Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 23/03/2022

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  -  Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il senatore LICHERI (M5S), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, con cui si prevede di modificare il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie (cd. ‘‘taglia-tribunali"), che è stato adottato dal Governo Monti, in attuazione della delega conferita con la legge n. 148 del 2011, in materia di stabilizzazione finanziaria.

Lo scopo del provvedimento è di consentire la riattivazione, su richiesta delle regioni interessate, dei più di 280 uffici giudiziari sub-provinciali soppressi in tutta Italia con l’articolo 1 del citato decreto legislativo. In particolare il decreto ha previsto la soppressione di 31 tribunali, 31 procure e 220 sezioni distaccate di tribunale.

Il disegno di legge si riferisce, quindi, all’intero territorio italiano, sebbene l’iniziativa sia della regione Abruzzo, che rileva – nella relazione illustrativa – le gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per i cittadini dei circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nella vasta zona dell’Abruzzo, che confina con il Lazio e il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo, il citato decreto legislativo n. 155 del 2012, concentrato l’amministrazione della giustizia nell’arco Nord-Est, costituito dai tribunali dell’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

Nella relazione del disegno di legge si sottolinea, inoltre, che la predetta soppressione dei tribunali risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall’articolo 5 della Costituzione, nonché con il "principio di prossimità" di cui all’articolo 10 del Trattato sull’Unione europea, in base al quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina ai cittadini, coinvolgendo nel modo più efficace possibile le amministrazioni nazionali e locali, compresa evidentemente anche l’amministrazione della giustizia, che deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.

Nel dettaglio, l’articolo 1 prevede l’introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stabilendo che i tribunali soppressi ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legislativo possano essere riattivati, su richiesta delle regioni interessate. In tali casi, il Ministro della giustizia deve concludere apposite convenzioni con le regioni interessate, per la ripresa delle funzioni giudiziarie dei tribunali da ripristinare, prevedendo che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano a carico del bilancio della regione, mentre rimangano a carico dello Stato le spese di retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Inoltre, si prevede che il Ministro della giustizia provveda, entro cento giorni dalla stipula delle citate convenzioni, alla riformulazione o riapertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali ripristinati e alla loro copertura.

L’articolo 2 abroga il comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, che prevede in via sperimentale l’esercizio di funzioni giudiziarie, per il tempo necessario, nelle sedi degli uffici soppressi, e che sarebbe quindi superato dal provvedimento in esame. L’articolo 3 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore, quindi, dà conto degli emendamenti e presenta uno schema di parere non ostativo.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.