Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 23/03/2022

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

 

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, svolge una relazione integrativa, in riferimento a una richiesta di chiarimento, emersa nella precedente seduta, rispetto alla normativa a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali, nell’ambito dello schema di decreto legislativo in esame, relativo al sistema europeo di scambio delle informazioni dei casellari giudiziari (ECRIS) relative ai cittadini di Paesi terzi.

La Relatrice ricorda, in primo luogo, che il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, sugli scambi fra gli Stati membri di informazioni del casellario giudiziario, stabilisce all’articolo 9, relativo alle "condizioni di utilizzo dei dati personali", che: "Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta."

Tale divieto di utilizzo dei dati personali per fini diversi è integrato dallo schema di decreto legislativo in esame, che all’articolo 2, lettera d), prevede una modifica all’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 74 del 2016, per stabilire che, nella trasmissione delle informazioni, l’Ufficio centrale del casellario deve anche comunicare il divieto di utilizzare le informazioni per scopi diversi da un procedimento penale.

Lo stesso divieto è stabilito anche all’articolo 28 del testo unico del casellario giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in cui si specifica che i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi devono essere trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e limitatamente ai fini del procedimento amministrativo al quale si riferisce la richiesta.

In ogni caso, in via generale si applica il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Mentre, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applica il regolamento generale sulla privacy, il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Infine, la decisione quadro 2009/315/GAI specifica che ai dati personali trattati in base alle norme da essa introdotte si applica la Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Per quanto riguarda l’esempio citato nella precedente seduta, relativo allo scambio di informazioni su una condanna per un reato sessuale a danno di minori, la Relatrice precisa che, tale scambio di informazioni tra Stati membri, consente di impedire al reo di occultare tale condanna in un altro Stato membro e quindi gli impedisce di poter esercitare un’attività professionale che comporti contatti diretti e regolari con minori.

Con riferimento alla tutela dei dati personali del minore coinvolto, la Relatrice evidenzia che le informazioni oggetto di scambio sono elencate nell’articolo 5-ter del testo unico del casellario giudiziario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002), come introdotto dal decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI. Tali informazioni riguardano i dati sull’identità del condannato e del reato, compreso il tipo di reato, la data e il luogo dello stesso, nonché la pena inflitta e le eventuali interdizioni derivanti dalla condanna. Non sono invece oggetto di iscrizione nel casellario giudiziario europeo e quindi non sono oggetto di scambio tra Stati membri, gli elementi di contenuto del reato tra cui l’identificazione – nel caso di specie – del minore coinvolto.         

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 13,35.