto del decreto-legge.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 12,45.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469
La Commissione Politiche dell’Unione europea,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza:
parere contrario sugli emendamenti:
- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, in quanto volti a sopprimere l’articolo 6, sulla delega in materia di servizi pubblici locali, in contrasto con l’impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);
- 7.1, in quanto volto a sopprimere l’articolo 7, sulla delega in materia di trasporto pubblico locale, in contrasto con l’impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);
- 27.0.20, in quanto incide sulla delega per il recepimento della direttiva 2019/1151 (modificando in tal senso l’articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020), che è stata già recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183;
parere non ostativo con condizioni:
- sugli emendamenti 4.21, 5.4, 5.5, 5.27, 5.34, 5.40, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.4, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;
- sui subemendamenti 2.0.1000/6, 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/12, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/51, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/146, 2.0.1000/169, 2.0.1000/225, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/242, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/257, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;
parere non ostativo con osservazioni:
- sugli emendamenti 2.6 e 2.0.3, nonché sui subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/13, 2.0.1000/43, 2.0.1000/57, 2.0.1000/58, 2.0.1000/65, 2.0.1000/68, 2.0.1000/69, 2.0.1000/71, 2.0.1000/72, 2.0.1000/75, 2.0.1000/76, 2.0.1000/89, 2.0.1000/90, 2.0.1000/91, 2.0.1000/238, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, che perimetrano l’operatività dell’emendamento del Governo 2.0.1000 ai casi di scarsità del bene pubblico e di rilevanza economica transfrontaliera, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 luglio 2016 (Promoimpresa);
- sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all’articolo cui erano riferiti;
- sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (Digital Markets Act - DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio;
parere non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 e 32, sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 18, 27 e 29, nonché sui restanti subemendamenti riferiti all’emendamento 2.0.1000.