Legislatura 18ª - Commissioni 3° e 4° riunite - Resoconto sommario n. 20 del 29/03/2022

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2562

 

G/2562/1/3 e 4

Candiani, Iwobi, Vescovi, Lucidi, Candura, Fusco, Pepe

Il Senato

        Premesso che:

        il Presidente della Federazione Russa il 1° marzo 2022 ha adottato il proprio Decreto n. 81 "Sulle misure temporanee aggiuntive di carattere economico per il sostegno della stabilità finanziaria della Federazione Russa", seguito il 5 marzo 2022 dall'ordinanza n. 430-p del Governo della Federazione Russa, per causa delle quali tutte le operazioni che determinano il trasferimento o l'insorgere del diritto di proprietà su titoli (ivi incluse azioni e obbligazioni) e immobili effettuate con soggetti, ovvero imprese e persone fisiche, italiane (in quanto provenienti da paese definito "ostile"), al fine di poter essere perfezionate, vengono subordinate ad uno speciale nullaosta che dove essere rilasciato da una commissione governativa presieduta dal Ministro delle Finanze e composta da rappresentanti dell'Amministrazione, del Presidente, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca Centrale;

            a tal riguardo non vi sono attualmente né regolamenti attuativi né procedure funzionali a determinare modalità di rilascio di tali nullaosta né, tantomeno, la cadenza delle riunioni di siffatta commissione;

            in questo contesto tale normativa pone un sostanziale vincolo di indisponibilità su tutti i beni di proprietà dei cittadini e delle imprese italiane situati in Russia il che, di fatto, equivale evidentemente ad una sorta di "sequestro" o "congelamento" di tutto il patrimonio situato in Russia intestato agli stessi soggetti italiani;

            tale misura costituisce una chiara forma di ritorsione rispetto al "congelamento" di buona parte del fondo sovrano russo da parte delle banche centrali dell'UE;

            tutti gli asset intestati a cittadini italiani in Russia si trovano di conseguenza "in ostaggio" ed è necessario quindi che il Governo italiano ponga nella dovuta considerazione anche questa situazione;

            in questo complesso contesto internazionale è necessario che il Paese non si dimentichi dei propri cittadini e delle imprese italiane che operano in Russia e che si trovano in prima linea sul fronte della guerra economica in corso, subendo sulla propria pelle gli effetti sia delle sanzioni UE, sia di quelle russe.

        Tutto ciò valutato e considerato, impegna il Governo:

        a tutelare le imprese e i cittadini italiani operanti e residenti in Russia, individuando a tal riguardo anche adeguate misure di supporto e ristoro laddove di fatto i medesimi soggetti italiani, nonostante la normativa internazionale sulla tutela degli investimenti, dovessero subire pregiudizio economico a causa di misure ritorsive russe quali nazionalizzazione, requisizione, esproprio o sequestro.

G/2562/2/3 e 4

Castellone, Catalfo, Vanin, Garruti, D'Angelo, Ferrara, Marco Pellegrini, Gaudiano, Mantovani, Trentacoste, Gallicchio, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Fede, Fenu, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vaccaro

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

        premesso che:

        l'articolo 5-quater del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

            in particolare il comma 1 del citato articolo stabilisce l'incremento di 54.162.000 euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto;

        impegna il Governo:

        ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, a tal fine provvedendo a stanziare le opportune risorse, un Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, al cui carico possano essere poste le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto;

            a prevedere che, per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1 dell'articolo di cui in premessa, i Comuni possano avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

G/2562/3/3 e 4 (testo 2)

Catalfo, Vanin, L'Abbate, Di Girolamo, Fede, Marinello, Russo, Pavanelli, Guidolin, Croatti, Matrisciano, Leone, Montevecchi, Taverna

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

        premesso che:

        l'articolo 5-quater del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

        considerato che:

        molte amministrazioni pubbliche a vari livelli si trovano e si troveranno in misura sempre maggiore nella necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto;

            i programmati interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo dei profughi richiede l'impiego di personale dotato di specifiche competenze;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normati volti ad autorizzare le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, specifiche procedure concorsuali, anche secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e previo scorrimento di graduatorie in corso di validità, per l'assunzione, anche a tempo determinato, di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.

G/2562/3/3 e 4

Catalfo, Vanin, L'Abbate, Di Girolamo, Fede, Marinello, Russo, Pavanelli, Guidolin, Croatti, Matrisciano, Leone, Montevecchi, Taverna

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

        premesso che:

        l'articolo 5-quater del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

        considerato che:

        molte amministrazioni pubbliche a vari livelli si trovano e si troveranno in misura sempre maggiore nella necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto;

            i programmati interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo dei profughi richiede l'impiego di personale dotato di specifiche competenze;

        impegna il Governo:

        a porre in essere appositi provvedimenti normati volti ad autorizzare le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, specifiche procedure concorsuali, anche secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e previo scorrimento di graduatorie in corso di validità, per l'assunzione, anche a tempo determinato, di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.

G/2562/4/3 e 4 (testo 2)

Alfieri, Malpezzi, Fedeli, Ferrari, Mirabelli, Biti, Collina, D'Arienzo, Cirinnà, Marcucci, Rossomando

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (A.S. 2562),

        premesso che:

        nel corso dell'informativa alle Camere del 1° marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di "un'operazione militare speciale" iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

            in un mese circa di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e come riportato da diverse organizzazioni umanitarie è altamente probabile che il reale numero delle vittime civili di guerra sia molto più alto secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari). Occorre evidenziare come la maggior parte delle vittime dell'invasione sia dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo;

            l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni;

            lo scorso 28 febbraio il Governo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

            rilevato che:

        il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo" curato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

            come riportato dalla ONG inglese AOAV - Action on armed violence - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

            il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza "Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città - protezione dei civili in ambiente urbano", ha dichiarato che "i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus";

            l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che "il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane";

            come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo -istituita con legge 25 gennaio 2017, n.9 - bisogna "promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale" ma, soprattutto "condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati";

            il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani "contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli";

            la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha istituito, con la citata legge 25 gennaio 2017, n. 9, la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

        impegna il Governo:

            a promuovere e sostenere iniziative dirette al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, anche attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

            a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra provvedendo, in uno dei prossimi provvedimenti utili, allo stanziamento di adeguate risorse volte a: promuovere un più profilato impegno internazionale dell'Italia nelle sedi internazionali competenti affinché siano documentate le violazioni dei diritti umani in Ucraina e nel mondo e siano protetti nei contesti di conflitto armato l'incolumità e i diritti delle vittime di violazioni e abusi, prevenendone il ripetersi in futuro;

            a sostenere il processo diplomatico per la negoziazione del testo di una Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive in aree popolate allo scopo di garantire protezione ai civili nei conflitti armati in contesti urbani.

G/2562/4/3 e 4

Alfieri, Malpezzi, Fedeli, Ferrari, Mirabelli, Biti, Collina, D'Arienzo, Cirinnà, Marcucci, Rossomando

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (A.S. 2562),

        premesso che:

        nel corso dell'informativa alle Camere del 1° marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di "un'operazione militare speciale" iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

            in un mese circa di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e come riportato da diverse organizzazioni umanitarie è altamente probabile che il reale numero delle vittime civili di guerra sia molto più alto secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari). Occorre evidenziare come la maggior parte delle vittime dell'invasione sia dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo;

            l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni;

            lo scorso 28 febbraio il Governo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

            rilevato che:

        il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo" curato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

            come riportato dalla ONG inglese AOAV - Action on armed violence - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

            il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza "Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città - protezione dei civili in ambiente urbano", ha dichiarato che "i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus";

            l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che "il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane";

            come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo -istituita con legge 25 gennaio 2017, n.9 - bisogna "promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale" ma, soprattutto "condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati";

            il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani "contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli";

            la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha istituito, con la citata legge 25 gennaio 2017, n. 9, la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

        impegna il Governo:

            a promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

            a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra provvedendo, in uno dei prossimi provvedimenti utili, allo stanziamento di risorse strutturali volte a: documentare le violazioni dei diritti umani in Ucraina e nel mondo; mantenere un archivio della memoria individuale e collettiva delle vittime civili delle guerre e proteggere i diritti delle vittime e prevenire il ripetersi di tali abusi in futuro;

            a sostenere il processo diplomatico per la negoziazione del testo della Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive allo scopo di garantire protezione ai civili nei conflitti armati, promossa dalle Rete Internazionale contro le Armi Esplosive INEW, di cui la campagna italiana "Stop alle bombe sui Civili" è parte e alla quale hanno aderito già centinaia di Comuni italiani.

G/2562/5/3 e 4

Rauti, Petrenga

in sede di esame e conversione del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina,

        premesso che:

        l'Italia spende attualmente per gli armamenti l'1,4 per cento del PIL, ponendosi al 102° posto nella classifica mondiale;

            il 2 per cento del PIL da dedicare alle spese per la difesa è l'obiettivo fissato dalla NATO in un accordo informale del 2006 e rilanciato nel 2014 al vertice dei Capi di Stato in Galles, con un traguardo fissato al 2024;

            il medesimo obiettivo del 2 per cento del PIL è quello stabilito per tutti i Paesi membri dell'Alleanza atlantica;

            in Italia il 16 marzo la Camera dei Deputati ha approvato a maggioranza un ordine del giorno  collegato al decreto Ucraina, che impegna il Governo a un incremento delle spese per la Difesa verso il 2 per cento del PIL;

            si ricorda che già a settembre 2021, dopo il ritiro delle truppe impegnate nella missione internazionale di pace in Afghanistan, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, aveva dichiarato «ci dobbiamo dotare di una difesa più significativa. È chiarissimo che bisognerà spendere molto di più»;

            più recentemente, lo stesso Presidente del Consiglio ha ribadito, in sede di comunicazioni al Parlamento in vista dell'imminente Consiglio Europeo, che i padri fondatori dell'Unione europea «avevano progettato la Comunità europea di difesa (...). Ed è proprio per questo che noi vogliamo creare una difesa europea. Ed è per questo che noi vogliamo adeguarci all'obiettivo del 2% che abbiamo promesso nella Nato»;

        impegna il Governo:

        a dare seguito all'ordine del giorno approvato a maggioranza alla Camera dei Deputati lo scorso 16 marzo nonché alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, in merito alla necessità di incrementare le spese per la Difesa puntando al raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento del PIL.

G/2562/6/3 e 4

Ciriani, Rauti, Urso

in sede di esame e conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina,

        premesso che:

        il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte fronteggiare la grave crisi internazionale in atto in Ucraina; 

            l'articolo 5-quater introduce norme per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, incrementando lo stanziamento di risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ed autorizzando l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione;

            sono numerose le società di trasporto e organizzazioni private che, dall'inizio del conflitto in Ucraina, si sono attivate per favorire il trasferimento dei civili in fuga;

            alla luce della necessità di favorire, nella gestione dell'emergenza e nell'ambito delle missioni umanitarie attivate a tutti i livelli, una efficace integrazione e cooperazione pubblico-privato, risulta necessario sostenere gli operatori del settore dell'autotrasporto impegnati nelle missioni umanitarie di sostegno alla popolazione ucraina;

            sono numerosi i Paesi che, sia nell'Unione europea che in area extra-UE, hanno adottato misure derogatorie o sospensive volte a facilitare l'espletamento delle missioni umanitarie di aiuto alla popolazione ucraina;

            in particolare Austria, Francia, Polonia hanno già provveduto alla sospensione dei pedaggi autostradali per chi trasporta rifugiati ucraini o beni di soccorso umanitario per l'Ucraina;

        impegna il Governo:

        a provvedere all'esenzione del pedaggio autostradale in favore dei veicoli impegnati in attività a carattere umanitario volte a favorire il trasferimento di profughi ucraini in fuga dalle zone interessate dal conflitto bellico in atto, nonché in ulteriori attività umanitarie finalizzate a sostenere la popolazione ucraina.

G/2562/7/3 e 4 (testo 2)

Craxi, Garavini

premesso che:

        nel corso dell'informativa alle Camere del 1° marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di "un'operazione militare speciale" iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

            in settimane di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e le organizzazioni umanitarie riportano che il reale numero delle vittime civili di guerra è probabilmente molto più alto

            secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari), la maggior parte delle vittime è dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo.

        l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni.

        lo scorso 28 febbraio l'Esecutivo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

        evidenziato inoltre che:

        il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo" curato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

            come riportato dalla ONG inglese AOAV - Action on armed violence - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

            il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza "Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città - protezione dei civili in ambiente urbano", ha dichiarato che "i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus";

            l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che "il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane";

            come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - istituita con legge 25 gennaio 2017 n.9 - bisogna "promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'art. 11 della nostra Carta Costituzionale" ma, soprattutto "condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati";

            il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani "contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli";

            la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha dato vita all'istituzione, tramite la legge 25 gennaio 2017 n. 9, della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

        impegna il Governo

          a promuovere e sostenere iniziative dirette al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, anche attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

            a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra provvedendo, in uno dei prossimi provvedimenti utili, allo stanziamento di adeguate risorse volte a: promuovere un più profilato impegno internazionale dell'Italia nelle sedi internazionali competenti affinché siano documentate le violazioni dei diritti umani in Ucraina e nel mondo e siano protetti nei contesti di conflitto armato l'incolumità e i diritti delle vittime di violazioni e abusi, prevenendone il ripetersi in futuro;

            a sostenere il processo diplomatico per la negoziazione del testo di una Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive in aree popolate allo scopo di garantire protezione ai civili nei conflitti armati in contesti urbani.

G/2562/7/3 e 4

Craxi, Garavini

premesso che:

        nel corso dell'informativa alle Camere del 1° marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di "un'operazione militare speciale" iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

            in settimane di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e le organizzazioni umanitarie riportano che il reale numero delle vittime civili di guerra è probabilmente molto più alto

            secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari), la maggior parte delle vittime è dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo.

        l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni.

        lo scorso 28 febbraio l'Esecutivo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

        evidenziato inoltre che:

        il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo" curato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

            come riportato dalla ONG inglese AOAV - Action on armed violence - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

            il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza "Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città - protezione dei civili in ambiente urbano", ha dichiarato che "i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus";

            l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che "il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane";

            come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - istituita con legge 25 gennaio 2017 n.9 - bisogna "promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'art. 11 della nostra Carta Costituzionale" ma, soprattutto "condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati";

            il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani "contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli";

            la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha dato vita all'istituzione, tramite la legge 25 gennaio 2017 n. 9, della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

        impegna il Governo

            a promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

            a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra e valutare la possibilità del reperimento di risorse strutturali volte a: documentare le violazioni  dei diritti umani in Ucraina e nel mondo; mantenere un archivio della memoria individuale e collettiva delle vittime civili delle guerre e proteggere i diritti delle vittime e prevenire il ripetersi di tali abusi in futuro;

            a sostenere il procedimento diplomatico negoziale per l'adozione della Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive, promossa dalle Rete Internazionale contro le Armi Esplosive INEW allo scopo di garantire maggiore protezione dei civili nei conflitti armati, di cui la campagna italiana "Stop alle bombe sui Civili" è parte e alla quale hanno aderito già centinaia di Comuni italiani.

G/2562/8/3 e 4

Aimi, Alfieri, Candura, Casini, De Petris, Carbone, Ferrara, Rauti

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, recante disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina,

        premesso che:

        l'articolo 5-quater prevede disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

            in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;

            l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati - ad oggi circa 485 alla data del 29 marzo 2022 - costretti a fuggire dal conflitto;

            con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;

            in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;

            preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,

        impegna il Governo:

        a reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato,

        a valutare la possibilità di aumentare a 6.000 i posti nel sistema di accoglienza e integrazione, di cui 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

Art. 1

1.1

Angrisani, Crucioli

Sopprimere l'articolo.

1.2

Granato

Sopprimere l'articolo.

1.3

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, premettere il seguente: «01). Le partecipazioni alle iniziative NATO di cui al presente articolo sono vincolate a finalità esclusivamente difensive entro i confini dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica. Gli assetti e i contingenti impegnati non partecipano ad alcuna operazione militare nei Paesi non appartenenti alla NATO.».

1.4

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Le partecipazioni alle iniziative NATO di cui al presente articolo sono vincolate a finalità esclusivamente difensive entro i confini dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica. Gli assetti e i contingenti impegnati non partecipano ad alcuna operazione militare nei Paesi non appartenenti alla NATO.»

1.5

Angrisani, Crucioli

Sopprimere il comma 1.

1.6

Granato

Sopprimere il comma 1.

1.7

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per finalità non offensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.»

1.8

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per finalità non offensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.».

1.9

Angrisani, Crucioli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La consistenza massima del contingente nazionale di cui al comma 1 è limitata a 700 unità, 40 mezzi terrestri, 1 mezzo navale, 2 mezzi aerei.».

1.10

Angrisani, Crucioli

Sopprimere il comma 2.

1.11

Granato

Sopprimere il comma 2.

1.12

Angrisani, Crucioli

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.13

Granato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.14

Angrisani, Crucioli

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.15

Granato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.16

Angrisani, Crucioli

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.17

Granato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.18

Angrisani, Crucioli

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.19

Granato

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

Nugnes, La Mura

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le partecipazioni di personale militare di cui ai commi 1 e 2 sono limitate a finalità strettamente difensive e in nessun caso possono essere impiegate al di fuori dei Paesi membri della NATO o svolgere operazioni che abbiano compimento al di fuori dei confini di questi.».

1.22

Angrisani, Crucioli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le partecipazioni di personale militare di cui ai commi 1 e 2 sono limitate a finalità strettamente difensive e in nessun caso possono essere impiegate al di fuori dei Paesi membri della NATO o svolgere operazioni che abbiano compimento al di fuori dei confini di questi.».

1.20

Nugnes, La Mura

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La partecipazione di personale militare di cui al comma 2 è vincolata e finalizzata esclusivamente ad attività difensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.»

1.21

Angrisani, Crucioli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La partecipazione di personale militare di cui al comma 2 è vincolata e finalizzata esclusivamente ad attività difensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.».

1.24

Granato

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.0.1

Rauti, Urso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Incremento del fondo per esigenze di difesa nazionale)

        1. A decorrere dal 2022 e relativamente agli accadimenti in corso in Ucraina, è previsto l'incremento di 500 milioni di euro del fondo previsto per esigenze legate alla difesa nazionale di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante codice dell'ordinamento militare.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede tramite definanziamento di pari valore del fondo previsto per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Sopprimere l'articolo.

2.2

Nugnes, La Mura

Al comma 1, sostituire le parole da: «mezzi» fino a: «dell'Ucraina» con le seguenti: «beni di prima necessità e di sostentamento per la popolazione civile nelle aree interessate dal conflitto».

2.3

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, sostituire le parole da «mezzi» a «dell'Ucraina» con le seguenti: «beni di prima necessità e di sostentamento per la popolazione civile nelle aree interessate dal conflitto».

Art. 2-bis

2-bis.1

Angrisani, Crucioli

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

Granato

Sopprimere l'articolo.

2-bis.3

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Sopprimere l'articolo.

2-bis.4

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Sopprimere l'articolo.

2-bis.29

Angrisani, Crucioli

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art 2-bis.

        1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative, subordinata alla condizione che per la loro consegna non vi sia alcun ricorso a contractor e che per la stessa le Camere ricevano ogni volta preliminare informativa del presidente del Consiglio contenente rassicurazione che non si dia luogo, da parte del cedente, ad invasioni di territori esterni all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.

        2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile, nel rispetto della condizione di cui al comma primo.».

2-bis.5

Granato

Sopprimere il comma 1.

2-bis.6

Angrisani, Crucioli

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ad uso esclusivamente difensivo»;

        b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 2 i materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.».

2-bis.7

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Apportare le seguenti modificazioni:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari non lesivi in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ad uso esclusivamente difensivo.»;

            b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 2 i materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185»

            .

2-bis.8

Granato

Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022».

2-bis.9

Granato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «3 aprile 2022».

2-bis.10

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 aprile 2022».

2-bis.11

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 aprile 2022».

2-bis.12

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 maggio 2022».

2-bis.13

Granato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».

2-bis.14

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».

2-bis.15

Nugnes, La Mura

Al comma 1, sostituire le parole: «1 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

2-bis.16

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

2-bis.17

Granato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

2-bis.18

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga alle» con le seguenti: «nei limiti consentiti dalle».

2-bis.19

Nugnes, La Mura

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga alle» con le seguenti: «nei limiti consentiti dalle».

2-bis.20

Angrisani, Crucioli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei limiti della consistenza massima stabilita nel medesimo atto di indirizzo delle Camere.».

2-bis.21

Nugnes, La Mura

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti della consistenza massima stabilita nel medesimo atto di indirizzo delle Camere.».

2-bis.22

Granato

Sopprimere i commi 2 e 3.

2-bis.23

Angrisani, Crucioli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti di cui al precedente periodo sono immediatamente trasmessi alle Camere che li approvano secondo i rispettivi regolamenti.».

2-bis.24

Nugnes, La Mura

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I decreti di cui al precedente periodo sono immediatamente trasmessi alle Camere che li approvano secondo i rispettivi regolamenti.».

2-bis.25

Rauti, Urso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al termine del periodo di cui al comma 1 e comunque venute meno le esigenze di sicurezza della Repubblica, il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione a titolo informativo circa la spesa sostenuta in tale periodo per le cessioni autorizzate dal presente articolo.».

2-bis.26

Crucioli, Angrisani

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 è sottoposto al previo passaggio delle competenti Commissioni parlamentari.».

2-bis.27

Nugnes, La Mura

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

2-bis.28

Rauti, Urso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione degli accadimenti in atto in Ucraina con cadenza almeno trimestrale, anche alla luce di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.»

Art. 2-ter

2-ter.1

Rauti, Urso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-ter

(Cessione di equipaggiamenti militari non letali di protezione dei giornalisti)

        1. Fino al 31 dicembre 2022, è autorizzata la cessione di equipaggiamenti militari non letali, quali giubbotti antiproiettili ed elmetti, per la sicurezza dei giornalisti e fotoreporter inviati per motivi di servizio sul territorio ucraino.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.».

        Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire l'alinea con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2-ter, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 187.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:»;

        b) alla lettera b), sostituire le parole: «6 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «16 milioni di euro per l'anno 2022».

2-ter.0.1

Rauti, Urso

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

«Art. 2-quater

(Disposizioni in materia di rafforzamento dello strumento militare nazionale)

        1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2022, al fine di rafforzare lo strumento di difesa militare nazionale da parte del Ministero della difesa e ferme restando le disposizioni in materia di partecipazione militare in sostegno dell'Ucraina. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6."

        Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        sostituire l'alinea con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2-quater, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 259.181.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede»;

        alla lettera b), sostituire le parole: «6 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «86 milioni di euro per l'anno 2022.».

Art. 3

3.0.1

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per l'affidamento di minori di nazionalità ucraina)

        1. I tribunali dei minorenni, fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza connessa agli accadimenti in Ucraina, hanno la facoltà di predisporre l'affidamento temporaneo familiare dei minorenni sfollati di nazionalità ucraina.

        2. Le famiglie residenti in Italia che manifestano la volontà di accogliere uno o più minori di nazionalità ucraina sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità presso il comune in cui risiedono.

        3. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, i servizi sociali e assistenziali degli enti locali, singoli o associati, anche avvalendosi dell'ausilio delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

        a) rilascio delle informazioni sull'affido e sul relativo iter;

            b) raccolta delle informazioni relative alle caratteristiche dei soggetti affidatari ai fini della tutela dei minori quali la situazione personale, familiare e sanitaria, le motivazioni che determinano la loro volontà di prendere in affido uno o più minori di nazionalità ucraina, l'ambiente sociale in cui essi saranno inseriti, le reali capacità dei soggetti affidatari di saper far fronte alle esigenze dei minori, la loro capacità di accogliere un minore con caratteristiche particolari, nonché l'acquisizione di qualsiasi altro elemento utile;

            c) valutazione dell'idoneità all'affidamento per i soggetti richiedenti tramite la redazione di una relazione sugli elementi di cui alla lettera b).

        4. ai comuni è affidata la redazione e il periodico aggiornamento di una lista dei nuclei familiari idonei all'affido dei minori sfollati di nazionalità ucraina che trasmettono al tribunale per i minorenni competente territorialmente.

        5. Tramite provvedimento motivato, l'affidamento viene disposto dal tribunale per i minorenni, fissandone le modalità e la durata che non può superare i sei mesi, fatta salva la facoltà di proroga.

        6. La responsabilità del programma di affidamento e della sua vigilanza è affidata al servizio sociale competente territorialmente, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione al tribunale per i minori di qualsiasi evento particolarmente rilevante. Ai fini del monitoraggio del programma di affidamento, il servizio sociale competente è tenuto a presentare una relazione con cadenza trimestrale.»

Art. 5

5.1

Rauti, Urso

Al comma 1, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti «3 milioni».

        Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante definanziamento di pari valore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.1

Vescovi, Iwobi, Lucidi, Candura, Fusco, Pepe

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

        «Art. 5.1

            (Inviato speciale per l'Ucraina)

        1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana ai negoziati internazionali relativi alla situazione in Ucraina, ivi incluse le trattative per delineare il futuro assetto del Paese, le iniziative di cooperazione economica e culturale, il sostegno al processo di ricostruzione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nomina l'inviato speciale per l'Ucraina.

        2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        3. L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche, dando particolare rilievo alle specifiche competenze ed esperienze professionali pregresse attinenti al quadro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.

Art. 5-bis

5-bis.1

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Sopprimere l'articolo.

5-bis.2

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5-bis

            (Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

        1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

        3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

        4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

        5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

        6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

        7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

        8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

        9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

        10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.».

5-bis.3

Angrisani, Crucioli

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere le parole «a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza».

        b) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5-bis.4

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Apportare le seguenti modificazioni:

           a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza»;

            b) al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

5-bis.5

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza».

5-bis.6

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Apportare le seguenti modificazioni:

           a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sono adottate» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia,»;

            b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» aggiungere le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5-bis.7

Angrisani, Crucioli

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «sono adottate», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia»;

            b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia reti e ambiente» aggiungere le parole: «e alle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5-bis.8

Crucioli, Angrisani

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le misure adottate ai sensi del comma 1 al fine di conseguire la riduzione programmata dei consumi devono prevedere, in particolare, la riduzione di un grado di riscaldamento negli usi civili, l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del risparmio nel settore elettrico, la soppressione degli sconti fiscali oggi garantiti ai consumi di gas per la mobilità».

        b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi dei comma 1,» con le seguenti: «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi dei commi 1 ed 1 bis,».

5-bis.9

Nugnes, La Mura

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le misure adottate ai sensi del comma 1 al fine di conseguire la riduzione programmata dei consumi devono in particolare prevedere la riduzione di un grado di riscaldamento negli usi civili, l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del risparmio nel settore elettrico, la soppressione degli sconti fiscali oggi garantiti ai consumi di gas per la mobilità.»

            b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1», con le seguenti: «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi dei commi 1 ed 1-bis.».

5-bis.10

Nugnes, La Mura

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per accogliere e assistere donne, bambini, malati oncologici e gli altri soggetti gravemente malati provenienti dall'Ucraina, al fine di garantire loro le necessarie cure e il dovuto sostegno psicologico e sanitario.»

5-bis.11

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «300MW» inserire le seguenti «che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale».

5-bis.12

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

5-bis.13

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere il comma 3.

5-bis.14

La Mura, Nugnes, Moronese, Buccarella, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Sopprimere il comma 3.

5-bis.17

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 3, sopprimere la parola «esclusivamente» e sostituire le parole «in deroga a» con le seguenti «nonchè i».

5-bis.15

Crucioli, Angrisani

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;

        b) sostituire le parole: «, e in deroga a» con le seguenti «ed inoltre i».

5-bis.16

Nugnes, La Mura

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;

            b) sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti:  «ed inoltre i»

5-bis.18

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere il comma 4.

5-bis.0.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 5-bis.1

            (Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

        1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

        3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

       4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

       5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

       6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

        7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

        8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

        9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

       10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

        11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.»

Art. 5-ter

5-ter.1

Angrisani, Crucioli

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il fondo istituito ai sensi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;

            b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

5-ter.0.1

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-ter.1.

        (Misure di sostegno alle imprese gravate dalla crisi in Ucraina)

        1. Per le imprese che effettuano operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa o la Bielorussia che hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 10 percento del fatturato aziendale totale negli ultimi tre bilanci depositati, si applicano le seguenti disposizioni:

        a) è ammesso, in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle imprese che hanno presentato domanda di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

            b) il limite alla concessione di cui alla lettera a) è fissato ad un tetto massimo del 40 percento dell'intervento di sostegno nella sua totalità;

            2. Per le imprese di cui al comma 1 è prevista la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022 per tutti i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il piano di ammortamento viene traslato per un periodo di tempo corrispondente.

        3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione, tenuto conto del numero complessivo delle domande presentate nonché delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2022 tramite una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le quali dettano le condizioni e le modalità necessarie per la loro attuazione. Ai fini dell'efficacia del presente articolo, è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea secondo quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

5-ter.0.2

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-ter.1

            (Misure a sostegno del settore fotovoltaico)

        1. Al fine di mitigare gli effetti avversi dei rincari dei prodotti energetici, nonché al fine di raggiungere l'autonomia energetica, si dispone quanto segue:

            a) è prevista l'erogazione di un credito d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici pari al 60 percento del costo totale d'installazione da utilizzare in 5 quote annuali. L'erogazione di tale contributo non è soggetta a limitazioni dovute alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri dell'impianto, alla classe catastale dell'immobile di riferimento;

            b) i privati possono stipulare contratti di associazione tra privati al fine di installare pannelli fotovoltaici, dislocati su tutto il territorio nazionale, per la produzione di energia elettrica da cedere al gestore elettrico nazionale. La cessione dell'energia prodotta costituisce titolo per ottenere l'acquisto di energia per fini privati a un prezzo calmierato pari al 20 percento del valore di mercato.  È prevista altresì per i privati la possibilità di usare l'energia prodotta su un'immobile di proprietà presso altre unità immobiliari dello stesso proprietario.

       2. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.3

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-ter.1

            (Fondo per il sostegno alle imprese italiane esportatrici verso l'Ucraina e la Federazione Russa)

        1. È prevista l'istituzione di un fondo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di sostenere le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina tramite finanziamenti a fondo perduto.

        2. L'accesso al fondo di cui al comma 1, è concesso esclusivamente alle imprese aventi sede legale in Italia le quali hanno condotto attività di esportazione pari o superiori al 10 per cento del proprio fatturato in Ucraina o nella Federazione Russa nell'anno 2021.

        3. L'erogazione del fondo di cui al comma 1 è disposta con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

5-ter.0.11

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-sexies

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le famiglie)

        1. Le famiglie residenti in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.4

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-ter.1

            (Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le famiglie)

        1. Le famiglie residenti in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.10

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-sexies

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese)

        1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.5

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-ter.1

            (Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le imprese)

        1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.6

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-ter.1

            (Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese a forte consumo energetico)

        1. Le imprese che, nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3%, con sede legale in Italia, sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.7

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-ter.1

            (Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le imprese a forte consumo energetico)

        1. Le imprese che, nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.8

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-ter.1

            (Misure a sostegno delle aziende a forte consumo di energia)

        1. Per le imprese che, nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 pe cento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica da impiegare nella produzione.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5-ter.0.9

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 5-ter.1

            (Misure a sostegno delle imprese agricole)

        1. Per le aziende che operano nella lavorazione di prodotti a base di grano e mais, al fine di contenere l'aumento dei costi dovuto al rincaro dei prezzi delle suddette materie prime, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di grano e mais da impiegare nella produzione.

        2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

Art. 5-quater

5-quater.1

Nugnes, La Mura

Al comma 1, sopprimere le parole: «di trattenimento e».

5-quater.2

Rauti, Urso

Al comma 1, sostituire le parole «54.162.000 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «204.162.000 euro per l'anno 2022».

        Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede:» con le seguenti: «agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari complessivamente a euro 241.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:»;

5-quater.3

Bernini, Ronzulli, Galliani, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.»

            b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato »Fondo«, con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        3-ter. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-bis

5-quater.4

Garavini, Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022»;

            b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36.5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

            «3-ter. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-bis.».

5-quater.5

Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Alfieri, Pinotti, Valente, Vattuone, Porta, Rojc, Zanda

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.»;

       b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato »Fondo«, con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        3-ter. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-bis.».

5-quater.9

Pergreffi, Iwobi, Vescovi, Lucidi, Candura, Fusco, Pepe

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole "3.000 posti" sono sostituite da "6.000 posti, di cui 3.000 per accoglienza ordinaria, 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria";

        b) le parole «37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «75.404.520 per l'anno 2022 e di euro 89.943.300 per ciascuno degli anni 2023 e 2024»

5-quater.10

Berardi

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 3 le parole "3.000 posti" sono sostituite da "6.000 posti, di cui 3.000 per accoglienza ordinaria, 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria" .

        b) sono rivisti di conseguenza gli oneri derivanti di cui al comma 9.

5-quater.11

Pacifico, Causin

Apportare le seguenti modifiche:

        - Al comma 3 le parole "3.000 posti" sono sostituite da "6.000 posti, di cui 3.000 per accoglienza ordinaria, 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria" .

        - Sono rivisti di conseguenza gli oneri derivanti di cui al comma 9.

5-quater.6

Castellone, Catalfo, Vanin, Garruti, D'Angelo, Ferrara, Marco Pellegrini, Gaudiano, Mantovani, Trentacoste, Gallicchio, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Fede, Fenu, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vaccaro

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        3-ter. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-bis.

        3-quater. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.»

5-quater.7

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato »Fondo«, con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        3-ter. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-bis.

        3-quater.  Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.»

5-quater.8

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        3-ter. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-bis.

        3-quater. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.»

5-quater.12

Pergreffi, Iwobi, Vescovi, Lucidi, Candura, Fusco, Pepe

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, ai Comuni che accolgono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Ministero dell'Interno provvede mensilmente, per il tramite delle Prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza. Ai fini dell'attuazione del seguente comma è destinata quota parte del Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di euro di 40 milioni per l'anno 2022 e di 40 milioni per l'anno 2023.»

5-quater.13

Rauti, Urso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è definito un protocollo nazionale operativo e giuridico per la presa in carico e l'accoglienza di minori e donne provenienti dall'Ucraina, con particolare riguardo ai minori non accompagnati, e l'attuazione di programmi di supporto psicologico, di integrazione nella comunità e di sicurezza sanitaria.».

5-quater.14

Rauti, Urso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un Tavolo Tecnico con la partecipazione degli Enti locali, dei rappresentanti del Forum Nazionale Terzo Settore e delle reti nazionali impegnate nell'accoglienza degli interventi in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina al fine di definire la programmazione e co-progettazione dei medesimi interventi.».

5-quater.15

Drago, Rauti

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. L'accoglienza dei minori non accompagnati rientranti tra i cittadini ucraini di cui al comma 1 viene svolta preliminarmente da realtà ucraine del Terzo Settore presenti in Italia e preposte alla tutela di minori, secondo pertinenza territoriale.»

5-quater.0.1

Rauti, Urso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Articolo 5-quater.1

            (Misure per il rientro in sicurezza e il sostegno economico dei connazionali italiani rimpatriati da Ucraina e Russia in conseguenza del conflitto o delle sanzioni)

        1. Al fine di garantire il rientro in sicurezza dei connazionali italiani residenti in Ucraina e in Russia e interessati dalle conseguenze del conflitto o delle sanzioni ad esso correlate, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta ogni iniziativa idonea ad agevolare il rientro in sicurezza sul territorio nazionale.

        2. Al fine di promuovere iniziative di sostegno economico in favore dei connazionali di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022, da ripartire secondo modalità stabilite da un successivo decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5-quinquies

5-quinquies.1

Rauti, Urso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per i giovani di nazionalità ucraina in età scolare è garantito l'accesso, senza limitazioni, ai servizi scolastici italiani unitamente alle iniziative di doposcuola, sportive e ludiche, al fine di favorire il superamento dei traumi psicologici e dei disagi legati agli eventi bellici attualmente in corso.»

5-quinquies.0.3

Ciriani, Rauti, Urso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-sexies

(Esenzione dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per i veicoli impegnati in attività umanitarie in Ucraina)

        1. I veicoli impegnati in attività a carattere umanitario volte a favorire il trasferimento di profughi ucraini in fuga dalle zone interessate dal conflitto bellico in atto, nonché in ulteriori attività umanitarie finalizzate a sostenere la popolazione ucraina, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Art. 6

6.1

Rauti, Urso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per l'integrale copertura delle risorse erogate per l'assistenza finanziaria a dono, nella forma di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il 2022 da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 110 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».