Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 294 del 29/03/2022

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2562

 

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, che incorpora anche le ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina disposte dal decreto-legge 28 febbraio 2022 n. 16;

considerate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022, e la risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2022 sull’aggressione russa contro l’Ucraina (P9_TA(2022)0052), attraverso cui si condanna l’aggressione della Federazione russa ai danni dell’Ucraina e si ribadisce la volontà degli Stati membri di sostenere l’Ucraina e la sua popolazione mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare anche in coordinamento con i partner e gli alleati, in seno alle Nazioni Unite, all’OSCE, alla NATO e al G7;

considerata la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che ha istituito una misura di assistenza a favore dell’Ucraina, da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF), finalizzata a contribuire al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle forze armate ucraine, difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione in corso;

considerato che il provvedimento reca disposizioni in materia di partecipazione militare alle iniziative NATO, fornitura gratuita di materiali militari non letali all’Ucraina, assistenza alla popolazione ucraina, rafforzamento della rete diplomatica e consolare a tutela dei cittadini italiani, approvvigionamento del gas naturale e riduzione dei consumi di gas, e potenziamento delle capacità di accoglienza dei profughi ucraini;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.